Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTES0 2 54 7 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA ☑ I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GENGHINI - Presidente R.G.N. 9614/98 Dott. Massimo Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere Cron. 5218 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. DE MATTEIS Rel. Consigliere Dott. Aldo Ud.14/12/00 - Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L.000 sul ricorso proposto da: 4 FEB 2001 IL CANCELLIER11-215 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
ricorrente ->
contro
LS OR, ET NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 47, rappresentati e 2000 difesi dall'avvocato AGOSTINI FRANCO, giusta delega in 5446 atti;
-1-
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 17/98 del Tribunale di PARMA, depositata il 19/03/98 R.G.N. 244/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, ed inammissibilità del secondo. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato 1'8.10.1996 BO OR ha chiesto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro di condannare l'INPS ad erogargli l'indennità di malattia per il periodo dal 15 al 27 maggio 1995, durante il quale si era sottoposto a cure termali;
quale dipendente dell'A.M.N.U. di Parma per il periodo in oggetto non aveva potuto ottenere di fruire delle ferie perché esse, ai sensi dei vigente CCNL (art.31), per assicurare la continuità dei servizio di raccolta dei rifiuti, erano state programmate molto per tempo per un diverso periodo;
sosteneva quindi XX che il provvedimento dell'INPS, che aveva respinto la sua relativa all'indennità di malattia, era richiesta illegittimo perché era stato motivato sul fatto che nel periodo interessato avrebbe potuto fruire di ferie ° congedi ordinari. Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto della domanda;
dichiarava di non contestare la regolarità della certificazione sanitaria;
sosteneva che il lavoratore non poteva godere dell'indennità di malattia in quanto aveva ancora a disposizione una quota di ferie individuali non ancora fruite ed in grado di essere utilizzate;
riteneva irrilevante che il periodo di ferie fosse stato programmato e sosteneva che solo nell'ipotesi di ferie collettive 3 obbligatorie, ad esempio per la chiusura degli stabilimenti, il lavoratore poteva ottenere l'indennità, se avesse fruito di cure termali al di fuori del periodo feriale;
la semplice programmazione delle ferie era da ritenersi irrilevante, dal momento che poteva comunque essere modificata in relazione a sopraggiunte esigenze individuali o aziendali. Riunita la causa con altra proposta da TI VA, anch'egli dipendente dell'A.M.N.U. di Parma in relazione al periodo dal 15 al 28.10.1995, il pretore accoglieva la domanda, con sentenza 25 febbraio/27 giugno 1997 n.139, Ахи confermata dal locale Tribunale con sentenza 12 febbraio/19 marzo 1998 n. 17. Il Tribunale ha rilevato in fatto che il BO effettuò le cure termali, la cui indifferibilità l'Inps non contesta, nella seconda metà del maggio 1995, mentre il datore di lavoro aveva programmato le sue ferie per il periodo dal 1 al 15 luglio dello stesso anno;
il TI effettuò le cure nella seconda metà dell'ottobre 1995, ed aveva programmato le ferie per il periodo 31.12.1995-10.1.1996; che essi avevano allegato alla domanda di cure termali una dichiarazione dell'A.M.N.U. nella quale era stato dato atto che nel periodo richiesto lavoratori non potevano usufruire di congedi ordinari o di ferie, in quanto le stesse erano 4. state programmate con accordo aziendale, conseguente alla disposizione dell'art. 31 ccnl, per un diverso periodo dell'anno, espressamente indicato. Ciò posto, il Tribunale, richiamato l'art. 16 comma 5 Legge 412/1991 e l'art. 2109 cod.civ., ha ritenuto che il periodo per il godimento delle ferie è stabilito dall'imprenditore tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi lavoratori;
che l'imprenditore non può decidere indei assoluta discrezionalità e la contrattazione collettiva ha creato numerosi limiti;
che il lavoratore non ha un diritto assoluto alla scelta dei periodo di ferie. Se tale diritto AXY esistesse, la tesi dell'INPS avrebbe fondamento giacché, finché il lavoratore ha a disposizione giornate di ferie, non vi sarebbe motivo per non utilizzarle per le cure termali;
il diritto pieno ed assoluto però non esiste e non si può prescindere dalla concreta regolamentazione della fruizione di ferie che avviene in ogni singola situazione. Nel caso di specie, continua la sentenza impugnata, i lavoratori non erano liberi: le ferie erano state programmate per tempo e non se ne poteva ottenere lo spostamento, proprio perché deve essere assicurato il funzionamento dei pubblico servizio;
neppure l'INPS può imporre variazioni ad una programmazione delle ferie e dei 1 05 turni di servizio di tutti i dipendenti dell'azienda ormai già conclusa. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n.13526), concludeva che il lavoratore ha 16.12.1991 diritto alla indennità di malattia per cure termali, ancorché abbia ancora a disposizione un congruo numero di giornate di ferie, che, però, di fatto, non può utilizzare, ove il datore di lavoro non acconsenta a spostare il periodo feriale per la fruizione delle cure termali certificate indifferibili. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Axy l'Inps, con unico motivo. Gli intimati, tardivamente costituiti con controricorso, hanno resistito. Motivi della decisione Si deve preliminarmente dichiarare la inammissibilità del controricorso, notificato al ricorrente il 21 giugno 1999, oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., a fronte di una notifica del ricorso avvenuta il 20.05.1998. Con unico motivo di ricorso il ricorrente Istituto, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 16 L. 412/1991, carente e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata perché la nozione 6 accolta di ferie collettive, quali ferie programmate immodificabili, vanifica il precetto legislativo di contenimento della spesa previdenziale per cure termali. Contesta l'assimilazione delle ferie programmate alle fërie collettive per chiusura dell'azienda, e censura 1' interpretazione del contratto collettivo fornita dal Tribunale, ed in particolare la ritenuta immodificabilità della programmazione delle ferie, rilevando che lo stesso consente la modificazione del piano di ferie programmate in caso di malattia del lavoratore insorta durante le ferie, che non ne consenta la fruizione. Il ricorso non è fondato. Axy La fissazione del periodo feriale, che compete al datore di lavoro (Cass. 1 ottobre 1997 n. 9607, 13526/91, 4198/88, 6205/87), una volta avvenuta, non consuma il potere dello stesso di modificare la precedente determinazione (anche se con i limiti derivanti dall'interesse dal lavoratore che abbia già assunto impegni coerenti con la prima determinazione) (Cass. 9607/97 cit.), sicché egli può anticipare le ferie programmate al fine di consentire al lavoratore di effettuare le cure termali in periodo feriale (Cass. 27 giugno 1997 n. 5743). Tuttavia la determinazione del datore di lavoro, nei confronti del lavoratore, assume il valore di un presupposto di fatto, dal quale derivano i diritti conseguenziali: ove il datore di lavoro, a fronte di una richiesta del lavoratore di cure termali indifferibili, non modifichi il piano ferie e non le conceda nel periodo di cure termali, il lavoratore, di regola, ha diritto al trattamento economico di malattia (Cass. 13526/91 cit.). Il ricorrente Istituto assume che la determinazione del datore di lavoro circa la fissazione delle ferie appartiene al rapporto di lavoro subordinato e, per quanto riguarda il diverso rapporto previdenziale, non è opponibile all'Ente previdenziale, perché, nel caso di specie, illegittima per Axy contrarietà alla norma di legge (art. 16 comma 5 dell'art. 16 Legge 30 dicembre 1991, n. 412); assume altresì che la decisione del datore di lavoro di non anticipare le ferie è errata perché fondata su un erronea interpretazione dei propri obblighi contrattuali, imposti dalla contrattazione collettiva. La Corte osserva che, per quanto riguarda le statuizioni in diritto della sentenza impugnata, è corretta quella sulla normale coincidenza tra ferie e cure termali, conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. riguarda la5743/1997 cit.); mentre per quanto immodificabilità del piano ferie, occorre distinguere tra l'enunciazione in astratto del principio, che va precisato nei sensi di cui sopra (Cass. 9607/97 cit.), e la possibilità in concreto di modifica del piano ferie predisposto. La sentenza impugnata ha escluso tale possibilità sulla base della interpretazione fornita delle norme contrattuali, la quale, com'è ben noto, è rimessa al giudice del merito, e può essere censurata in questa sede vizi disolo per motivazione;
nonché dell'altra valutazione, sempre in fatto, sulle esigenze organizzative e pianificatorie dell'azienda di nettezza urbana. Azey Il ricorrente né indica quali norme codicistiche sulla interpretazione dei contratti il Tribunale avrebbe violato, contravvenendo platealmente. al principio di né, autosufficienza del ricorso in cassazione, fornisce a questa Corte gli elementi di conoscenza necessari per delibare le doglianze circa l'erroneità della interpretazione del Tribunale. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto della tardività del partecipazione alla discussione controricorso e della oltre L. dueorale, vengono liquidate in L. 15 000 milioni per onorari di avvocato. 9
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali del presente giudizio liquidate in L. 15000 oltre L. due milioni per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 14 dicembre 2000. Лижнішо нешкініIl Presidente Il Consigliere Estensore Aldo Це матей ееее IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 21 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATERE A DL CA M E I R DI CANCELLERIA O A D 0 3 M S 1 , 3 S . O 5 A T L T L . R , O A N ' A B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I - T N S 1 S G 1 N O O E P S E A M I D I G A E G A , E D O O L T R E T T T I S A R N I I L E G L D S E E E R O D prev\cure termali-ferie programmate3 RG 9614/98 10