Art. 6. Della polizia degli aeroporti 1. Nel primo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'articolo 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).».
2. Nel secondo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.».
Note all'art. 6:
- Il testo vigente dell' art. 718 del codice della navigazione , modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 718 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di polizia degli aeroporti sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'art. 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).
I soggetti privati che esercitano un'attivita' nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonche' al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.
L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla societa' Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.
Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attivita' ispettiva e' garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonche' alle documentazioni pertinenti alle attivita' connesse alla navigazione aerea.».
2. Nel secondo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.».
Note all'art. 6:
- Il testo vigente dell' art. 718 del codice della navigazione , modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 718 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di polizia degli aeroporti sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'art. 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).
I soggetti privati che esercitano un'attivita' nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonche' al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.
L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla societa' Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.
Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attivita' ispettiva e' garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonche' alle documentazioni pertinenti alle attivita' connesse alla navigazione aerea.».