CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/08/2023, n. 33818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33818 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BR AN nato a [...] il [...] BR IO nato a [...] il [...] IS IO IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati l'avv. Franco Coppi e l'avv. Francesco GE, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33818 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 30/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari, quale giudice del rinvio a seguito del parziale annullamento della propria precedente decisione, ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di RU AN, RU NT e IS NT RM per i reati di tentato omicidio aggravato e continuato, detenzione e porto di arma comune da sparo e di arma clandestina e di ricettazione, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha provveduto a rideterminare le pene comminate ai suddetti imputati previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. originariamente loro contestata. La vicenda riguarda il progetto degli imputati di attentare alla vita di AS HI e EM RI nell'ambito di una faida che aveva avuto come antefatto il tentato omicidio del fratello del menzionato AS da parte del figlio di RU AN, al quale era seguito l'omicidio di RU FO, riconosciuto come lo storico vertice dell'omonima famiglia. Nell'attuare il disegno criminoso, ordito come ritorsione all'omicidio di cui si è detto, gli odierni ricorrenti e l'originario coimputato CO PP, non ricorrente, tentavano in tre distinte occasioni - rispettivamente il 16, il 23 e il 26 gennaio 2019 - di tendere un agguato alle vittime designate senza riuscire a conseguire il risultato perseguito. Con la prima pronunzia, poi parzialmente annullata, la Corte territoriale aveva assolto gli odierni ricorrenti ed il CO dai reati di tentato omicidio contestati, rispettivamente, ai capi 1 e 3, per la ritenuta insussistenza dei fatti, e da quello analogo di cui al capo 6, perché considerato non punibile ai sensi dell'art 56 comma terzo c.p., nonché dal connesso reato in armi di cui al capo 2. Il giudice dell'appello aveva inoltre assolto il CO, RU AN e il IS NT RM dal reato di ricettazione della vettura di provenienza furtiva utilizzata in occasione di uno degli agguati e di cui al capo 5, per non aver commesso il fatto, nonché il solo IS per il reato di ricettazione dell'arma clandestina contestato al capo 8, perché il fatto non costituisce reato. Esclusa l'aggravante mafiosa contestata in riferimento a tutti i reati la Corte territoriale rideterminava le pene comminate in primo grado per i residui reati in relazione ai quali aveva rispettivamente confermato la condanna dei menzionati imputati, previo riconoscimento in favore del IS dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., in merito all'imputazione di cui al capo 7 relativa al porto e alla detenzione dell'arma clandestina. Come accennato, in parziale accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari, la Prima Sezione ha annullato con rinvio quest'ultima sentenza limitatamente alle assoluzioni degli imputati per i capi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, nonché con riguardo al riconoscimento al IS dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., 1 mentre ha rigettato i ricorsi proposti dagli stessi imputati in relazione alla conferma dell'affermazione della responsabilità per i residui reati loro ascritti, nonché il ricorso del PG in relazione all'esclusione dell'aggravante mafiosa. In particolare la Prima Sezione ha censurato il governo da parte del giudice del merito dei principi in materia di delitto tentato, escludendo in proposito che la sua configurabilità si fondi sulla differenziazione tra atti preparatori ed atti esecutivi con conseguente rilevanza solo dei secondi. Ulteriore censura ha riguardato, in riferimento al fatto di cui al capo 6, l'applicazione da parte della Corte territoriale dei principi ricavabili dall'art. 56 c.p. in tema di desistenza volontaria, evidenziandosi in proposito come questa ricorra soltanto quando l'interruzione dell'azione sia spontanea e non determinata da agenti esterni. Infine la sentenza rescindente ha individuato plurimi vizi della motivazione posta a sostegno della decisione impugnata, censurata tra l'altro per un approccio atomistico ai singoli episodi incriminati e per l'ingiustificata scarsa attenzione riservata ad alcune risultanze processuali. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso a nome di tutti gli imputati l'avv. GE articolando otto motivi. 2.1 Con il primo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla conferma della condanna degli imputati per i reati configurati in relazione al presunto agguato del 16 gennaio 2019 (capi 1 e 2), eccependosi la non corretta applicazione dei principi in materia di delitto tentato, avendo sostanzialmente la Corte ritenuto integrato il tentato omicidio da meri atti preparatori non punibili. In tal senso evidenziano i ricorrenti l'assenza della vittima designata non imputabile a circostanze esterne, nonché il difetto della prova che gli imputati fossero effettivamente armati, atteso che la Corte avrebbe travisato il contenuto dell'intercettazione del 23 gennaio dalla quale la circostanza è stata desunta, dal cui contenuto emergerebbe inequivocabilmente che i conversanti stavano facendo riferimento ad un episodio accaduto il 21 e non già il 16 gennaio. Inoltre dalla stessa ricostruzione accolta dai giudici del merito risulterebbe che in quest'ultima data il RU AN si sia recato da solo nei pressi del luogo in cui avrebbe dovuto trovarsi la vittima, allontanandosene dopo pochi minuti, il che porterebbe logicamente a ritenere che egli si sia in realtà limitato ad effettuare un appostamento finalizzato a monitorare gli orari della stessa vittima. In maniera del tutto congetturale, invece, la Corte territoriale avrebbe desunto da una ulteriore conversazione, intercettata questa volta il 26 gennaio, che il CO stesse facendo riferimento anche ai fatti del 16 gennaio quando si è lamentato con RU NT del reiterato fallimento dei tentativi di eseguire l'omicidio, tanto più che dal tenore della stessa conversazione emergerebbe 2 logicamente come in realtà questi intendesse evocare l'episodio del 23 gennaio e l'infruttuosa spedizione dello stesso 26 gennaio. 2.2 Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo con riguardo alla conferma della condanna degli imputati per i reati configurati in relazione al presunto attentato del 23 gennaio 2019 (capi 3 e 4). In proposito i ricorrenti lamentano che la Corte avrebbe illegittimamente trasfigurato il requisito normativo dell'univocità degli atti, attribuendogli una dimensione esclusivamente soggettiva e di fatto negando quella oggettiva che invece lo caratterizza, omettendo dunque di dimostrare, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, che quelli ritenuti integrare la fattispecie tentata contestata segnassero effettivamente l'inizio dell'esecuzione del delitto. Ed in tal senso i giudici del merito non avrebbero considerato i plurimi indici fattuali che porterebbero ad escludere l'effettiva univocità dei comportamenti addebitati agli imputati, posto che anche in questo caso non vi sarebbe alcuna prova della presenza della vittima e che gli imputati comunque si sarebbero appostati in un luogo distante dall'abitazione della stessa, mentre, quanto al possesso di un'arma, meramente congetturale sarebbe l'interpretazione operata dalla Corte di un anodino passaggio («dagliela a PP) dell'ennesima intercettazione su cui si fonda la decisione impugnata. In realtà dal tenore complessivo della conversazione di cui si tratta emergerebbe logicamente che anche in questa occasione possa addebitarsi agli imputati una attività meramente preparatoria, concretizzatasi nell'infruttuosa ed approssimativa ricerca della vittima, di cui lo stesso CO si è per l'appunto lamentato nel corso di altre due conversazioni intercettate immediatamente dopo quella valorizzata in sentenza. Non di meno la Corte avrebbe trascurato una ulteriore circostanza - anch'essa emersa dal compendio intercettativo - idonea a dimostrare l'incompatibilità dell'episodio incriminato con l'effettiva esecuzione del piano criminoso, ossia il fatto che il 23 gennaio gli imputati non disponevano ancora di una "auto pulita" (e cioè rubata) indispensabile per evitare di essere collegati al delitto. Infine il giudice dell'appello non avrebbe confutato l'obiezione difensiva per cui in ogni caso ricorrerebbe la fattispecie della desistenza volontaria in ragione del "contrordine" ricevuto dal CO e da RU NT, asseritamente deputati ad essere gli autori materiali del delitto, e dei pochi minuti intercorsi tra l'inizio dell'azione ed il momento in cui è stata abortita. 2.3 Anche con il terzo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito ai fatti del 26 gennaio 2019 (capo 6). In proposito i ricorrenti lamentano l'illogica interpretazione da parte della Corte dell'intercettazione da cui ha desunto che il CO nell'occasione fosse effettivamente armato, tanto più che la circostanza non è stata rilevata dagli operanti appostati nei pressi dell'abitazione del 3 AS e che lo hanno visto scendere dalla vettura condotta da RU NT ed avvicinarsi alla porta della casa. La circostanza dimostrerebbe come in realtà gli imputati fossero impegnati in una attività di mera ricognizione, come peraltro logicamente desumibile dal tenore delle conversazioni intercettate nel frangente e dal fatto che la suddetta abitazione era difesa da telecamere, circostanza che rendeva impossibile il piano ipotizzato dai giudici del merito, ossia suonare alla porta e sparare a chi si fosse presentato ad aprire. 2.4 Sempre i medesimi vizi vengono prospettati con il quarto motivo in merito al denegato riconoscimento al IS dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p. in riferimento alla detenzione e al porto dell'arma clandestina contestatogli al capo 7, rilevando il ricorso in proposito come dalle intercettazioni valorizzate in sentenza non emergerebbe nemmeno la prova di un suo consapevole concorso nella realizzazione dell'agguato del 26 gennaio 2019. Con il quinto motivo si contesta invece il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, non potendosi questa identificarsi con la mera preordinazione del delitto, peraltro risultata nel caso di specie assai approssimativa. In ogni caso ingiustificata sarebbe l'estensione dell'aggravante anche al IS, difettando la prova della sua effettiva consapevolezza della premeditazione coltivata dagli altri concorrenti ed essendo egli rimasto sempre estraneo all'attività più propriamente esecutiva degli agguati. 2.5 Con il sesto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ricettazione della vettura di provenienza furtiva contestata al capo 5 ed impiegata nell'agguato del 23 gennaio 2019, in quanto l'utilizzazione di un bene già ricettato da altri non integra il reato di cui all'art. 648 c.p. Si osserva in proposito che la suddetta vettura è stata rinvenuta nel possesso del proprietario del covo di via Sprecacenere, contestualmente denunziato per il reato di ricettazione della medesima, conseguendone l'impossibilità di addebitare agli odierni ricorrenti la responsabilità per il medesimo reato in assenza di elementi logicamente idonei a ritenere che essi possano essersi rappresentati l'origine furtiva del veicolo utilizzato ovvero abbiano istigato la ricettazione altrui. Sempre con lo stesso motivo viene poi contestata l'affermazione della responsabilità del IS per la ricettazione dell'arma clandestina di cui al capo 8, difettando la prova della sua consapevolezza del fatto che la stessa avesse la matricola abrasa. 2.6 Analoghi vizi vengono denunziati con il settimo motivo in merito alla rideterminazione da parte del giudice dell'appello delle pene comminate nel primo grado di giudizio a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. In particolare la Corte territoriale avrebbe omesso di esplicitare i criteri utilizzati per commisurare gli aumenti per la continuazione in riferimento ai reati satellite e di 4 motivare sull'applicazione dell'aumento per la recidiva, disposto discrezionalmente ai sensi dell'art. 63 comma 4 c.p. Infine gli stessi vizi vengono dedotti anche con l'ottavo ed ultimo motivo in merito all'applicazione della contestata recidiva nei confronti di RU AN, disposto esclusivamente in riferimento all'esistenza dei precedenti penali da cui l'imputato risulta gravato e senza tenere conto come alcune delle pregresse condanne siano state pronunziate a seguito dell'adesione a riti alternativi ovvero espiate con misure alternative positivamente concluse. 3. Nell'interesse del solo RU AN ha proposto ricorso anche l'avv. Coppi articolando tre motivi. 3.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità di un tentativo punibile in riferimento ai fatti di cui ai capi 1, 3 e 6 dell'imputazione. Quanto all'episodio del 16 gennaio 2019 si contesta come la prima sentenza d'appello avesse sottolineato la mancata acquisizione di elementi idonei a comprovare che nell'occasione gli imputati fossero armati o avessero in uso vetture di provenienza furtiva, mentre quella impugnata avrebbe affidato ad una lettura retrospettiva delle labili risultanze dell'attività di captazione la prova delle loro intenzioni. Operazione caratterizzata da scarso rigore logico e fondata per l'appunto su fragili premesse fattuali, tanto che lo stesso giudice del rinvio non sarebbe stato in grado nemmeno di ricostruire la dinamica dell'asserito agguato. Non di meno la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che il mancato avvistamento degli obiettivi del presunto agguato è circostanza indipendente dalla volontà degli imputati e quindi tutt'altro che irrilevante ai fini della valutazione dell'idoneità dell'azione criminosa. Illogica sarebbe poi l'interpretazione dei riferimenti temporali evocati nella conversazione intercettata il 23 gennaio 2019 e dello stesso contenuto della medesima. Con riguardo ai fatti dello stesso 23 gennaio il giudice del rinvio avrebbe omesso di valutare l'effettiva idoneità ed univocità degli atti posti in essere dagli imputati, verifica che la sentenza rescindente, pur qualificando gli stessi atti come sintomatici dell'inizio della fase esecutiva del delitto, aveva rimesso alla sede di merito. Non di meno la Corte territoriale avrebbe comunque omesso di valutare se l'interruzione dell'azione criminosa a pochi minuti dal suo avvio possa o meno qualificarsi come desistenza volontaria. Quanto all'episodio del 26 gennaio 2019, nell'escludere la desistenza volontaria riconosciuta nella prima sentenza d'appello, la Corte di rinvio avrebbe però omesso di valutare la concreta idoneità degli atti posti in essere prima dell'interruzione dell'attività criminosa, nonostante il compendio probatorio di riferimento evidenzi l'estrema approssimazione dell'organizzazione del presunto agguato. Infine i giudici del merito 5 avrebbero omesso di considerare la conversazione intercettata sempre il 26 gennaio tra NO NT e il CO, dalla quale si evince come in quella data la vittima designata era HI AS, ma che questi non era stato l'obiettivo delle precedenti azioni, come invece ipotizzato nella sentenza impugnata. Ma dall'incertezza sull'identità della vittima discenderebbe quella sulla natura del movente, venendo a mancare in riferimento agli episodi del 16 e del 23 gennaio a certezza della volontà degli imputati di realizzare un omicidio, tanto più che, come già obiettato, nella prima occasione difetterebbe perfino la prova che gli stessi fossero armati. 3.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo e terzo motivo in merito all'affermazione della responsabilità di RU AN per il reato di ricettazione di cui al capo 5 e per quelli in armi di cui al capo 2. Lamenta in proposito il ricorrente l'apoditticità di tale affermazione, fondata su risultanze generiche o, come nel caso della già menzionata intercettazione del 23 gennaio, illogicamente interpretate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati. 2. Anzitutto va ribadito che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (ex multis Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999). Ne consegue che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (ex multis Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc. F. e altri, Rv. 271345). Nell'annullare la precedente pronunzia di merito, la Prima Sezione della Corte, oltre a ribadire alcuni principi di diritto in tema di tentativo, ha, come già illustrato, espressamente sollecitato il giudice del rinvio ad una lettura unitaria dei tre episodi contestati ai capi 1), 3) e 6), ritenendo l'erroneità dell'impostazione della sentenza annullata, che aveva considerato partitamente ognuno dei fatti contestati. In tal senso la sentenza rescindente aveva infatti precisato come i fatti dovessero «esser valutati 6 nella complessiva portata e alla luce dello scopo perseguito dai tentativi posti in essere». Deve dunque essere respinta anzitutto la stessa impostazione dei ricorsi, nella misura in cui gli stessi cercano nuovamente di isolare i singoli episodi in contestazione, lamentando il difetto di autosufficienza del compendio probatorio posto a corredo di ognuno di essi e la incapacità dello stesso di dimostrare che nelle diverse occasioni si sarebbe tentato di attentare alle vittime designate. Ed in tal senso i diversi motivi proposti in relazione ai capi menzionati risultano in parte generici nella misura in cui non si confrontano con l'impostazione del ragionamento probatorio sviluppato nella motivazione della sentenza impugnata, perfettamente aderente alle prescrizioni impartite dal giudice di legittimità. 3. Infondate e per certi versi inammissibili sono poi tutte quelle censure che si traducono nella critica dell'interpretazione del contenuto delle intercettazioni fornita dal giudice del rinvio. 3.1 In proposito va in primo luogo ribadito che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex multis Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). E i ricorsi non sono riusciti ad individuare profili di effettiva e manifesta illogicità nella lettura del compendio captativo svolta dai giudici del merito. Nemmeno con riguardo alla conversazione intercettata tra il RU NT ed il CO il 23 gennaio 2019, dal cui contenuto la Corte territoriale ha desunto che il precedente 16 gennaio gli imputati fossero armati e intendessero eseguire l'attentato, non essendosi limitati ad una mera attività di monitoraggio. In proposito la difesa si è spinta fino ad eccepire il travisamento del passaggio in cui uno dei conversanti - nel sottolineare come egli si fosse appostato e fosse pronto a sparare - aveva fatto riferimento a quanto avvenuto "l'altro ieri", riferimento temporale asseritamente incompatibile con quanto avvenuto per l'appunto il 16 gennaio. In realtà il significante dell'espressione in questione non è così univoco come preteso dai ricorrenti, sia nel linguaggio comune, che nello specifico contesto della conversazione in cui è stata utilizzata, talchè in maniera tutt'altro che illogica la Corte l'ha implicitamente interpretata come un generico riferimento a quanto avvenuto in uno dei giorni precedenti al 23 gennaio (e non specificamente al 21 gennaio, come eccepito), anche alla luce degli altri brani della conversazione valorizzati 7 a p. 27 della motivazione non considerati dai ricorsi e ritenuti in maniera parimenti logica indicativi del fatto che gli imputati avessero evocato proprio l'episodio del 16 gennaio. Quanto poi alle analoghe obiezioni sollevate in merito al ritenuto possesso di un'arma anche in occasione dell'agguato del 23 gennaio, la Corte non si è limitata a desumere la circostanza dalla frase "dagliela a EP, come eccepito, ma dal complesso delle conversazioni intercettate in quella data (e in particolare al dialogo intervenuto tra RU NT e CO nel corso del quale si fa riferimento al possesso dei "ferri" e all'eventualità di usarli per "sparare"), peraltro in accordo con quanto sul punto osservato nella sentenza di annullamento. 3.2 Gli ulteriori rilievi articolati con i primi due motivi del ricorso redatto dall'avv. GE in merito ai fatti del 16 e 23 gennaio contengono mere censure in fatto, tese per l'appunto a prospettare una interpretazione alternativa e soggettivamente orientata del compendio captativo, ovvero risultano manifestamente infondati, in quanto funzionali alla determinazione della soglia di rilevanza penale del tentativo attraverso la distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi ovvero invocando la dimensione oggettiva che deve assumere il requisito dell'univocità degli atti rilevanti. Quanto al primo profilo, la correttezza della tesi propugnata dai ricorrenti già è stata esclusa dalla sentenza di annullamento, che in proposito ha affermato principi di diritto vincolanti per il giudice del rinvio e al quale lo stesso si è puntualmente attenuto. Quanto invece all'altro profilo evocato, la Corte territoriale non ha negato la dimensione oggettiva del parametro di univocità, ma ha semplicemente ribadito - in linea con quanto affermato in sede rescindente e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità - come negli atti posti in essere dall'agente debba riflettersi l'intenzione dell'agente, indipendentemente dunque dal fatto che la prova del dolo del reato sia stata raggiunta aliunde. Facendo buon governo di tale principio e coerentemente al contenuto del vincolo di rinvio sulla necessità di valutare in maniera complessiva ed unitaria il patrimonio probatorio relativo a tutti e tre gli episodi contestati, la sentenza impugnata ha ampiamente motivato sulla capacità delle condotte accertate di rivelare il disegno degli imputati in tutte e tre le occasioni di attentare alla vita delle vittime designate. Né del resto la difesa ha saputo evidenziare, se non proponendo alternative ed assertive interpretazioni delle risultanze fattuali, in che termini gli atti di volta in volta posti in essere non sarebbero univocamente diretti a dare attuazione a tale disegno nel senso indicato. 3.3 Parimenti versate in fatto sono le censure relative all'asserito omesso apprezzamento di alcune circostanze fattuali - peraltro solo genericamente evocate - la cui prospettata decisività è frutto di meri paralogismi. Quanto invece all'asserito difetto 8 della prova della presenza delle vittime del reato in occasione dei due agguati del 16 e del 23 gennaio, si tratta di obiezione non rilevante, posto che per il consolidato insegnamento di questa Corte solo l'inesistenza originaria e assoluta dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile e alla conseguente inconfigurabilità del tentativo, rimanendo dunque irrilevante l'eventuale temporanea od accidentale assenza della vittima designata nel luogo in cui sono stati posti in essere gli atti che, secondo una valutazione ex ante, risultano idonei ed univocamente diretti ad attentare alla sua vita (Sez. 1, n. 22722 del 06/03/2007, Grande Aracri, Rv. 236764; Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902). Inammissibile è altresì la doglianza relativa all'omessa motivazione sulla configurabilità della fattispecie di desistenza volontaria in relazione all'episodio del 23 gennaio in ragione del "contrordine" impartito al CO ed al RU NT, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto, la questione non aveva costituito oggetto di specifica censura con i motivi d'appello. 3.4 Inammissibili sono infine le censure formulate con il terzo motivo del ricorso dell'avv. GE in relazione all'episodio del 26 gennaio. Le suddette censure non si confrontano compiutamente, infatti, con la motivazione posta dai giudici di merito a sostegno della propria interpretazione dei dialoghi tra il RU NT ed il CO intercettati in quella data, nel corso dei quali si fa espresso riferimento al possesso di una pistola e all'opportunità di occultarla in un borsello (il che spiega logicamente perché gli operanti impegnati nell'appostamento possano non averla notata). Peraltro la difesa pretermette gli accadimenti successivi al fallimento dell'agguato, pure menzionati dalla Corte territoriale, ossia l'inseguimento operato dalle forze dell'ordine ed il rinvenimento di una pistola a bordo di una delle vetture utilizzate dal RU, dal CO e dal IS, che sono stati ritenuti idonei a dimostrare ulteriormente come gli imputati fossero effettivamente armati e dunque intenzionati ad attentare alla vita delle vittime designate. Quanto alla asserita impossibilità di portare a termine l'azione programmata a causa della presenza delle telecamere, quelle dei ricorrenti si rivelano mere censure in fatto, ancora una volta fondate su meri paralogismi. In realtà il riscontro dell'esistenza di un apparato videosorveglianza costituisce l'evento esterno che ha costretto gli imputati a rinunziare all'azione, senza che ciò consenta di configurare l'ipotesi della desistenza volontaria, come già rilevato nella sentenza di annullamento i cui principi il giudice di rinvio ha correttamente applicato. 3.5 Ancora inammissibile è il quarto motivo del ricorso dell'avv. GE. Anzitutto deve rilevarsene l'intrinseca contraddittorietà, laddove per un verso il difensore 4 lamenta il denegato riconoscimento al IS dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p. in 9 relazione ai reati di tentato omicidio aggravato e detenzione e porto di arma clandestina, per poi limitare la doglianza a questi ultimi ossia quelli contestati al capo 7) dell'imputazione, finendo infine per lamentare la stessa inconfigurabilità del concorso dell'imputato nei suddetti reati. Ma anche volendo accantonare il profilo confuso del motivo - peraltro di per sé sufficiente a comprometterne l'ammissibilità - le censure proposte si risolvono nella personale interpretazione del significato di alcune intercettazioni, che prescinde dalla motivazione della sentenza, che tale conversazione ha invece valutato alla luce dell'intero ruolo svolto dal IS nell'arco dell'intera vicenda per come emerso dal compendio probatorio complessivo, logicamente ritenuto adesivo al programma criminoso dei suoi coimputati. Non di meno, quanto all'intercettazione del 23 gennaio evocata nel ricorso, la lettura che ne dà la difesa è tendenzialmente travisante, posto che chiaramente nel corso del dialogo oggetto di captazione - per come riportato nella sentenza impugnata e nello stesso ricorso - il IS si dichiara ignaro delle ragioni per cui il RU AN ha ordinato di interrompere l'azione criminosa, ma non già degli scopi di quest'ultima. 3.6 Generiche e versate in fatte sono le censure proposte con il quinto motivo in merito alla mancata esclusione dell'aggravante della premeditazione nei confronti del IS. La doglianza infatti si fonda su presupposti che hanno costituito oggetto dei rilievi svolti con i precedenti motivi e già confutate ovvero su mere asserzioni. In realtà la Corte ha affermato motivatamente la sussistenza della suddetta aggravante alla luce della dinamica dell'intera vicenda e del reiterato tentativo di portare a termine l'attentato programmato, ritenendo logicamente la sua estensibilità al IS in ragione della sua comprovata adesione al progetto criminoso sin dall'inizio. E' poi manifestamente errata l'obiezione difensiva per cui egli non avrebbe assunto un ruolo esecutivo nella realizzazione dei singoli agguati, posto che la sentenza ha evidenziato come egli abbia svolto funzioni di collegamento tra RU AN e gli altri coimputati, fino alla plastica dimostrazione del suo coinvolgimento attivo e tutt'altro che marginale nell'attuazione del piano criminoso costituita dai fatti del 26 gennaio, quando è proprio IS a recuperare RU NT e CO dopo che questi avevano abbandonato l'abitazione del AS. Il giudice del rinvio ha dunque fatto buon governo proprio di quei principi giurisprudenziali evocati nell'atto d'impugnazione e che la difesa in maniera solo assertiva eccepisce essere stati violati. 3.7 Infondato e in parte manifestamente infondato è il sesto motivo. Quanto al reato di cui al capo 5) è appena il caso di evidenziare che l'insegnamento di questa Corte è diverso da quello indicato dai ricorrenti. Si è infatti affermato come la ricettazione possa avere come reato presupposto anche una precedente ricettazione, sempre che sussista il relativo elemento psicologico e si stabilisca una relazione di fatto con la cosa 10 che ne comporti la disponibilità (Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266555). Principio che non è in contrasto con quello affermato dalla consolidata giurisprudenza evocata dal ricorso, che semplicemente esclude la configurabilità del reato di ricettazione nei confronti di colui che si limiti a fare uso del bene ricettato da altri. Il discrimine tra le due fattispecie è appunto costituito dal trasferimento del possesso del bene, dovendosi correttamente escludere che risponda di ricettazione colui che ne abbia conseguito la mera detenzione ovvero lo abbia avuto in custodia (ferma restando la possibilità che tale condotta integri comunque altre ipotesi di reato) non potendo egli concorrere i un reato già consumato. Diversa è invece e per l'appunto ipotesi di colui che acquisisce il bene in via definitiva da chi lo aveva a sua volta in precedenza ricettato, giacchè in tal caso all'agente non viene contestato di essere concorso nel reato di ricettazione commesso dal suo "dante causa", bensì di aver realizzato un nuovo ed autonomo reato di ricettazione. Ciò premesso la sentenza impugnata ha ritenuto gli imputati autori della ricettazione del veicolo risultato essere provento di furto alcune settimane prima sulla base di una articolata motivazione fondata su alcune intercettazioni indicative della loro intenzione di acquistare un'auto rubata e su quanto osservato nel corso di apposito servizio predisposto dalle forze dell'ordine in merito all'utilizzo del veicolo in questione. Motivazione che appare logica alla luce degli elementi esposti e la cui tenuta non è minata dalla circostanza che il menzionato veicolo sia stato poi rinvenuto nelle pertinenze di un immobile intestato ad altra persona, né che nei confronti di quest'ultima si sia eventualmente proceduto per il reato di ricettazione. Infatti l'immobile citato è esattamente quello in cui risulta che gli imputati si fossero riuniti la mattina del 23 gennaio e dal quale, utilizzando anche il veicolo ricettato, fossero partiti per realizzare l'agguato poi fallito. Circostanze queste che hanno portato, per l'appunto logicamente, i giudici del merito a ritenere che il veicolo fosse nel pieno possesso degli stessi imputati e che l'immobile menzionato - di cui essi evidentemente potevano liberamente disporre - costituisse il luogo in cui il bene veniva semplicemente custodito. Come detto tale ragionamento appare del tutto logico e coerente alle risultanze processuali esposte e non specificamente contestate, rimanendo irrilevante stabilire, alla luce di quanto illustrato in precedenza, se la ricettazione sia stata "primaria" o "secondaria" e quale sia stato il ruolo effettivamente attribuibile al proprietario dell'immobile. Generiche e versate in fatto sono poi i rilievi sulla consapevolezza da parte del IS della provenienza delittuosa del veicolo e degli altri imputati (a parte il CO) circa la natura clandestina dell'arma rinvenuta il 26 gennaio. Tali doglianze, oltre ad essere viziate da una lettura parcellizzata del compendio probatorio e dall'ennesima lettura 11 alternativa delle risultanze processuali tesa ad una indebita rivalutazione delle stesse da parte del giudice di legittimità, non tengono conto dell'effettivo sviluppo della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'adesione di tutti gli imputati alla realizzazione di un piano che prevedeva l'utilizzo di vetture di provenienza furtiva ed armi non rintracciabili. 3.8 Censure generiche - e in parte anche inedite - sono quelle relative alla commisurazione del trattamento sanzionatorio formulate con il settimo motivo, che non si confrontano con la complessiva valutazione della gravità dei fatti formulata dalla Corte territoriale nello svolgimento dell'intera motivazione della sentenza impugnata ed idonea a giustificare le scelte operate, mentre parimenti inammissibile è l'ottavo motivo, che ripropone un tema (quello della recidiva) già sottoposto a questa Corte in occasione del precedente ricorso, che è stato rigettato sul punto con conseguente esclusione dello stesso dal perimetro del rinvio disposto dalla Prima Sezione. 4. Venendo all'impugnazione proposta nell'interesse del solo RU AN dall'avv. Coppi, già si è detto di come anche in questo caso l'approccio seguito, mirando ad isolare i tre episodi susseguitisi nel gennaio del 2019 al fine di evidenziare la presunta fragilità del corredo probatorio di ognuno di essi, confligga con quella valutazione complessiva della piattaforma cognitiva indicata dalla sentenza di annullamento al giudice del rinvio come il corretto metodo di accertamento del significato dei fatti accertati. Indicazione che la Corte territoriale ha correttamente recepito rileggendo le singole evidenze secondo lo spettro fornito dall'intero compendio probatorio acquisito e dallo stesso succedersi degli eventi nell'arco temporale di dieci giorni secondo uno schema nella sua essenza ripetitivo. 4.1 Ciò premesso, il primo motivo di ricorso propone censure in larga parte sovrapponibili a quelle formulate nei primi tre motivi dell'impugnazione sottoscritta dall'avv. GE alla cui confutazione dunque si rinvia, limitando di seguito la trattazione alle argomentazioni ed ai rilievi ulteriori svolti dal ricorrente. In tal senso infondata è l'obiezione per cui il mancato avvistamento delle vittime in occasione dell'agguato del 16 gennaio sarebbe ostativo alla configurabilità del tentativo, trattandosi di evento esterno ed indipendente dalla volontà degli agenti che non incide sull'idoneità degli atti posti in essere, non ricorrendo come già detto in precedenza l'ipotesi dell'inesistenza assoluta od originaria dell'oggetto del reato, mentre meramente congetturale è l'ipotesi che gli imputati avrebbero potuto ricercare ulteriormente le vittime e che dunque l'aver abortito l'azione porterebbe a ritenere sussistente la fattispecie di desistenza volontaria, tanto più che dalla ricostruzione dei 12 fatti effettuata dalla sentenza emerge chiaramente la loro intenzione di agire secondo un piano preciso e prestabilito, conservando adeguati margini di sicurezza. 4.2 Mere censure in fatto, peraltro anche generiche, si rivelano poi quelle articolate in riferimento all'idoneità ed univocità degli atti posti in essere il 23 gennaio. Né la Corte territoriale ha omesso di motivare sul punto, come eccepito, masi è legittimamente limitata a confutare i rilievi svolti con i motivi d'appello. Analoghe considerazioni valgono per le deduzioni relative all'episodio del 26 gennaio. Che il CO, una volta accortosi che l'abitazione del AS era presidiata da un impianto di video sorveglianza, abbia rinunciato all'azione non è - come ritenuto dalla prima sentenza d'appello censurata sul punto in sede rescindente - il frutto di una scelta spontanea, ma per l'appunto una scelta determinata da un imprevisto fattore esterno. Che poi il coimputato abbia voluto giustificare la propria scelta asserendo di aver suonato al campanello dell'abitazione senza ricevere risposta è circostanza irrilevante che non influisce sulla qualificazione giuridica del fatto, mentre l'eventuale accidentale assenza della vittima designata è per le ragioni già esposte in precedenza circostanza non dirimente ai fini della valutazione dell'idoneità degli atti già posti in essere. 4.3 I residui rilievi del ricorrente sull'approssimazione del piano criminoso ordito dagli imputati e sull'asserita inverosimiglianza che gli stessi non avessero previsto la presenza dell'impianto di videosorveglianza costituiscano mere censure di fatto che, nel secondo caso, si fondano su paralogismi. Quanto infine all'obiezione per cui sarebbe ignota l'effettiva identità delle potenziali vittime degli agguati del 16 e del 23 gennaio, va anzitutto rilevato che la stessa si fonda sull'interpretazione soggettivamente orientata di una captazione solo genericamente indicata e non riportata nella sua integralità. In secondo luogo l'eventualità che il AS non fosse l'obiettivo delle azioni criminose programmate nelle date indicate è tutt'altro che circostanza decisiva, come preteso, posto che è lo stesso ricorrente ad evidenziare come nelle suddette occasioni comunque le vittime designate sarebbero stati anche altri componenti del clan avversario a quello dei RU, rimanendo dunque confermato quale fosse il movente degli agguati per come motivatamente ricostruito dalla Corte territoriale. 5. Il secondo motivo del ricorso di RU AN risulta generico nella misura in cui non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, che ha ricondotto l'acquisto della vettura di cui al capo 5), non solo in ragione dell'intercettazione evocata dal ricorrente, al piano condiviso da tutti gli imputati. Inammissibile è anche il terzo motivo, con il quale vengono riprese nuovamente le censure relative all'interpretazione del brano della conversazione intercettata il 23 gennaio tra il RU NT ed il CO dalla quale i giudici del merito hanno tratto la prova dell'utilizzo di un'arma anche 13 nell'episodio del 16 gennaio e dunque ricavato i presupposti per la condanna anche di RU AN per i reati in armi contestati al capo 2). In proposito, come già accennato, è sufficiente rinviare alla confutazione delle analoghe censure sollevate con l'impugnazione dell'avv. GE svolta al punto 3.1.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/5/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati l'avv. Franco Coppi e l'avv. Francesco GE, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33818 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 30/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari, quale giudice del rinvio a seguito del parziale annullamento della propria precedente decisione, ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di RU AN, RU NT e IS NT RM per i reati di tentato omicidio aggravato e continuato, detenzione e porto di arma comune da sparo e di arma clandestina e di ricettazione, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha provveduto a rideterminare le pene comminate ai suddetti imputati previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. originariamente loro contestata. La vicenda riguarda il progetto degli imputati di attentare alla vita di AS HI e EM RI nell'ambito di una faida che aveva avuto come antefatto il tentato omicidio del fratello del menzionato AS da parte del figlio di RU AN, al quale era seguito l'omicidio di RU FO, riconosciuto come lo storico vertice dell'omonima famiglia. Nell'attuare il disegno criminoso, ordito come ritorsione all'omicidio di cui si è detto, gli odierni ricorrenti e l'originario coimputato CO PP, non ricorrente, tentavano in tre distinte occasioni - rispettivamente il 16, il 23 e il 26 gennaio 2019 - di tendere un agguato alle vittime designate senza riuscire a conseguire il risultato perseguito. Con la prima pronunzia, poi parzialmente annullata, la Corte territoriale aveva assolto gli odierni ricorrenti ed il CO dai reati di tentato omicidio contestati, rispettivamente, ai capi 1 e 3, per la ritenuta insussistenza dei fatti, e da quello analogo di cui al capo 6, perché considerato non punibile ai sensi dell'art 56 comma terzo c.p., nonché dal connesso reato in armi di cui al capo 2. Il giudice dell'appello aveva inoltre assolto il CO, RU AN e il IS NT RM dal reato di ricettazione della vettura di provenienza furtiva utilizzata in occasione di uno degli agguati e di cui al capo 5, per non aver commesso il fatto, nonché il solo IS per il reato di ricettazione dell'arma clandestina contestato al capo 8, perché il fatto non costituisce reato. Esclusa l'aggravante mafiosa contestata in riferimento a tutti i reati la Corte territoriale rideterminava le pene comminate in primo grado per i residui reati in relazione ai quali aveva rispettivamente confermato la condanna dei menzionati imputati, previo riconoscimento in favore del IS dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., in merito all'imputazione di cui al capo 7 relativa al porto e alla detenzione dell'arma clandestina. Come accennato, in parziale accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari, la Prima Sezione ha annullato con rinvio quest'ultima sentenza limitatamente alle assoluzioni degli imputati per i capi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, nonché con riguardo al riconoscimento al IS dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., 1 mentre ha rigettato i ricorsi proposti dagli stessi imputati in relazione alla conferma dell'affermazione della responsabilità per i residui reati loro ascritti, nonché il ricorso del PG in relazione all'esclusione dell'aggravante mafiosa. In particolare la Prima Sezione ha censurato il governo da parte del giudice del merito dei principi in materia di delitto tentato, escludendo in proposito che la sua configurabilità si fondi sulla differenziazione tra atti preparatori ed atti esecutivi con conseguente rilevanza solo dei secondi. Ulteriore censura ha riguardato, in riferimento al fatto di cui al capo 6, l'applicazione da parte della Corte territoriale dei principi ricavabili dall'art. 56 c.p. in tema di desistenza volontaria, evidenziandosi in proposito come questa ricorra soltanto quando l'interruzione dell'azione sia spontanea e non determinata da agenti esterni. Infine la sentenza rescindente ha individuato plurimi vizi della motivazione posta a sostegno della decisione impugnata, censurata tra l'altro per un approccio atomistico ai singoli episodi incriminati e per l'ingiustificata scarsa attenzione riservata ad alcune risultanze processuali. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso a nome di tutti gli imputati l'avv. GE articolando otto motivi. 2.1 Con il primo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla conferma della condanna degli imputati per i reati configurati in relazione al presunto agguato del 16 gennaio 2019 (capi 1 e 2), eccependosi la non corretta applicazione dei principi in materia di delitto tentato, avendo sostanzialmente la Corte ritenuto integrato il tentato omicidio da meri atti preparatori non punibili. In tal senso evidenziano i ricorrenti l'assenza della vittima designata non imputabile a circostanze esterne, nonché il difetto della prova che gli imputati fossero effettivamente armati, atteso che la Corte avrebbe travisato il contenuto dell'intercettazione del 23 gennaio dalla quale la circostanza è stata desunta, dal cui contenuto emergerebbe inequivocabilmente che i conversanti stavano facendo riferimento ad un episodio accaduto il 21 e non già il 16 gennaio. Inoltre dalla stessa ricostruzione accolta dai giudici del merito risulterebbe che in quest'ultima data il RU AN si sia recato da solo nei pressi del luogo in cui avrebbe dovuto trovarsi la vittima, allontanandosene dopo pochi minuti, il che porterebbe logicamente a ritenere che egli si sia in realtà limitato ad effettuare un appostamento finalizzato a monitorare gli orari della stessa vittima. In maniera del tutto congetturale, invece, la Corte territoriale avrebbe desunto da una ulteriore conversazione, intercettata questa volta il 26 gennaio, che il CO stesse facendo riferimento anche ai fatti del 16 gennaio quando si è lamentato con RU NT del reiterato fallimento dei tentativi di eseguire l'omicidio, tanto più che dal tenore della stessa conversazione emergerebbe 2 logicamente come in realtà questi intendesse evocare l'episodio del 23 gennaio e l'infruttuosa spedizione dello stesso 26 gennaio. 2.2 Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo con riguardo alla conferma della condanna degli imputati per i reati configurati in relazione al presunto attentato del 23 gennaio 2019 (capi 3 e 4). In proposito i ricorrenti lamentano che la Corte avrebbe illegittimamente trasfigurato il requisito normativo dell'univocità degli atti, attribuendogli una dimensione esclusivamente soggettiva e di fatto negando quella oggettiva che invece lo caratterizza, omettendo dunque di dimostrare, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, che quelli ritenuti integrare la fattispecie tentata contestata segnassero effettivamente l'inizio dell'esecuzione del delitto. Ed in tal senso i giudici del merito non avrebbero considerato i plurimi indici fattuali che porterebbero ad escludere l'effettiva univocità dei comportamenti addebitati agli imputati, posto che anche in questo caso non vi sarebbe alcuna prova della presenza della vittima e che gli imputati comunque si sarebbero appostati in un luogo distante dall'abitazione della stessa, mentre, quanto al possesso di un'arma, meramente congetturale sarebbe l'interpretazione operata dalla Corte di un anodino passaggio («dagliela a PP) dell'ennesima intercettazione su cui si fonda la decisione impugnata. In realtà dal tenore complessivo della conversazione di cui si tratta emergerebbe logicamente che anche in questa occasione possa addebitarsi agli imputati una attività meramente preparatoria, concretizzatasi nell'infruttuosa ed approssimativa ricerca della vittima, di cui lo stesso CO si è per l'appunto lamentato nel corso di altre due conversazioni intercettate immediatamente dopo quella valorizzata in sentenza. Non di meno la Corte avrebbe trascurato una ulteriore circostanza - anch'essa emersa dal compendio intercettativo - idonea a dimostrare l'incompatibilità dell'episodio incriminato con l'effettiva esecuzione del piano criminoso, ossia il fatto che il 23 gennaio gli imputati non disponevano ancora di una "auto pulita" (e cioè rubata) indispensabile per evitare di essere collegati al delitto. Infine il giudice dell'appello non avrebbe confutato l'obiezione difensiva per cui in ogni caso ricorrerebbe la fattispecie della desistenza volontaria in ragione del "contrordine" ricevuto dal CO e da RU NT, asseritamente deputati ad essere gli autori materiali del delitto, e dei pochi minuti intercorsi tra l'inizio dell'azione ed il momento in cui è stata abortita. 2.3 Anche con il terzo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito ai fatti del 26 gennaio 2019 (capo 6). In proposito i ricorrenti lamentano l'illogica interpretazione da parte della Corte dell'intercettazione da cui ha desunto che il CO nell'occasione fosse effettivamente armato, tanto più che la circostanza non è stata rilevata dagli operanti appostati nei pressi dell'abitazione del 3 AS e che lo hanno visto scendere dalla vettura condotta da RU NT ed avvicinarsi alla porta della casa. La circostanza dimostrerebbe come in realtà gli imputati fossero impegnati in una attività di mera ricognizione, come peraltro logicamente desumibile dal tenore delle conversazioni intercettate nel frangente e dal fatto che la suddetta abitazione era difesa da telecamere, circostanza che rendeva impossibile il piano ipotizzato dai giudici del merito, ossia suonare alla porta e sparare a chi si fosse presentato ad aprire. 2.4 Sempre i medesimi vizi vengono prospettati con il quarto motivo in merito al denegato riconoscimento al IS dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p. in riferimento alla detenzione e al porto dell'arma clandestina contestatogli al capo 7, rilevando il ricorso in proposito come dalle intercettazioni valorizzate in sentenza non emergerebbe nemmeno la prova di un suo consapevole concorso nella realizzazione dell'agguato del 26 gennaio 2019. Con il quinto motivo si contesta invece il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, non potendosi questa identificarsi con la mera preordinazione del delitto, peraltro risultata nel caso di specie assai approssimativa. In ogni caso ingiustificata sarebbe l'estensione dell'aggravante anche al IS, difettando la prova della sua effettiva consapevolezza della premeditazione coltivata dagli altri concorrenti ed essendo egli rimasto sempre estraneo all'attività più propriamente esecutiva degli agguati. 2.5 Con il sesto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ricettazione della vettura di provenienza furtiva contestata al capo 5 ed impiegata nell'agguato del 23 gennaio 2019, in quanto l'utilizzazione di un bene già ricettato da altri non integra il reato di cui all'art. 648 c.p. Si osserva in proposito che la suddetta vettura è stata rinvenuta nel possesso del proprietario del covo di via Sprecacenere, contestualmente denunziato per il reato di ricettazione della medesima, conseguendone l'impossibilità di addebitare agli odierni ricorrenti la responsabilità per il medesimo reato in assenza di elementi logicamente idonei a ritenere che essi possano essersi rappresentati l'origine furtiva del veicolo utilizzato ovvero abbiano istigato la ricettazione altrui. Sempre con lo stesso motivo viene poi contestata l'affermazione della responsabilità del IS per la ricettazione dell'arma clandestina di cui al capo 8, difettando la prova della sua consapevolezza del fatto che la stessa avesse la matricola abrasa. 2.6 Analoghi vizi vengono denunziati con il settimo motivo in merito alla rideterminazione da parte del giudice dell'appello delle pene comminate nel primo grado di giudizio a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. In particolare la Corte territoriale avrebbe omesso di esplicitare i criteri utilizzati per commisurare gli aumenti per la continuazione in riferimento ai reati satellite e di 4 motivare sull'applicazione dell'aumento per la recidiva, disposto discrezionalmente ai sensi dell'art. 63 comma 4 c.p. Infine gli stessi vizi vengono dedotti anche con l'ottavo ed ultimo motivo in merito all'applicazione della contestata recidiva nei confronti di RU AN, disposto esclusivamente in riferimento all'esistenza dei precedenti penali da cui l'imputato risulta gravato e senza tenere conto come alcune delle pregresse condanne siano state pronunziate a seguito dell'adesione a riti alternativi ovvero espiate con misure alternative positivamente concluse. 3. Nell'interesse del solo RU AN ha proposto ricorso anche l'avv. Coppi articolando tre motivi. 3.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità di un tentativo punibile in riferimento ai fatti di cui ai capi 1, 3 e 6 dell'imputazione. Quanto all'episodio del 16 gennaio 2019 si contesta come la prima sentenza d'appello avesse sottolineato la mancata acquisizione di elementi idonei a comprovare che nell'occasione gli imputati fossero armati o avessero in uso vetture di provenienza furtiva, mentre quella impugnata avrebbe affidato ad una lettura retrospettiva delle labili risultanze dell'attività di captazione la prova delle loro intenzioni. Operazione caratterizzata da scarso rigore logico e fondata per l'appunto su fragili premesse fattuali, tanto che lo stesso giudice del rinvio non sarebbe stato in grado nemmeno di ricostruire la dinamica dell'asserito agguato. Non di meno la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che il mancato avvistamento degli obiettivi del presunto agguato è circostanza indipendente dalla volontà degli imputati e quindi tutt'altro che irrilevante ai fini della valutazione dell'idoneità dell'azione criminosa. Illogica sarebbe poi l'interpretazione dei riferimenti temporali evocati nella conversazione intercettata il 23 gennaio 2019 e dello stesso contenuto della medesima. Con riguardo ai fatti dello stesso 23 gennaio il giudice del rinvio avrebbe omesso di valutare l'effettiva idoneità ed univocità degli atti posti in essere dagli imputati, verifica che la sentenza rescindente, pur qualificando gli stessi atti come sintomatici dell'inizio della fase esecutiva del delitto, aveva rimesso alla sede di merito. Non di meno la Corte territoriale avrebbe comunque omesso di valutare se l'interruzione dell'azione criminosa a pochi minuti dal suo avvio possa o meno qualificarsi come desistenza volontaria. Quanto all'episodio del 26 gennaio 2019, nell'escludere la desistenza volontaria riconosciuta nella prima sentenza d'appello, la Corte di rinvio avrebbe però omesso di valutare la concreta idoneità degli atti posti in essere prima dell'interruzione dell'attività criminosa, nonostante il compendio probatorio di riferimento evidenzi l'estrema approssimazione dell'organizzazione del presunto agguato. Infine i giudici del merito 5 avrebbero omesso di considerare la conversazione intercettata sempre il 26 gennaio tra NO NT e il CO, dalla quale si evince come in quella data la vittima designata era HI AS, ma che questi non era stato l'obiettivo delle precedenti azioni, come invece ipotizzato nella sentenza impugnata. Ma dall'incertezza sull'identità della vittima discenderebbe quella sulla natura del movente, venendo a mancare in riferimento agli episodi del 16 e del 23 gennaio a certezza della volontà degli imputati di realizzare un omicidio, tanto più che, come già obiettato, nella prima occasione difetterebbe perfino la prova che gli stessi fossero armati. 3.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo e terzo motivo in merito all'affermazione della responsabilità di RU AN per il reato di ricettazione di cui al capo 5 e per quelli in armi di cui al capo 2. Lamenta in proposito il ricorrente l'apoditticità di tale affermazione, fondata su risultanze generiche o, come nel caso della già menzionata intercettazione del 23 gennaio, illogicamente interpretate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati. 2. Anzitutto va ribadito che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (ex multis Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999). Ne consegue che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (ex multis Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc. F. e altri, Rv. 271345). Nell'annullare la precedente pronunzia di merito, la Prima Sezione della Corte, oltre a ribadire alcuni principi di diritto in tema di tentativo, ha, come già illustrato, espressamente sollecitato il giudice del rinvio ad una lettura unitaria dei tre episodi contestati ai capi 1), 3) e 6), ritenendo l'erroneità dell'impostazione della sentenza annullata, che aveva considerato partitamente ognuno dei fatti contestati. In tal senso la sentenza rescindente aveva infatti precisato come i fatti dovessero «esser valutati 6 nella complessiva portata e alla luce dello scopo perseguito dai tentativi posti in essere». Deve dunque essere respinta anzitutto la stessa impostazione dei ricorsi, nella misura in cui gli stessi cercano nuovamente di isolare i singoli episodi in contestazione, lamentando il difetto di autosufficienza del compendio probatorio posto a corredo di ognuno di essi e la incapacità dello stesso di dimostrare che nelle diverse occasioni si sarebbe tentato di attentare alle vittime designate. Ed in tal senso i diversi motivi proposti in relazione ai capi menzionati risultano in parte generici nella misura in cui non si confrontano con l'impostazione del ragionamento probatorio sviluppato nella motivazione della sentenza impugnata, perfettamente aderente alle prescrizioni impartite dal giudice di legittimità. 3. Infondate e per certi versi inammissibili sono poi tutte quelle censure che si traducono nella critica dell'interpretazione del contenuto delle intercettazioni fornita dal giudice del rinvio. 3.1 In proposito va in primo luogo ribadito che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex multis Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). E i ricorsi non sono riusciti ad individuare profili di effettiva e manifesta illogicità nella lettura del compendio captativo svolta dai giudici del merito. Nemmeno con riguardo alla conversazione intercettata tra il RU NT ed il CO il 23 gennaio 2019, dal cui contenuto la Corte territoriale ha desunto che il precedente 16 gennaio gli imputati fossero armati e intendessero eseguire l'attentato, non essendosi limitati ad una mera attività di monitoraggio. In proposito la difesa si è spinta fino ad eccepire il travisamento del passaggio in cui uno dei conversanti - nel sottolineare come egli si fosse appostato e fosse pronto a sparare - aveva fatto riferimento a quanto avvenuto "l'altro ieri", riferimento temporale asseritamente incompatibile con quanto avvenuto per l'appunto il 16 gennaio. In realtà il significante dell'espressione in questione non è così univoco come preteso dai ricorrenti, sia nel linguaggio comune, che nello specifico contesto della conversazione in cui è stata utilizzata, talchè in maniera tutt'altro che illogica la Corte l'ha implicitamente interpretata come un generico riferimento a quanto avvenuto in uno dei giorni precedenti al 23 gennaio (e non specificamente al 21 gennaio, come eccepito), anche alla luce degli altri brani della conversazione valorizzati 7 a p. 27 della motivazione non considerati dai ricorsi e ritenuti in maniera parimenti logica indicativi del fatto che gli imputati avessero evocato proprio l'episodio del 16 gennaio. Quanto poi alle analoghe obiezioni sollevate in merito al ritenuto possesso di un'arma anche in occasione dell'agguato del 23 gennaio, la Corte non si è limitata a desumere la circostanza dalla frase "dagliela a EP, come eccepito, ma dal complesso delle conversazioni intercettate in quella data (e in particolare al dialogo intervenuto tra RU NT e CO nel corso del quale si fa riferimento al possesso dei "ferri" e all'eventualità di usarli per "sparare"), peraltro in accordo con quanto sul punto osservato nella sentenza di annullamento. 3.2 Gli ulteriori rilievi articolati con i primi due motivi del ricorso redatto dall'avv. GE in merito ai fatti del 16 e 23 gennaio contengono mere censure in fatto, tese per l'appunto a prospettare una interpretazione alternativa e soggettivamente orientata del compendio captativo, ovvero risultano manifestamente infondati, in quanto funzionali alla determinazione della soglia di rilevanza penale del tentativo attraverso la distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi ovvero invocando la dimensione oggettiva che deve assumere il requisito dell'univocità degli atti rilevanti. Quanto al primo profilo, la correttezza della tesi propugnata dai ricorrenti già è stata esclusa dalla sentenza di annullamento, che in proposito ha affermato principi di diritto vincolanti per il giudice del rinvio e al quale lo stesso si è puntualmente attenuto. Quanto invece all'altro profilo evocato, la Corte territoriale non ha negato la dimensione oggettiva del parametro di univocità, ma ha semplicemente ribadito - in linea con quanto affermato in sede rescindente e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità - come negli atti posti in essere dall'agente debba riflettersi l'intenzione dell'agente, indipendentemente dunque dal fatto che la prova del dolo del reato sia stata raggiunta aliunde. Facendo buon governo di tale principio e coerentemente al contenuto del vincolo di rinvio sulla necessità di valutare in maniera complessiva ed unitaria il patrimonio probatorio relativo a tutti e tre gli episodi contestati, la sentenza impugnata ha ampiamente motivato sulla capacità delle condotte accertate di rivelare il disegno degli imputati in tutte e tre le occasioni di attentare alla vita delle vittime designate. Né del resto la difesa ha saputo evidenziare, se non proponendo alternative ed assertive interpretazioni delle risultanze fattuali, in che termini gli atti di volta in volta posti in essere non sarebbero univocamente diretti a dare attuazione a tale disegno nel senso indicato. 3.3 Parimenti versate in fatto sono le censure relative all'asserito omesso apprezzamento di alcune circostanze fattuali - peraltro solo genericamente evocate - la cui prospettata decisività è frutto di meri paralogismi. Quanto invece all'asserito difetto 8 della prova della presenza delle vittime del reato in occasione dei due agguati del 16 e del 23 gennaio, si tratta di obiezione non rilevante, posto che per il consolidato insegnamento di questa Corte solo l'inesistenza originaria e assoluta dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile e alla conseguente inconfigurabilità del tentativo, rimanendo dunque irrilevante l'eventuale temporanea od accidentale assenza della vittima designata nel luogo in cui sono stati posti in essere gli atti che, secondo una valutazione ex ante, risultano idonei ed univocamente diretti ad attentare alla sua vita (Sez. 1, n. 22722 del 06/03/2007, Grande Aracri, Rv. 236764; Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902). Inammissibile è altresì la doglianza relativa all'omessa motivazione sulla configurabilità della fattispecie di desistenza volontaria in relazione all'episodio del 23 gennaio in ragione del "contrordine" impartito al CO ed al RU NT, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto, la questione non aveva costituito oggetto di specifica censura con i motivi d'appello. 3.4 Inammissibili sono infine le censure formulate con il terzo motivo del ricorso dell'avv. GE in relazione all'episodio del 26 gennaio. Le suddette censure non si confrontano compiutamente, infatti, con la motivazione posta dai giudici di merito a sostegno della propria interpretazione dei dialoghi tra il RU NT ed il CO intercettati in quella data, nel corso dei quali si fa espresso riferimento al possesso di una pistola e all'opportunità di occultarla in un borsello (il che spiega logicamente perché gli operanti impegnati nell'appostamento possano non averla notata). Peraltro la difesa pretermette gli accadimenti successivi al fallimento dell'agguato, pure menzionati dalla Corte territoriale, ossia l'inseguimento operato dalle forze dell'ordine ed il rinvenimento di una pistola a bordo di una delle vetture utilizzate dal RU, dal CO e dal IS, che sono stati ritenuti idonei a dimostrare ulteriormente come gli imputati fossero effettivamente armati e dunque intenzionati ad attentare alla vita delle vittime designate. Quanto alla asserita impossibilità di portare a termine l'azione programmata a causa della presenza delle telecamere, quelle dei ricorrenti si rivelano mere censure in fatto, ancora una volta fondate su meri paralogismi. In realtà il riscontro dell'esistenza di un apparato videosorveglianza costituisce l'evento esterno che ha costretto gli imputati a rinunziare all'azione, senza che ciò consenta di configurare l'ipotesi della desistenza volontaria, come già rilevato nella sentenza di annullamento i cui principi il giudice di rinvio ha correttamente applicato. 3.5 Ancora inammissibile è il quarto motivo del ricorso dell'avv. GE. Anzitutto deve rilevarsene l'intrinseca contraddittorietà, laddove per un verso il difensore 4 lamenta il denegato riconoscimento al IS dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p. in 9 relazione ai reati di tentato omicidio aggravato e detenzione e porto di arma clandestina, per poi limitare la doglianza a questi ultimi ossia quelli contestati al capo 7) dell'imputazione, finendo infine per lamentare la stessa inconfigurabilità del concorso dell'imputato nei suddetti reati. Ma anche volendo accantonare il profilo confuso del motivo - peraltro di per sé sufficiente a comprometterne l'ammissibilità - le censure proposte si risolvono nella personale interpretazione del significato di alcune intercettazioni, che prescinde dalla motivazione della sentenza, che tale conversazione ha invece valutato alla luce dell'intero ruolo svolto dal IS nell'arco dell'intera vicenda per come emerso dal compendio probatorio complessivo, logicamente ritenuto adesivo al programma criminoso dei suoi coimputati. Non di meno, quanto all'intercettazione del 23 gennaio evocata nel ricorso, la lettura che ne dà la difesa è tendenzialmente travisante, posto che chiaramente nel corso del dialogo oggetto di captazione - per come riportato nella sentenza impugnata e nello stesso ricorso - il IS si dichiara ignaro delle ragioni per cui il RU AN ha ordinato di interrompere l'azione criminosa, ma non già degli scopi di quest'ultima. 3.6 Generiche e versate in fatte sono le censure proposte con il quinto motivo in merito alla mancata esclusione dell'aggravante della premeditazione nei confronti del IS. La doglianza infatti si fonda su presupposti che hanno costituito oggetto dei rilievi svolti con i precedenti motivi e già confutate ovvero su mere asserzioni. In realtà la Corte ha affermato motivatamente la sussistenza della suddetta aggravante alla luce della dinamica dell'intera vicenda e del reiterato tentativo di portare a termine l'attentato programmato, ritenendo logicamente la sua estensibilità al IS in ragione della sua comprovata adesione al progetto criminoso sin dall'inizio. E' poi manifestamente errata l'obiezione difensiva per cui egli non avrebbe assunto un ruolo esecutivo nella realizzazione dei singoli agguati, posto che la sentenza ha evidenziato come egli abbia svolto funzioni di collegamento tra RU AN e gli altri coimputati, fino alla plastica dimostrazione del suo coinvolgimento attivo e tutt'altro che marginale nell'attuazione del piano criminoso costituita dai fatti del 26 gennaio, quando è proprio IS a recuperare RU NT e CO dopo che questi avevano abbandonato l'abitazione del AS. Il giudice del rinvio ha dunque fatto buon governo proprio di quei principi giurisprudenziali evocati nell'atto d'impugnazione e che la difesa in maniera solo assertiva eccepisce essere stati violati. 3.7 Infondato e in parte manifestamente infondato è il sesto motivo. Quanto al reato di cui al capo 5) è appena il caso di evidenziare che l'insegnamento di questa Corte è diverso da quello indicato dai ricorrenti. Si è infatti affermato come la ricettazione possa avere come reato presupposto anche una precedente ricettazione, sempre che sussista il relativo elemento psicologico e si stabilisca una relazione di fatto con la cosa 10 che ne comporti la disponibilità (Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266555). Principio che non è in contrasto con quello affermato dalla consolidata giurisprudenza evocata dal ricorso, che semplicemente esclude la configurabilità del reato di ricettazione nei confronti di colui che si limiti a fare uso del bene ricettato da altri. Il discrimine tra le due fattispecie è appunto costituito dal trasferimento del possesso del bene, dovendosi correttamente escludere che risponda di ricettazione colui che ne abbia conseguito la mera detenzione ovvero lo abbia avuto in custodia (ferma restando la possibilità che tale condotta integri comunque altre ipotesi di reato) non potendo egli concorrere i un reato già consumato. Diversa è invece e per l'appunto ipotesi di colui che acquisisce il bene in via definitiva da chi lo aveva a sua volta in precedenza ricettato, giacchè in tal caso all'agente non viene contestato di essere concorso nel reato di ricettazione commesso dal suo "dante causa", bensì di aver realizzato un nuovo ed autonomo reato di ricettazione. Ciò premesso la sentenza impugnata ha ritenuto gli imputati autori della ricettazione del veicolo risultato essere provento di furto alcune settimane prima sulla base di una articolata motivazione fondata su alcune intercettazioni indicative della loro intenzione di acquistare un'auto rubata e su quanto osservato nel corso di apposito servizio predisposto dalle forze dell'ordine in merito all'utilizzo del veicolo in questione. Motivazione che appare logica alla luce degli elementi esposti e la cui tenuta non è minata dalla circostanza che il menzionato veicolo sia stato poi rinvenuto nelle pertinenze di un immobile intestato ad altra persona, né che nei confronti di quest'ultima si sia eventualmente proceduto per il reato di ricettazione. Infatti l'immobile citato è esattamente quello in cui risulta che gli imputati si fossero riuniti la mattina del 23 gennaio e dal quale, utilizzando anche il veicolo ricettato, fossero partiti per realizzare l'agguato poi fallito. Circostanze queste che hanno portato, per l'appunto logicamente, i giudici del merito a ritenere che il veicolo fosse nel pieno possesso degli stessi imputati e che l'immobile menzionato - di cui essi evidentemente potevano liberamente disporre - costituisse il luogo in cui il bene veniva semplicemente custodito. Come detto tale ragionamento appare del tutto logico e coerente alle risultanze processuali esposte e non specificamente contestate, rimanendo irrilevante stabilire, alla luce di quanto illustrato in precedenza, se la ricettazione sia stata "primaria" o "secondaria" e quale sia stato il ruolo effettivamente attribuibile al proprietario dell'immobile. Generiche e versate in fatto sono poi i rilievi sulla consapevolezza da parte del IS della provenienza delittuosa del veicolo e degli altri imputati (a parte il CO) circa la natura clandestina dell'arma rinvenuta il 26 gennaio. Tali doglianze, oltre ad essere viziate da una lettura parcellizzata del compendio probatorio e dall'ennesima lettura 11 alternativa delle risultanze processuali tesa ad una indebita rivalutazione delle stesse da parte del giudice di legittimità, non tengono conto dell'effettivo sviluppo della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'adesione di tutti gli imputati alla realizzazione di un piano che prevedeva l'utilizzo di vetture di provenienza furtiva ed armi non rintracciabili. 3.8 Censure generiche - e in parte anche inedite - sono quelle relative alla commisurazione del trattamento sanzionatorio formulate con il settimo motivo, che non si confrontano con la complessiva valutazione della gravità dei fatti formulata dalla Corte territoriale nello svolgimento dell'intera motivazione della sentenza impugnata ed idonea a giustificare le scelte operate, mentre parimenti inammissibile è l'ottavo motivo, che ripropone un tema (quello della recidiva) già sottoposto a questa Corte in occasione del precedente ricorso, che è stato rigettato sul punto con conseguente esclusione dello stesso dal perimetro del rinvio disposto dalla Prima Sezione. 4. Venendo all'impugnazione proposta nell'interesse del solo RU AN dall'avv. Coppi, già si è detto di come anche in questo caso l'approccio seguito, mirando ad isolare i tre episodi susseguitisi nel gennaio del 2019 al fine di evidenziare la presunta fragilità del corredo probatorio di ognuno di essi, confligga con quella valutazione complessiva della piattaforma cognitiva indicata dalla sentenza di annullamento al giudice del rinvio come il corretto metodo di accertamento del significato dei fatti accertati. Indicazione che la Corte territoriale ha correttamente recepito rileggendo le singole evidenze secondo lo spettro fornito dall'intero compendio probatorio acquisito e dallo stesso succedersi degli eventi nell'arco temporale di dieci giorni secondo uno schema nella sua essenza ripetitivo. 4.1 Ciò premesso, il primo motivo di ricorso propone censure in larga parte sovrapponibili a quelle formulate nei primi tre motivi dell'impugnazione sottoscritta dall'avv. GE alla cui confutazione dunque si rinvia, limitando di seguito la trattazione alle argomentazioni ed ai rilievi ulteriori svolti dal ricorrente. In tal senso infondata è l'obiezione per cui il mancato avvistamento delle vittime in occasione dell'agguato del 16 gennaio sarebbe ostativo alla configurabilità del tentativo, trattandosi di evento esterno ed indipendente dalla volontà degli agenti che non incide sull'idoneità degli atti posti in essere, non ricorrendo come già detto in precedenza l'ipotesi dell'inesistenza assoluta od originaria dell'oggetto del reato, mentre meramente congetturale è l'ipotesi che gli imputati avrebbero potuto ricercare ulteriormente le vittime e che dunque l'aver abortito l'azione porterebbe a ritenere sussistente la fattispecie di desistenza volontaria, tanto più che dalla ricostruzione dei 12 fatti effettuata dalla sentenza emerge chiaramente la loro intenzione di agire secondo un piano preciso e prestabilito, conservando adeguati margini di sicurezza. 4.2 Mere censure in fatto, peraltro anche generiche, si rivelano poi quelle articolate in riferimento all'idoneità ed univocità degli atti posti in essere il 23 gennaio. Né la Corte territoriale ha omesso di motivare sul punto, come eccepito, masi è legittimamente limitata a confutare i rilievi svolti con i motivi d'appello. Analoghe considerazioni valgono per le deduzioni relative all'episodio del 26 gennaio. Che il CO, una volta accortosi che l'abitazione del AS era presidiata da un impianto di video sorveglianza, abbia rinunciato all'azione non è - come ritenuto dalla prima sentenza d'appello censurata sul punto in sede rescindente - il frutto di una scelta spontanea, ma per l'appunto una scelta determinata da un imprevisto fattore esterno. Che poi il coimputato abbia voluto giustificare la propria scelta asserendo di aver suonato al campanello dell'abitazione senza ricevere risposta è circostanza irrilevante che non influisce sulla qualificazione giuridica del fatto, mentre l'eventuale accidentale assenza della vittima designata è per le ragioni già esposte in precedenza circostanza non dirimente ai fini della valutazione dell'idoneità degli atti già posti in essere. 4.3 I residui rilievi del ricorrente sull'approssimazione del piano criminoso ordito dagli imputati e sull'asserita inverosimiglianza che gli stessi non avessero previsto la presenza dell'impianto di videosorveglianza costituiscano mere censure di fatto che, nel secondo caso, si fondano su paralogismi. Quanto infine all'obiezione per cui sarebbe ignota l'effettiva identità delle potenziali vittime degli agguati del 16 e del 23 gennaio, va anzitutto rilevato che la stessa si fonda sull'interpretazione soggettivamente orientata di una captazione solo genericamente indicata e non riportata nella sua integralità. In secondo luogo l'eventualità che il AS non fosse l'obiettivo delle azioni criminose programmate nelle date indicate è tutt'altro che circostanza decisiva, come preteso, posto che è lo stesso ricorrente ad evidenziare come nelle suddette occasioni comunque le vittime designate sarebbero stati anche altri componenti del clan avversario a quello dei RU, rimanendo dunque confermato quale fosse il movente degli agguati per come motivatamente ricostruito dalla Corte territoriale. 5. Il secondo motivo del ricorso di RU AN risulta generico nella misura in cui non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, che ha ricondotto l'acquisto della vettura di cui al capo 5), non solo in ragione dell'intercettazione evocata dal ricorrente, al piano condiviso da tutti gli imputati. Inammissibile è anche il terzo motivo, con il quale vengono riprese nuovamente le censure relative all'interpretazione del brano della conversazione intercettata il 23 gennaio tra il RU NT ed il CO dalla quale i giudici del merito hanno tratto la prova dell'utilizzo di un'arma anche 13 nell'episodio del 16 gennaio e dunque ricavato i presupposti per la condanna anche di RU AN per i reati in armi contestati al capo 2). In proposito, come già accennato, è sufficiente rinviare alla confutazione delle analoghe censure sollevate con l'impugnazione dell'avv. GE svolta al punto 3.1.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/5/2023