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14 dicembre 2017
14 dicembre 2017
Art. 3. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione degli Accordi di cui all'articolo 1, valutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.