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Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15052 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di appello di Palermo;
dato atto che l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'avvocato Salvatore Manganello, del foro di Agrigento, acquisito il parere contrario del Sostituto Procuratore generale, è stata rigettata perchè non fondata su impedimento assoluto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 17 settembre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento con la quale XXXXXXXXXXXXXXXera stato condannato alla pena di giustizia, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., per aver costretto, con violenza, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a subire atti sessuali, consistiti nel palparle più volte il seno e nell’abbassarle violentemente i pantaloni, applicando le pene accessorie di legge. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, XXXXXXXXXXXXXXX, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
2.1. Con un primo e articolato motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione ai criteri di valutazione della prova ex Penale Sent. Sez. 3 Num. 15052 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 16/04/2026 art. 192 cod. proc. pen. (travisamento della consulenza telefonica e delle dichiarazioni dei testi a difesa), con riferimento all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen.
2.1.1. Innanzitutto, la difesa lamenta la inattendibilità delle operazioni di riconoscimento fotografico del ricorrente ad opera della persona offesa, dal momento che, nel verbale di individuazione fotografica del 05/01/2022, la persona offesa aveva riconosciuto l’imputata nella fotografia n. 5, ritraente un altro soggetto.
2.1.2. In secondo luogo, la difesa lamenta l’utilizzo di una informazione inesistente nel processo, dal momento che la persona offesa, dopo aver riferito di non aver mai visto prima l’imputato, ma di conoscere solo i genitori di costui, dichiarava di averlo riconosciuto durante l’aggressione subita, nonostante il cappellino e la visiera che copriva la fronte dell’uomo. Lamenta, inoltre, contraddittorietà della motivazione, nel punto in cui la persona offesa ha affermato che il soggetto era privo di mascherina, essendo stata tale circostanza smentita dal teste di polizia giudiziaria che, avendo visionato le immagini di videosorveglianza, aveva affermato che l’imputato indossava la mascherina.
2.1.3. In terzo luogo, la difesa lamenta il travisamento della identificazione dell’imputato attraverso le immagini di videosorveglianza, trattandosi di dato inesistente, sia perché il ricorrente aveva il viso coperto per via della mascherina e del cappello, sia perché i vestiti indossati dall’imputato e descritti dal teste di polizia giudiziaria, che l’aveva riconosciuto attraverso le immagini, non erano stati rinvenuti in esito alla perquisizione domiciliare.
2.1.4. In quarto luogo, la difesa lamenta il travisamento di quanto riferito dai testi a discolpa e l’assenza di motivazione sulla versione alternativa dei fatti supportata dalla relazione del consulente di parte, posto che dalla messaggistica del telefono del ricorrente era risultato che costui, alle 19.01 del 03/01/2022, aveva già comprato, presso un negozio di frutta e verdura, dei prodotti alimentari riposti in dei sacchetti, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere ripreso dalle telecamere di videosorveglianza con i sacchetti in mano, mentre invece il soggetto raffigurato nelle immagini con mascherina e cappellino non aveva nulla in mano.
2.1.5. In quinto luogo, la difesa lamenta la qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’art. 609-bis cod. pen., anziché ai sensi dell’art. 610 cod. pen., non essendo, nella sequenza dei fatti narrata dalla persona offesa, un atto definibile come sessuale od oggettivamente considerato tale neanche nella forma attenuate, non avendo la persona offesa circostanziato la condotta e le parti del corpo effettivamente interessate, né indicato la parte del reggiseno interessata dallo strappo.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all’art. 62- bis cod. pen. e all’art. 133 cod. pen., anche con riferimento ai limiti edittali della pena. Lamenta la difesa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata omesso di valutare la occasionalità del reato, la giovane età, la personalità del reo e la chiara non proclività al delitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, CE e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall). Quanto al travisamento della prova, esso e configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Inoltre, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez.5, n. 18975 del 13 febbraio 2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio 3 tra le parti (Sez. 4, n. 32955 del 05/07/2024, Franzoni;
Sez. 2, n. 5336 del 9 gennaio 2018, L. ed altro, Rv.272018).
1.2. Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali. Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena", legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 2. Tanto premesso, le censure mosse dalla difesa sono manifestamente infondate perché, nel replicare quelle già dedotte e respinte in appello, mirano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, diffondendosi in asserite contraddizioni o incongruenze nel narrato della persona offesa, a fronte di un ragionamento probatorio, svolto dalla sentenza impugnata, esente sia da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica, sia dai denunciati travisamenti.
2.1. La Corte di merito, infatti, nel disattendere le analoghe censure formulate con l’atto di appello sulla inattendibilità del riconoscimento fotografico, ha illustrato, senza vizi logici, che il teste di polizia giudiziaria, XXXXXXXXXXXXXX, che aveva presenziato alle operazioni di individuazione fotografica, aveva riferito che la persona offesa, tra le dodici effigi 4 fotografiche sottopostele, aveva riconosciuto quella contrassegnata dal n. 3 che ritraeva l’imputato, apponendovi la propria sottoscrizione in calce, per cui il riferimento contenuto in verbale all’avvenuto riconoscimento del soggetto raffigurato nella fotografia n. 5 era dipeso da un errore materiale nella redazione del verbale di individuazione fotografica.
2.2. Diversamente da quanto sostenuto sul punto in ricorso, la Corte territoriale ha poi linearmente esposto che la persona offesa conosceva esattamente l’identità del ricorrente, poiché appartenente alla famiglia dei titolari del panificio dove ella era solita acquistare il pane, affermando inoltre, senza vizi logici, che il mancato riferimento della persona offesa alla presenza di una mascherina sul volto dell’imputato non incideva sull’attendibilità di costei, sia perché ciò avrebbe potuto trovare spiegazione in un cattivo ricordo, sia perché era ben possibile che l’imputato avesse indossato la mascherina dopo la commissione del fatto, sia perché proprio la pregressa conoscenza dell’imputato avrebbe consentito alla donna di riconoscerlo anche se quest’ultimo indossasse una mascherina.
2.3. A fronte delle generiche doglianze mosse in sede di ricorso, la Corte ha poi logicamente spiegato come il teste di polizia giudiziaria, XXXXXXXXXXXXXX, aveva riconosciuto nella persona del ricorrente il soggetto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi del luogo di commissione del fatto, essendo l’imputato già noto alle forze dell’ordine, per cui la conoscenza per ragioni di ufficio rendeva lineare e attendibile il riconoscimento effettuato. La Corte aggiungeva, senza vizi logici, che il rilievo difensivo del mancato rinvenimento dei vestiti ripresi dalle immagini nella perquisizione effettuata presso il domicilio dell’imputato era irrilevante, considerato che la perquisizione non era avvenuta nella immediatezza degli eventi, sottolineando inoltre come la visione delle immagini desse conto di come il ricorrente, rivolgendosi in direzione della abitazione della persona offesa, avesse mimato un gesto indicante la consumazione di un rapporto sessuale.
2.4. Anche la ulteriore censura denunciata in ricorso, secondo cui i giudici di merito avrebbero travisato quanto riferito dai testi a discolpa e non avrebbero preso in considerazione la versione alternativa dei fatti supportata dalla relazione del consulente di parte, è generica, a fronte delle non illogiche motivazioni contenute nella sentenza impugnata: i giudici di secondo grado hanno logicamente spiegato come la ricostruzione cronologica dei fatti operata sulla base della messaggistica scambiata tra l’imputato e la compagna di costui, oltre a non rilevare ai fini degli spostamenti logistici dell’imputato non avendo preso in esame le celle agganciate dal cellulare di quest’ultimo, non escludeva la presenza dell’uomo nei pressi dell’abitazione della denunciante dove i fatti si erano verificati, in ragione delle distanze ridotte tra il luogo in cui il ricorrente si era recato per l’acquisto di prodotti alimentari e il luogo di commissione del fatto, nonché della fascia oraria di circa trenta minuti, tra le 19.00 e le 19.30, all’interno della quale il ricorrente si era recato presso il negozio di ortofrutta, come riferito dal titolare del negozio stesso.
2.5. La doglianza mediante la quale è stata denunciata la erronea qualificazione della fattispecie come violenza sessuale anziché come violenza privata è inammissibile 5 perché nuova. Non risulta, infatti, che la censura sia stata proposta con il gravame di appello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente;
né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066). In tali casi, infatti, secondo il costante insegnamento di legittimità, la Corte di cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, perché rientra nel novero delle questioni sulle quali la Corte di cassazione può decidere ex art. 609, comma 2, cod. pen., ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito: i limiti di cognizione della Corte di legittimità non consentono, infatti, alcun accesso e confronto con il contenuto probatorio degli atti e con le valutazioni di merito (Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262), residuando alla Corte di legittimità solo il controllo della tenuta logica della motivazione offerta al riguardo (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091), e sempre che il ricorso non sia di per sé inammissibile (cfr., Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651), come nel caso in esame, in ragione della manifesta infondatezza del secondo motivo, come oltre sarà precisato. In ogni caso, i giudici di merito hanno ricostruito i fatti in termini congrui con una fattispecie di violenza sessuale, senza dare alcuno spazio ad una diversa interpretazione, puntualizzando che, in base a quanto emerso, il ricorrente aveva cinto il corpo della persona offesa dal di dietro, inserendo le mani sotto la maglietta, palpandole il seno e rompendole il reggiseno, oltre ad aver tentato di abbassare i pantaloni senza riuscirci. 3. In buona sostanza, la Corte territoriale ha offerto ampia e logica motivazione sulle ragioni per le quali il resoconto della vittima dovesse ritenersi attendibile, essendo stato corroborato da oggettivi riscontri, ovverosia la identificazione dell’imputato attraverso le immagini di videosorveglianza ad opera della polizia giudiziaria. La censura relativa al travisamento delle prove è inammissibile, poiché la Corte di merito non ha omesso valutazioni di prove decisive, nè inserito informazioni inesistenti nel processo: quand’anche si superassero le condizioni di inammissibilità della censura, in ogni caso il ricorrente non denuncia alcun errore revocatorio, ma domanda una rivalutazione delle dichiarazioni dei testi. E, secondo la sempre efficace decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della 6 decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo li sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (Sez. U, n. 24 del 24.11.1999, Spina, Rv. 214794). Non basta, infatti, prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091), evenienza quest’ultima non verificatasi nel caso di specie. In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi già esposti con l’atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, pretendendo una integrale reinterpretazione di tutte le emergenze che attiene al giudizio di merito e che non è consentita, né effettuabile in sede di legittimità. 4. Il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base di una motivazione non illogica, la mancanza cioè di elementi meritevoli di essere valutati in tal senso e tali da giustificare una diminuzione della pena da irrogare, rimarcando sul punto che la difesa non aveva indicato alcun elemento significativo che potesse comportare una valutazione differente e determinare la concessione delle invocate attenuanti. La motivazione si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la relativa motivazione nell’ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè non sia contraddittoria e dia 7 conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 2, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit., fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato). In particolare, la motivazione, purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie –, a rigore non può essere sindacata nella presente sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto), seppur dovendosi rimarcare, come sottolineato dalla Corte distrettuale, che non fossero stati indicati in appello fattori significativi per il riconoscimento delle invocate attenuanti. In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con i principi affermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 5. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE 8 GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9
dato atto che l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'avvocato Salvatore Manganello, del foro di Agrigento, acquisito il parere contrario del Sostituto Procuratore generale, è stata rigettata perchè non fondata su impedimento assoluto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 17 settembre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento con la quale XXXXXXXXXXXXXXXera stato condannato alla pena di giustizia, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., per aver costretto, con violenza, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a subire atti sessuali, consistiti nel palparle più volte il seno e nell’abbassarle violentemente i pantaloni, applicando le pene accessorie di legge. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, XXXXXXXXXXXXXXX, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
2.1. Con un primo e articolato motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione ai criteri di valutazione della prova ex Penale Sent. Sez. 3 Num. 15052 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 16/04/2026 art. 192 cod. proc. pen. (travisamento della consulenza telefonica e delle dichiarazioni dei testi a difesa), con riferimento all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen.
2.1.1. Innanzitutto, la difesa lamenta la inattendibilità delle operazioni di riconoscimento fotografico del ricorrente ad opera della persona offesa, dal momento che, nel verbale di individuazione fotografica del 05/01/2022, la persona offesa aveva riconosciuto l’imputata nella fotografia n. 5, ritraente un altro soggetto.
2.1.2. In secondo luogo, la difesa lamenta l’utilizzo di una informazione inesistente nel processo, dal momento che la persona offesa, dopo aver riferito di non aver mai visto prima l’imputato, ma di conoscere solo i genitori di costui, dichiarava di averlo riconosciuto durante l’aggressione subita, nonostante il cappellino e la visiera che copriva la fronte dell’uomo. Lamenta, inoltre, contraddittorietà della motivazione, nel punto in cui la persona offesa ha affermato che il soggetto era privo di mascherina, essendo stata tale circostanza smentita dal teste di polizia giudiziaria che, avendo visionato le immagini di videosorveglianza, aveva affermato che l’imputato indossava la mascherina.
2.1.3. In terzo luogo, la difesa lamenta il travisamento della identificazione dell’imputato attraverso le immagini di videosorveglianza, trattandosi di dato inesistente, sia perché il ricorrente aveva il viso coperto per via della mascherina e del cappello, sia perché i vestiti indossati dall’imputato e descritti dal teste di polizia giudiziaria, che l’aveva riconosciuto attraverso le immagini, non erano stati rinvenuti in esito alla perquisizione domiciliare.
2.1.4. In quarto luogo, la difesa lamenta il travisamento di quanto riferito dai testi a discolpa e l’assenza di motivazione sulla versione alternativa dei fatti supportata dalla relazione del consulente di parte, posto che dalla messaggistica del telefono del ricorrente era risultato che costui, alle 19.01 del 03/01/2022, aveva già comprato, presso un negozio di frutta e verdura, dei prodotti alimentari riposti in dei sacchetti, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere ripreso dalle telecamere di videosorveglianza con i sacchetti in mano, mentre invece il soggetto raffigurato nelle immagini con mascherina e cappellino non aveva nulla in mano.
2.1.5. In quinto luogo, la difesa lamenta la qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’art. 609-bis cod. pen., anziché ai sensi dell’art. 610 cod. pen., non essendo, nella sequenza dei fatti narrata dalla persona offesa, un atto definibile come sessuale od oggettivamente considerato tale neanche nella forma attenuate, non avendo la persona offesa circostanziato la condotta e le parti del corpo effettivamente interessate, né indicato la parte del reggiseno interessata dallo strappo.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all’art. 62- bis cod. pen. e all’art. 133 cod. pen., anche con riferimento ai limiti edittali della pena. Lamenta la difesa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata omesso di valutare la occasionalità del reato, la giovane età, la personalità del reo e la chiara non proclività al delitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, CE e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall). Quanto al travisamento della prova, esso e configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Inoltre, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez.5, n. 18975 del 13 febbraio 2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio 3 tra le parti (Sez. 4, n. 32955 del 05/07/2024, Franzoni;
Sez. 2, n. 5336 del 9 gennaio 2018, L. ed altro, Rv.272018).
1.2. Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali. Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena", legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 2. Tanto premesso, le censure mosse dalla difesa sono manifestamente infondate perché, nel replicare quelle già dedotte e respinte in appello, mirano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, diffondendosi in asserite contraddizioni o incongruenze nel narrato della persona offesa, a fronte di un ragionamento probatorio, svolto dalla sentenza impugnata, esente sia da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica, sia dai denunciati travisamenti.
2.1. La Corte di merito, infatti, nel disattendere le analoghe censure formulate con l’atto di appello sulla inattendibilità del riconoscimento fotografico, ha illustrato, senza vizi logici, che il teste di polizia giudiziaria, XXXXXXXXXXXXXX, che aveva presenziato alle operazioni di individuazione fotografica, aveva riferito che la persona offesa, tra le dodici effigi 4 fotografiche sottopostele, aveva riconosciuto quella contrassegnata dal n. 3 che ritraeva l’imputato, apponendovi la propria sottoscrizione in calce, per cui il riferimento contenuto in verbale all’avvenuto riconoscimento del soggetto raffigurato nella fotografia n. 5 era dipeso da un errore materiale nella redazione del verbale di individuazione fotografica.
2.2. Diversamente da quanto sostenuto sul punto in ricorso, la Corte territoriale ha poi linearmente esposto che la persona offesa conosceva esattamente l’identità del ricorrente, poiché appartenente alla famiglia dei titolari del panificio dove ella era solita acquistare il pane, affermando inoltre, senza vizi logici, che il mancato riferimento della persona offesa alla presenza di una mascherina sul volto dell’imputato non incideva sull’attendibilità di costei, sia perché ciò avrebbe potuto trovare spiegazione in un cattivo ricordo, sia perché era ben possibile che l’imputato avesse indossato la mascherina dopo la commissione del fatto, sia perché proprio la pregressa conoscenza dell’imputato avrebbe consentito alla donna di riconoscerlo anche se quest’ultimo indossasse una mascherina.
2.3. A fronte delle generiche doglianze mosse in sede di ricorso, la Corte ha poi logicamente spiegato come il teste di polizia giudiziaria, XXXXXXXXXXXXXX, aveva riconosciuto nella persona del ricorrente il soggetto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi del luogo di commissione del fatto, essendo l’imputato già noto alle forze dell’ordine, per cui la conoscenza per ragioni di ufficio rendeva lineare e attendibile il riconoscimento effettuato. La Corte aggiungeva, senza vizi logici, che il rilievo difensivo del mancato rinvenimento dei vestiti ripresi dalle immagini nella perquisizione effettuata presso il domicilio dell’imputato era irrilevante, considerato che la perquisizione non era avvenuta nella immediatezza degli eventi, sottolineando inoltre come la visione delle immagini desse conto di come il ricorrente, rivolgendosi in direzione della abitazione della persona offesa, avesse mimato un gesto indicante la consumazione di un rapporto sessuale.
2.4. Anche la ulteriore censura denunciata in ricorso, secondo cui i giudici di merito avrebbero travisato quanto riferito dai testi a discolpa e non avrebbero preso in considerazione la versione alternativa dei fatti supportata dalla relazione del consulente di parte, è generica, a fronte delle non illogiche motivazioni contenute nella sentenza impugnata: i giudici di secondo grado hanno logicamente spiegato come la ricostruzione cronologica dei fatti operata sulla base della messaggistica scambiata tra l’imputato e la compagna di costui, oltre a non rilevare ai fini degli spostamenti logistici dell’imputato non avendo preso in esame le celle agganciate dal cellulare di quest’ultimo, non escludeva la presenza dell’uomo nei pressi dell’abitazione della denunciante dove i fatti si erano verificati, in ragione delle distanze ridotte tra il luogo in cui il ricorrente si era recato per l’acquisto di prodotti alimentari e il luogo di commissione del fatto, nonché della fascia oraria di circa trenta minuti, tra le 19.00 e le 19.30, all’interno della quale il ricorrente si era recato presso il negozio di ortofrutta, come riferito dal titolare del negozio stesso.
2.5. La doglianza mediante la quale è stata denunciata la erronea qualificazione della fattispecie come violenza sessuale anziché come violenza privata è inammissibile 5 perché nuova. Non risulta, infatti, che la censura sia stata proposta con il gravame di appello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente;
né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066). In tali casi, infatti, secondo il costante insegnamento di legittimità, la Corte di cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, perché rientra nel novero delle questioni sulle quali la Corte di cassazione può decidere ex art. 609, comma 2, cod. pen., ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito: i limiti di cognizione della Corte di legittimità non consentono, infatti, alcun accesso e confronto con il contenuto probatorio degli atti e con le valutazioni di merito (Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262), residuando alla Corte di legittimità solo il controllo della tenuta logica della motivazione offerta al riguardo (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091), e sempre che il ricorso non sia di per sé inammissibile (cfr., Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651), come nel caso in esame, in ragione della manifesta infondatezza del secondo motivo, come oltre sarà precisato. In ogni caso, i giudici di merito hanno ricostruito i fatti in termini congrui con una fattispecie di violenza sessuale, senza dare alcuno spazio ad una diversa interpretazione, puntualizzando che, in base a quanto emerso, il ricorrente aveva cinto il corpo della persona offesa dal di dietro, inserendo le mani sotto la maglietta, palpandole il seno e rompendole il reggiseno, oltre ad aver tentato di abbassare i pantaloni senza riuscirci. 3. In buona sostanza, la Corte territoriale ha offerto ampia e logica motivazione sulle ragioni per le quali il resoconto della vittima dovesse ritenersi attendibile, essendo stato corroborato da oggettivi riscontri, ovverosia la identificazione dell’imputato attraverso le immagini di videosorveglianza ad opera della polizia giudiziaria. La censura relativa al travisamento delle prove è inammissibile, poiché la Corte di merito non ha omesso valutazioni di prove decisive, nè inserito informazioni inesistenti nel processo: quand’anche si superassero le condizioni di inammissibilità della censura, in ogni caso il ricorrente non denuncia alcun errore revocatorio, ma domanda una rivalutazione delle dichiarazioni dei testi. E, secondo la sempre efficace decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della 6 decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo li sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (Sez. U, n. 24 del 24.11.1999, Spina, Rv. 214794). Non basta, infatti, prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091), evenienza quest’ultima non verificatasi nel caso di specie. In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi già esposti con l’atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, pretendendo una integrale reinterpretazione di tutte le emergenze che attiene al giudizio di merito e che non è consentita, né effettuabile in sede di legittimità. 4. Il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base di una motivazione non illogica, la mancanza cioè di elementi meritevoli di essere valutati in tal senso e tali da giustificare una diminuzione della pena da irrogare, rimarcando sul punto che la difesa non aveva indicato alcun elemento significativo che potesse comportare una valutazione differente e determinare la concessione delle invocate attenuanti. La motivazione si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la relativa motivazione nell’ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè non sia contraddittoria e dia 7 conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 2, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit., fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato). In particolare, la motivazione, purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie –, a rigore non può essere sindacata nella presente sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto), seppur dovendosi rimarcare, come sottolineato dalla Corte distrettuale, che non fossero stati indicati in appello fattori significativi per il riconoscimento delle invocate attenuanti. In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con i principi affermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 5. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE 8 GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9