Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
Articolo 22Articolo 24
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30 marzo 2001
Art. 23. (Iscrizioni) 1. Negli archivi di cui all'articolo 10 sono iscritte dall'ufficiale dello stato civile le dichiarazioni relative alla cittadinanza previste dalla legge. 2. Nelle dichiarazioni previste dal comma 1 il dichiarante deve indicare gli elementi di fatto e, ove previsto dalle disposizioni
vigenti, deve produrre gli atti in base ai quali ritiene di poterle rendere.
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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