Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15052
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione ai criteri di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. (travisamento della consulenza telefonica e delle dichiarazioni dei testi a difesa), con riferimento all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen.

    La Corte ritiene le censure manifestamente infondate, poiché mirano a offrire una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e sono già state respinte in appello. La Corte di merito ha fornito ampia e logica motivazione sull'attendibilità della vittima, corroborata da riscontri oggettivi. La censura sulla qualificazione giuridica è inammissibile in quanto nuova.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 62-bis cod. pen. e all’art. 133 cod. pen., anche con riferimento ai limiti edittali della pena.

    La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale negato le attenuanti generiche sulla base di una motivazione non illogica, evidenziando la mancanza di elementi positivi meritevoli di valutazione e la mancata indicazione di fattori significativi in appello.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, la quale aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per il reato di violenza sessuale, ai sensi dell'art. 609-bis cod. pen. L'imputato, ritenuto colpevole di aver costretto la persona offesa a subire atti sessuali, contestava la sentenza impugnata deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova, lamentando il travisamento della consulenza telefonica e delle dichiarazioni dei testi a difesa, nonché l'inattendibilità del riconoscimento fotografico, la presunta inesistenza di una informazione utilizzata, la contraddittorietà della motivazione circa l'uso della mascherina, il travisamento dell'identificazione tramite videosorveglianza e il mancato riconoscimento della versione alternativa dei fatti supportata dalla relazione del consulente di parte. In particolare, si contestava l'erronea qualificazione giuridica dei fatti come violenza sessuale anziché violenza privata, sostenendo che gli atti descritti non potessero qualificarsi come sessuali. Con un secondo motivo, si denunciava la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. e art. 133 cod. pen.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. In relazione al primo motivo, ha preliminarmente richiamato i principi in materia di "doppia conforme" e di travisamento della prova, sottolineando come il sindacato di legittimità sia limitato ai casi di manifesta illogicità o travisamento macroscopico. Ha poi esaminato nel dettaglio le singole censure, ritenendo che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione logica e non contraddittoria in ordine all'attendibilità del riconoscimento fotografico, spiegando l'errore materiale nel verbale e la pregressa conoscenza dell'imputato da parte della persona offesa. Ha altresì ritenuto attendibile il riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria tramite videosorveglianza, escludendo la rilevanza del mancato rinvenimento dei vestiti e valorizzando il gesto mimato dall'imputato. La censura relativa alla qualificazione giuridica dei fatti è stata dichiarata inammissibile in quanto nuova, non essendo stata sollevata in appello. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, confermando la motivazione della Corte territoriale che aveva evidenziato la mancanza di elementi positivi a sostegno della richiesta e la non indicazione di fattori significativi da parte della difesa. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15052
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15052
    Data del deposito : 27 aprile 2026

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