Articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 67Articolo 69
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30 marzo 2001
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Versione
11 febbraio 2017
Art. 68. (Comunicazioni) 1. L'ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio ((o costituito l'unione civile)) deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita degli sposi ((e delle parti dell'unione civile)) ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita.
2. Se il matrimonio e' stato celebrato ((o l'unione civile costituita)) per delegazione, l'avviso e' dato dall'ufficiale dello stato civile delegante, dopo aver ricevuto la copia dell'atto di matrimonio ((o di costituzione dell'unione civile)) da quello delegato.
3. Uguale avviso deve essere dato:
a) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto;
b) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato all'estero ((o della costituzione dell'unione civile avvenuta all'estero)) ovvero una sentenza dalla quale risulta la esistenza, la nullita', lo scioglimento ((di un matrimonio o di una unione civile)) o la cessazione degli effetti civili di un matrimonio.
4. L'ufficiale dello stato civile del comune che ha ricevuto l'avviso provvede per le relative annotazioni.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2017
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