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1 giugno 2014
1 giugno 2014
Art. 1. Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta 1. E' istituita, ai sensi dell' articolo 82 della Costituzione , una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare:
a) eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro;
b) eventuali responsabilita' sui fatti di cui alla lettera a) riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' articolo 82 della Costituzione , e' il seguente:
"Art. 82. Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita' giudiziaria.".
a) eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro;
b) eventuali responsabilita' sui fatti di cui alla lettera a) riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' articolo 82 della Costituzione , e' il seguente:
"Art. 82. Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita' giudiziaria.".
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 14/03/2015, n. 180Provvedimento: […] 4. Con successiva memoria depositata in data 29 gennaio 2015, l'Amministrazione intimata ha rappresentato che con deliberazione n. 39 del 10 ottobre 2014 del Presidente della Provincia, con funzioni di Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 1, n. 82, della legge 56/2014, è stato modificato il regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi e aeree pubbliche, segnatamente con riguardo al sistema di calcolo del canone da corrispondere. Detta deliberazione è stata affissa all'albo provinciale dal 16 al 30 ottobre 2014.Leggi di più...
- Improcedibilità ricorso·
- Art. 64, n. 2, c.p.a.·
- Modifica regolamento·
- Compensazione spese·
- Sopravvenuto difetto d'interesse·
- Art. 34, n. 3, c.p.a.·
- COSAP·
- Canone occupazione spazi pubblici