Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2002, n. 4636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4636 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOM EL PO DLO ALIA0 02 LA CORTE SU DUCASSAZIONEEM DUC. Oggetto Locazione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI R.G.N. 19125/99 Cron.10640 - Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 1077 Dott. Antonio LIMONGELLI 1 Consigliere- Dott. Italo PURCARO Ud. 28/01/02 - Consigliere- Dott. Bruno DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per giriti € iss 2 APR. 200 2 sul ricorso proposto da: IL AN TR CA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARENULA 41, presso lo studio dell'avvocato ITALO FIORILLO, che la difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
I.N.P.D.A.I., con sede in Roma, in persona del Presidente Ing. Maurizio Bufalini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELONI, che lo difende giusta delega in atti;
2002 controricorrente 242 avverso la sentenza n. 2473/98 della Corte d'Appello -1- di ROMA, Sezione II Civile, emessa il 24/06/98 e depositata il 14/07/98 (R.G. 354/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Rosario RUSSO che ha concluso per Generale Dott. ed in subordine per il rigetto del l'inammissibilità ricorso. , -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CA TR proponeva, con citazione notificata il 4/5/1991, opposizione avverso il precetto notificato dall'I.N.P.D.A.I. il precedente 29 aprile con il quale l'Istituto le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di L. 85.784.575, a titolo di canoni dovuti, alla data del 31/5/1990, per la locazione dell'immobile sito in Roma, via Tovaglieri 383, oggetto del contratto stipulato l'1/12/1987. Assumeva l'opponente che l'importo indicato nel precetto era superiore a quello portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Roma per la somma di L. 33.595.000, di guisa che l'Istituto aveva inteso ottenere il pagamento dei canoni scaduti successivamente ovvero delle corrispondenti indennità di occupazione;
che l'I.N.P.D.A.I. tuttavia nulla m poteva pretendere in merito alle mensilità venute a scadenza successivamente al dicembre 1989, in quanto, da tale epoca, in conseguenza di un incendio doloso appiccato al locale da terzi, non aveva potuto utilizzare l'immobile; che lo stesso locatore aveva dato atto di un versamento di L. 10.500.000 da essa effettuato in data 20/7/1989, che doveva essere portato in detrazione. Il Tribunale di Roma, nella contumacia dell'Istituto, con sentenza 18 maggio-12 giugno 1995 riduceva la somma precettata a L. 35.567.795 e, compensate per 1/3 le spese di lite, condannava l'opposto a rifondere in favore della TR i restanti 2/3. Proponevano gravame l'I.N.P.D.A.I. ed in via incidentale la TR e la Corte di Appello di Roma, con sentenza 14 luglio 1998, " accoglieva il primo e per quanto di ragione il secondo, rigettando l'opposizione a precetto e riducendo di L. 10.800.000 il debito della TR (per compensazione con il credito per il deposito cauzionale), che condannava al pagamento delle spese del primo grado e di due terzi di quelle di appello. Riteneva la suddetta Corte, per quanto ancora rileva, che era rimasta sfornita di adeguata dimostrazione la tesi per cui, a seguito dell'incendio doloso appiccato al locale da terzi rimasti ignoti, era venuta meno l'obbligazione della conduttrice per il pagamento dei canoni successivi al dicembre 1989, stante la inutilizzabilità dell'immobile. Ha proposto ricorso per cassazione la BB sulla base di un motivo. Ha resistito con controricorso I'I.N.P.D.A.I., eccependo preliminarmente l'inammissibilità della censura, siccome non sollevata in grado di appello. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata l'istanza di interruzione proposta dalla BB in considerazione della declaratoria del suo fallimento. Essa, peraltro, non può esser accolta poiché, per costante giurisprudenza, trattandosi di un giudizio caratterizzato dall'impulso di ufficio, il processo di cassazione non è soggetto alle ordinarie ipotesi di interruzioni (Cass. 1 dicembre 1998 n. 12198 e 11 febbraio 1998 n. 1383 ex plurimis). Passando all'esame del ricorso, con l'unico motivo la BB denuncia la carenza di motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla inutilizzabilità dell'immobile locato a seguito dell'incendio doloso del 27-28/12/89, con conseguente esonero o riduzione dell'indennità di occupazione relativa al periodo successivo (art. 360 n. 5 c.p.c.). La censura è inammissibile, come eccepito dall'I.N.P.D.A.I. e " condiviso dal P.G. in quanto l'attuale ricorrente l'aveva sollevata in primo grado, ma la questione era rimasta assorbita dalla sentenza del Tribunale che -aveva accolto l'opposizione al precetto della conduttrice per il diverso e assorbente motivo che i crediti per i canoni in contestazione non erano azionabili in executivis, in quanto esclusi dall'ingiunzione su cui era fondato il precetto;
e la BB non ha riproposto l'eccezione con l'appello incidentale, relativo soltanto all'entità contabile del suo debito. Ne consegue che la questione non può più essere dedotta in questa sede e risulta, come già detto, inammissibile. Non è, comunque, superfluo aggiungere che essa sarebbe anche infondata nel merito perché il giudice di appello ha affermato che "l'assunto relativo alla protratta inutilizzabilità dell'immobile è rimasto peraltro sfornito di una adeguata dimostrazione", risultando agli atti solo la certificazione dell'interevento dei VV.FF. il 28/12/89 per l'incendio del locale provocato da un'esplosione, nonché il decreto di archiviazione del G.I.P. per essere rimasti ignoti gli autori del reato, su conforme richiesta del P.M. E' peraltro noto che l'art. 1588 c.c. pone a carico del conduttore la responsabilità per la perdita e il deterioramento della cosa locata, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per fatti a lui non imputabili. E tale presunzione di colpa del conduttore può essere vinta soltanto mediante la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non è a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, come nella specie, la causa sconosciuta o anche dubbia rimane a suo carico, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno, che deve comprendere pure i canoni di locazione dovuti in base al contratto fino allo spirare dello stesso come corrispettivo spettante al locatore per il mancato guadagno (Cass. 17 febbraio 1997 n. 1441 ex plurimis). Il ricorso va pertanto, rigettato. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE EW IN n'ИТ : IL AN C1 Depositata in Cancelleria Gina Casoli oggi,11.2.4.a IL AN C1 Gina Casoli 129,11 20,66 109T TOTT. 149.77 456T AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 12. LUG 200rie 4.Rajohn Leto t 149,77 aln versate €...... (euro..CENTOQUARANTANOVE/77....) 1 0 p. Il Dirigente Area Serviz (Dott.ssa Maria Grazia DFPPO LUG 002 Il Responsabile Servizio Atti Cadilar (Dr. M. RACEICHEN A M O RATE R I D it