Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2003, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
E N O 8 I 9 T 1 / A 4 / R - 6 J T 75 A 2 B S I . I . R R G L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0003 9 9 /03 . E P L A . A R D T . REPUBBLICA IT U L B A E B A D D I T I R E S A 1 T T I 3 N 1 E N R S E . E I S N T A E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 2443/01 Dott. Francesco Presidente Cron. 736 Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 18/04/02 Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere C.C. Dott. Antonio MERONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 73575 sul ricorso proposto da: COMUNE DI ROMA, in persona del vice Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, difeso dall'avvocato GABRIELE SCOTTO, giusta procura a margine;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 1600 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 49/00 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 25/07/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/04/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
ai sensi della legge 89/01; udito per il ricorrente, 1'Avvocato ONOFRI (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con separate istanze rivolte alla Intendenza di Finanza di Roma, il Comune di Roma-Azienda Comunale Centrale del Latte di Roma richiedeva il rimborso delle ritenute alla fonte operate sugli interessi attivi maturati negli anni 1991 e 1992 sui depositi bancari in essere presso vari Istituti di credito, sul rilievo che i Comuni non sono soggetti passivi dell'Irpeg e, di conseguenza, anche dell'Ilor. Avverso il silenzio - rifiuto della Amministrazione Finanziaria sulla domanda di rimborso,l'Ente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n.303/40/99,lo rigettava. L'appello proposto dal medesimo Ente avverso tale sentenza veniva rigettato dalla Commissione Tributaria del Lazio con sentenza n.49/20/00,depositata il 25.7.2000 sostanzialmente sul rilievo che l'art. 14 della L. n.28/1999 ( di interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale,contenuta nell'art. 26 comma quarto, terzo periodo DPR 600/73) stabilisce che tali ritenute si applicano anche nei confronti dei soggetti( quali i Comuni) esclusi dall'Irpeg e quindi dall'Ilor. Ricorre per cassazione il contribuente,con un mezzo di gravame, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.26 DPR 600/73 e 14 L.n.28/1999, laddove a quest'ultima norma la CTR ha inteso riconoscere carattere interpretativo ed efficacia retroattiva,per violazione degli artt.3,24,53 e 97 della Costituzione. ( 1 Si sono costituiti e resistono con controricorso l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e l'Agenzia delle Entrate. Il Procuratore Generale presso questa Corte,con requisitoria in data 28.1.2002, avuto riguardo al consolidato orientamento di legittimità contrario alla tesi sostenuta dal ricorrente ha chiesto,ai sensi dell'art.375 cpc,il rigetto del ricorso, in camera di consiglio, per manifesta infondatezza. Motivi della decisione Ritiene il Collegio di dovere accogliere la richiesta del P.G.,posto che la sentenza impugnata ha fornito,in relazione alla pacifica situazione di fatto, una interpretazione corretta e perciò del tutto condivisibile della normativa in contestazione. In proposito è il caso di rilevare che in virtù dell'art. 14 L.18.2.1999 n.28(applicabile, in quanto norma di interpretazione autentica, assistita da efficacia retroattiva,a tutti i rapporti tributari non ancora definiti),il terzo periodo del quarto comma dell'art.26 del DPR 600/1973 - il quale( nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 12 comma primo D.Lgs.vo 461/1997,con effetto dall'1.7.1998) prevede che le ritenute sugli interessi corrisposti ai correntisti sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei "soggetti esenti dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche e in ogni altro caso" - deve essere inteso nel senso che la ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'Irpeg.Con la conseguenza che detta ritenuta deve essere applicata anche sugli interessi maturati su conti correnti e depositi intestati ad un Comune. له ا In tal senso è il consolidato orientamento di legittimità ( ex plurimis,Cass.13477,11658 e 11251 del 2001;7341,5431 e 3423 del 2000;4904/1999) dal quale non vi sono ragioni per dissentire. Quanto poi alla sollevata questione di legittimità costituzionale, va osservato che la Corte Costituzionale (ord. 174/2001) ha già dichiarato la manifesta infondatezza della questione con riguardo agli artt.3 e 53 della Costituzione;
mentre,per quanto concerne l'asserito contrasto con gli artt. 24 e 97 della Costituzione, l'eccezione, così come prospettata, si appalesa del tutto generica,e perciò inammissibile. Nel ricorso manca, infatti,l'esposizione delle ragioni per le quali dovrebbe ravvisarsi,per effetto della legge di interpretazione autentica, la violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione e in particolare in qual modo sarebbe menomato il diritto di difesa del contribuente ovvero violato il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica Amministrazione. Al riguardo il ricorrente si limita ad assumere l'intento del legislatore di "favorire l'Amministrazione Finanziaria nelle numerose controversie in corso, aggirando pronunce contrarie che esporrebbero le Finanze dello Stato a cospicui rimborsi”: ma si tratta, all'evidenza, di considerazioni - critiche - di tipo prettamente politico-economico,non giuridico,non essendo prospettato alcun elemento dal quale ricavare il denunziato intento del legislatore di favorire l'Amministrazione finanziaria in danno dei contribuenti. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere dunque rigettato. 3 m i Quanto alle spese del presente giudizio, ritiene la Corte che la natura delle questioni trattate ne giustifichi la compensazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.04.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Cagan DEPOSITATO IN CANCELLERIA, 2003 14 GEN CANCELLIERE CT Arnaldo Casar Oggi ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA