Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA PIZZERIA IL PIGNO DI LA OS ZI & C. SNC, in persona Amministratori delegati elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. ARBIB PASCUCCI 64, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA ULERI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE TRASARTI, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VETRALLA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 18/01 della Commissione Tributaria regionale di ROMA, depositata il 14/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato TRASARTI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto l'impugnazione da parte della contribuente società Pizzeria il Pigno, di DE SA CI e C., s.n.c., con sede in Vetralla, degli avvisi di rettifica per l'imposta ICIAP per gli anni 1993 e 1995 emessi a suo carico dal comune di Vetralla.
Il comune aveva rettificato la superficie da 80 a 180 metri, utilizzando la dichiarazione resa ai fini della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU) dalla legale rappresentante della società, che aveva riferito di essere affittuaria di un locale di 4^ categoria di 180 mq, adibito a pizzeria.
Il ricorso della contribuente veniva accolto dalla commissione di primo grado, mentre la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza in data 30 marzo / 14 maggio 2001, andava in contrario avviso ed accoglieva l'appello dell'ufficio.
La società contribuente proponeva ricorso per Cassazione con atto notificato il 27 novembre 2001.
MOTIVI LA DECISIONE
1. La società ricorrente lamenta che i giudici di secondo grado avrebbero assunto la propria decisione in base ad un documento di natura induttiva, che avrebbe sostituito la carente motivazione degli avvisi di accertamento del comune di Vetralla.
L'ampiezza presunta del locale sarebbe stato desunto da elementi (la denunzia TARSU) già in possesso dell'amministrazione comunale, ma di per sè incerti e che, soprattutto, non sarebbero stati evidenziati nell'atto impositivo.
Il giudice tributario, invece, avrebbe dovuto fondare la propria decisione su quanto dedotto dalle parti, e non aveva il potere di sostituire l'ufficio nelle funzioni di accertamento. La società ricorrente lamenta che il giudice d'appello avrebbe accolto motivi nuovi, dedotti soltanto nelle memorie difensive del giudizio d'appello.
Oltre tutto queste memorie non sarebbero state depositate entro dieci giorni prima, dell'udienza di discussione.
In questo modo la sentenza sarebbe incorsi nei vizi previsti dal nn. 1, 5 e 6 del c.p.c.. La ricorrente sottolinea anche di aver disconosciuto la dichiarazione ai fini TARSU, che sarebbe stata prodotta dal Comune di Vetralla solo con la costituzione in giudizio, e che non sarebbe stata indicata esplicitamente a fondamento dell'atto impositiva.
2. Il ricorso è inammissibile perché generico: manca, infatti, del requisito dell'autosufficienza.
Non permette di stabilire quali siano le disposizioni che si ritengano violate, perché - a parte un riferimento generico all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. - non si rinvengono altre indicazioni di norme;
ne', soprattutto, viene specificato quali sarebbero le disposizioni di legge di cui lamenta la violazione, ne' se l'omissione, l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione tocchi un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.
A rigore non viene neanche specificato quale sia il difetto di motivazione lamentato, anche se si può desumere dal senso complessivo del testo che concerna l'asserita utilizzazione di un ragionamento di natura induttiva come base di partenza per le argomentazioni sviluppate nella motivazione della sentenza.
3. Va rilevato in proposito che in linea di principio il giudice è libero nella formazione del proprio convincimento, e perciò può fondare la propria motivazione su argomenti di natura induttiva, quando ciò non sia espressamente vietato da una specifica norma di legge, e l'iter logico argomentativo sia completo e non contraddittorio: nel caso di specie la ricorrente non deduce l'esistenza di norme di legge tali da impedire in questa fattispecie una ricostruzione in via induttiva della materialità del fatti (nel caso dell'ampiezza del locale da sottoporre a tassazione). Lamenta effettivamente, a pag. 4 del ricorso, l'esistenza di una contraddittorietà della motivazione, ma basandosi sulla allegazione generica, priva di specifici elementi di riscontro, della obiettività di alcuni elementi di fatto, e dell'impossibilità di superarli attraverso un ragionamento induttivo.
Nei limiti in cui astrae - come effettivamente astrae - dalla violazione di specifiche norme di diritto questo argomento costituisce, però, una mera censura di fatto, come tale inammissibile in questa sede di legittimità.
Per fare valere eventuali errori di fatto del giudice del merito la ricorrente avrebbe dovuto far valere le proprie doglianze piuttosto che con ricorso per Cassazione con istanza di revocazione, se ed in quanto ammissibile dal punto di vista strettamente processuale.
4. La società Il Pigno sostiene ancora che attraverso una motivazione di carattere induttivo la Commissione Tributaria Regionale si sarebbe sostituita all'Ufficio accertatore. Anche questa doglianza è generica priva di uno specifico riferimento a norme di legge che si assumano violate.
Del resto la motivazione dell'atto di accertamento, e quella della sentenza hanno caratteristiche, funzioni e limiti diversi, ed il giudice del procedimento tributario può motivare la propria decisione di conferma dell'accertamento tributario su elementi di fatto e argomentazioni di diritto non riportati nell'accertamento stesso.
5. Il ricorso della società Il Pigno, perciò, non può che essere dichiarato inammissibile.
Dato che il Comune intimato non si è costituito in questa fase, la Corte non deve adottate provvedimenti sul carico delle spese di causa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004