Sentenza 9 giugno 1999
Massime • 1
Il principio che nega alla morte o alla perdita della capacità della parte o del difensore effetti giuridici nel giudizio in cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio e, perciò sottratto alle disposizioni degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ., è applicabile solo dopo che, con la notifica del ricorso, si è instaurato il rapporto processuale dinanzi alla Corte di cassazione perché, fino a questo momento, vi è invece l'esigenza della presenza di tutti i requisiti della impugnazione, la quale (esigenza) comporta la inammissibilità del ricorso sottoscritto da difensore di parte deceduta prima della esecuzione della notifica, dato che, ai sensi dell'art. 1722 cod. civ. tale evento, al apri della morte del difensore, estingue la procura privandola di ogni effetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/1999, n. 5695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5695 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ROMAGNOSI 1/B, presso lo studio dell'avvocato MELIADÒ GIOVANNI F, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MILANO ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato STANISLAO AURELI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1906/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 03/04/96 e depositata il 21/05/96 (R.G. 4527/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Stanislao AURELI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per l'inammissibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22.6.1988 PE EC conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma OR, RA e OL NA, OV, MA ST ed US GI, eredi Fioretti, nonché la Compagnia MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. chiedendo che, accertata l'opera di mediazione da lui svolta nella compravendita, stipulata con atto 24.11.1987, di un immobile sito in Roma Via C. Emanuele 46 (ex clinica Fioretti) ne venisse pronunciata la condanna, quali venditori i primi e quale acquirente la seconda, al pagamento della provvigione dovutagli, nella misura del 2% per ciascuna parte, sul prezzo fissato in Lire 2.400.000.000. Cessata la materia del contendere nei confronti dei venditori il processo proseguiva nei confronti della sola Compagnia Milano Assicurazioni che il Tribunale, con sentenza in data 19.5/13.6.1994, condannava al pagamento in favore del EC della somma di L. 35.000.000, oltre a L. 15.000.000 per rivalutazione monetaria, e agli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza. Avverso tale decisione proponeva gravame la Milano Assicurazioni al quale resisteva il EC che proponeva a, sua volta, appello incidentale chiedendo la retrodatazione della rivalutazione e degli interessi al giorno della maturazione del diritto.
La Corte d'Appello di Roma, accogliendo l'appello della Milano, rigettava la domanda del EC e lo condannava al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.
Osservava in motivazione: a) che, per il riconoscimento del diritto al compenso, non era sufficiente - come affermato dal Tribunale - l'esercizio di un'attività da parte del mediatore da porsi in diretta relazione causale con la positiva conclusione dell'affare;
b) che, avendo la mediazione natura contrattuale, il rapporto sorgeva sia nel caso in cui essi accettavano, anche solo per facta concludentia, l'attività da lui prestata, ma non quando le parti, pur avendo concluso l'affare grazie all'attività del mediatore, non fossero state in grado di conoscere l'opera di intermediazione da lui svolta;
c) che, poiché il contratto di mediazione era inesistente nei confronti della parte che non era stata consapevole dell'opera svolta dal mediatore, questa parte, in mancanza di una prova positiva della sua consapevolezza, non poteva essere obbligata al pagamento della provvigione, anche se ciò non pregiudicava il diritto del mediatore nei confronti dell'altra parte;
d) che, nel caso di specie, nessuna prova era stata addotta a dimostrazione della consapevolezza da parte dei rappresentanti della Milano Assicurazioni dell'opera di mediazione svolta dal EC. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il EC affidandone l'accoglimento a due motivi.
Resiste con controricorso la Milano Assicurazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Fondata e meritevole di accoglimento è l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società resistente dietro il rilievo che, essendo stata la notifica dello stesso effettuata il 20.5.1997, dopo la morte del EC (verificatasi, come è dato rilevare dal prodotto certificato, il 26.4.1997) il rapporto processuale non si sarebbe costituito per l'intervenuta estinzione della procura.
Con questa Corte ha infatti avuto occasione di affermare (v. Cass. III Sez.
1.2.1995 n. 1131 e - per la ipotesi di morte, verificatesi sempre prima dell'esecuzione della notifica, del difensore - Cass. I Sez.
2.12.1985 n. 657) " il principio che nega alla morte o alla morte o alla perdita della capacità della parte o del difensore effetti giuridici nel giudizio di cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio e, perciò, sottratto alle disposizioni degli artt. 299 e 300 cod.proc.civ., è applicabile solo dopo che, con la notifica del ricorso, si è instaurato il rapporto processuale dinnanzi alla Corte di Cassazione perché, fino a questo momento, vi è, invece, l'esigenza della presenza di tutti i requisiti della impugnazione, la quale (esigenza) comporta la inammissibilità del ricorso sottoscritto da difensore di parte deceduta prima della esecuzione della notifica, dato che, si sensi dell'art. 1722 cod. civ., tale evento, al pari della morte del difensore, estingue la procura privandola di ogni effetto".
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 182.000 oltre agli onorari liquidati in L. tremilioni. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 22.1.1999. Depositata in cancelleria 9 giugno 1999.