Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/1999, n. 5695
CASS
Sentenza 9 giugno 1999

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Il principio che nega alla morte o alla perdita della capacità della parte o del difensore effetti giuridici nel giudizio in cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio e, perciò sottratto alle disposizioni degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ., è applicabile solo dopo che, con la notifica del ricorso, si è instaurato il rapporto processuale dinanzi alla Corte di cassazione perché, fino a questo momento, vi è invece l'esigenza della presenza di tutti i requisiti della impugnazione, la quale (esigenza) comporta la inammissibilità del ricorso sottoscritto da difensore di parte deceduta prima della esecuzione della notifica, dato che, ai sensi dell'art. 1722 cod. civ. tale evento, al apri della morte del difensore, estingue la procura privandola di ogni effetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/1999, n. 5695
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5695
    Data del deposito : 9 giugno 1999

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