Sentenza 12 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2001, n. 7921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7921 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
GASPA сеCe 60734 E A 6 N I 8 5 9 O R I 1 . / Z N A 4 A / - T M R 6 E U R B 2 7921/0 1 3.9. 12660.98 T P . S K U I R I . L G E P . E A T D . R B L E A A : a. 10.4.01 D T A D I 1 I 1 S R E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 N 1 T E E S T . N I E N A S A 에off. Iva E M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE fatime 7 SEZIONE TRIBUTARIA inesment composta dai Magistrati PRESIDENTE CR 18210 Dott. VINCENZO CARBONE Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE CASSAZIONE CONSIGLIERE Dott. MASSIMO ODDO ILE I D IV Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. A C SUPREM E N CONSIGLIERE 4 Dott. ANTONIO MERONE CORTE IO 3 P 7 M 0 A ha pronunciato la seguente C 6 . SENTENZA N sul ricorso proposto da PONT EDIL SRL. in persona dell'amministratore 'pro tempore', rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Sebastiani di Firenze per procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma presso avv. Raffaele Alberici, via delle Fornaci 38 ricorrente
contro
Ministero delle Finanze rappresentato e difeso ex lege> dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato intimato, controricorrente виш 8 7 8 avversO la sentenza n. 65.09.97 in data 28.2.97 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana depositata in data 18.7.97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.4.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il resistente l'avv. dello Stato Quadri;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ATTILIO ENNIO SEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con due avvisi di rettifica relativi agli anni 1989 e 1990, 1. l'Ufficio Iva di Firenze contestava alla srl. T- (di seguito NT) l'indebita detrazione di imposta corrispondente a fatture passive relative ad operazioni inesistenti. La NT ricorreva alla Commissione Tributaria di primo grado, sostenendo che le fatture erano reali e corrispondevano a compensi di mediazione inerenti alla vendita di un immobile di ingente valore. La Commissione Tributaria di primo grado respingeva il ricorso 2. della contribuente società. La NT proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale di Firenze lo respingeva così motivando: l'importo asseritamente versato per mediazioni> appare eccessivo rispetto al valore dell'immobile, risultando pari al 10%; l'acquirente dell'immobile è un ente pubblico, la procedura di acquisto dello stesso è parzialmente sottratta alla disponibilità delle parti;
alcune delle società beneficiarie dei compensi sono sfornite di qualsiasi organizzazione aziendale;
non sussiste corrispondenza tra soggetto che ha emesso le fatture e quello che avrebbe svolto l'attività di mediazione;
una delle società mediatrici> presenta significative irregolarità nella tenuta della contabilità; generica è l'indicazione dell'attività svolta dalle società mediatrici;
nessuna delle mediatrici risulta abilitata all'attività di mediazione;
non vi è alcuna prova documentale del conferimento dell'incarico di - mediazione.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la NT srl. deducendo due motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato La NT ha presentato memoria integrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Parte ricorrente dopo avere ripercorso l'iter> processuale ed avere posto in evidenza la completezza della documentazione contabile relativa alla mediazione, censura la decisione appellata per avere riprodotto la motivazione della Commissione Tributaria di primo grado, senza dare conto della prova dell'avvenuto pagamento della mediazione, avvenuta in appello. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso della NT quanto alla rettifica del reddito imponibile.
5. Ciò premesso, col primo motivo del ricorso, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 116 Codice di Procedura Civile, 2727 e 2729 Codice Civile ed errata applicazione dei principi regolanti il valore probatorio delle presunzioni. Premessa la nozione di presunzione e di presunzioni gravi, precise e concordanti>, la NT sottolinea come nella specie si sia dato corpo a semplici indizi o sospetti di irregolarità, con errata applicazione del principio inerente alla valutazione dei fatti presuntivi. La sentenza di ! appello si è limitata ad enumerare fatti noti, senza verificare se gli stessi fossero compatibili con la spiegazione data dal contribuente. La Commissione Tributaria Regionale ha posto a fondamento della sua decisione un'indagine arbitraria o quanto meno parziale, non fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti, bensì giudicando sulla base di semplici indizi che seppur concreti non le consentivano di disattendere la prova contraria del pagamento delle fatture in oggetto>. Nè è consentito desumere da una presunzione altra presunzione.
6. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC La Commissione • Tributaria Regionale non ha indicato, neppure sommariamente, in base a quale ragionamento logico-giuridico abbia ritenuto valide le presunzioni utilizzate. На omesso qualsiasi raffronto tra gli elementi presuntivi e la prova dell'avvenuto pagamento. Ha violato la regola di cui all'art. 116 Codice di Procedura Civile in punto di valutazione delle prove.
7. Nel controricorso, l'Amministrazione Finanziaria dello Stato si limita ad osservare che la motivazione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale è congrua e sufficiente, avendo la stessa indicato gli elementi probatori in base ai quali le fatture sono state ritenute inesistenti: ammontare della mediazione fuori mercato (10%); ben quattro società avrebbero fatto da mediatore;
incompatibilità della mediazione con la procedura di acquisto dell'immobile da parte di ente pubblico;
B le società mediatrici non sono operative;
elementi tutti che rettamente supportano la tesi della inesistenza della fattura per mediazione>, laddove la NT non ha fornito prova sufficiente del contrario.
8. Nella memoria aggiunta, la NT insiste sui principi, affermati in giurisprudenza, circa la completezza e logicità della motivazione, non avendo la stessa nel caso di specie preso in esame tutti gli elementi forniti dalle parti. Nè si è fornita alla gravità, precisione espiegazione adeguata in ordine concordanza> degli elementi indiziari riscontrati. Tanto più che la NT ha fornito la prova degli effettivi pagamenti.
9. I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, apparendo intimamente connessi. In sostanza, sotto il profilo applicazione delle regole inerenti alla valutazione dell'errata della prova ed all'onere di motivazione, la ricorrente censura la sentenza di appello, per avere la stessa ritenuto sufficienti le presunzioni addotte dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato e per non avere tenuto conto della prova dell'avvenuto pagamento delle fatture de quibus'. 10. Il ricorso risulta infondato. Sotto il profilo della carenza di motivazione e di malgoverno delle regole in tema di valutazione della prova, la NT insiste, in fatto, nella propria tesi, secondo la quale la mediazione fu effettivamente prestata e pagata. A sostegno dell'assunto suddetto, la NT porta la вим documentazione dei pagamenti e della loro regolare contabilizzazione. Per contro, la Commissione Tributaria Regionale, nella propria 11. sentenza, senza mettere in discussione (ovvero dando per pacifica) la regolarità formale delle fatture e la prova documentale degli avvenuti pagamenti, indica i motivi di fatto per i quali siffatta documentazione non risulta convincente (vedi sopra). Non solo, ma indica gli elementi presuntivi in base ai quali una mediazione di lit. 800 milioni non appare compatibile con una vendita del valore Inoltre vengono indicati altri elementi di lit.
9.900.000.000 tra cui l'assenza di autorizzazione ad operare e la presuntivi mancanza di strutture operative che rendono credibile come la presunta mediazione> sia in realtà insussistente. Il giudice di appello ha pronunciato con motivazione esauriente, 12. immune da lacune о vizi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità. Si è dato atto del deposito di documentazione a cura di entrambe le parti La motivazione relativa alla insussistenza delle fatture supera l'argomentazione inerente alla completezza e regolarità formale della documentazione, giacchè è proprio in presenza di una operazione formalmente regolare che si può andare alla ricerca dell'inesistenza dell'operazione, ricorrendone beninteso di presupposti. 13. Il ricorso della NT va quindi rigettato. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese • Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 10.4.2001 IL PRESIDENTE DOTT. VINCENZO CARBONE IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA Клий IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 12 GIU 2001 IL CANCELLIERE C1 ZE TA E N IO 6 8 Z 9 1 A 5 / R . 4 T / N 6 IS - 2 . G B .R E A . R I .P LL R D A A A L D . E T B D E A U I T T S B I N N 1 A E E 3 R I S S 1 T R I E . E A N T A M