Sentenza 21 settembre 2006
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) la vendita di prodotti falsamente contrassegnati ed esposti insieme a quelli originali; né, a tal fine, ha rilievo la circostanza che gli acquirenti possano avere consapevolezza della falsità del marchio, considerato che le norme penali sul falso tutelano l'affidabilità di alcune forme di comunicazione e di rappresentazione della realtà, prescindendo, di regola, dalla lesione di ulteriori interessi patrimoniali, con la conseguenza che ciò che rileva non è una generica idoneità all'inganno della condotta ma solo l'idoneità di un documento o di un marchio ad assumere un significato descrittivo non corrispondente ai fatti e, quindi, nella specie, non rileva che il singolo acquirente sia effettivamente ingannato o addirittura consapevole della falsità, ma solo che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire il prodotto come proveniente da un determinato produttore.
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 28 settembre 2020, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione per il mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maison contraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato: - Raffaele A. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - Pietro N. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; - Mustapha An. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2006, n. 33543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33543 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 21/09/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1513
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 40164/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT ED, n. a Roma il 23 luglio 1933;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 6 aprile 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ED ET impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di detenzione di merci recanti marchi contraffatti. Sostiene che il delitto non sussiste, perché gli acquirenti delle merci falsamente contraffatte sono consapevoli di acquistare prodotti non originali e comunque i marchi apposti sui suoi prodotti erano palesemente falsi, mentre i giudici si sono fondati solo sulla deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria autore del sequestro, senza l'ausilio di una perizia sulla falsità dei marchi.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché, come risulta dalla sentenza impugnata i capi falsamente contrassegnati erano esposti in vendita insieme a capi originali, mentre la falsità dei marchi risulta accertata sulla base della deposizione dell'esperto ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto.
Le norme penali sul falso, d'altro canto, tutelano l'attendibilità di alcune forme di comunicazione e di rappresentazione della realtà, prescindendo di regola dalla lesione di ulteriori interessi anche patrimoniali. E quindi, anche quando siano punibili condotte di uso o di immissione in circolazione degli oggetti falsificati, come nel caso in esame, ciò che rileva non è una generica idoneità all'inganno della condotta, ma solo l'idoneità di un documento o di un marchio, o di una qualsiasi comunicazione, ad assumere un significato descrittivo non corrispondente ai fatti. In particolare, nel caso dell'immissione in circolazione di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, non rileva se il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o fosse addirittura consapevole della falsità, ma rileva solo se il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel prodotto come proveniente da un determinato produttore. Ed è evidente che v'è lesione dell'interesse all'attendibilità dei marchi di produzione, anche quando chi indossi un oggetto falsamente contrassegnato abbia acquistato il prodotto nella consapevolezza della falsità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2006