Sentenza 14 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/01/2003, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
ANGARATONE E BOLLO E L. 21-11-REPUBBLICA ITALIANA STINE CIUDICE DI PACE) EP T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR0 0 4 3 0 / 03 SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE- Primo Presidente f.f. R.G.N. 30900/01 767 Dott. Massimo GENGHINI- Presidente di sezione- Cron. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rep. day Consigliere Ud. 14/11/02 Dott. Roberto PREDEN Dott. Giandonato Consigliere NAPOLETANO Dott. Michele Consigliere - VARRONE Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere- Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI (Delegazione Romana della Regione stessa), rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, MARIA LIBERTI, giusta delega a margine del ricorso;
2002 ricorrente 1552 - -1-
contro
ZZ IO;
- intimato avverso la sentenza n. 3464/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 21/11/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo, dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Trasmissione degli atti alla Prima Sezione civile per l'ulteriore corso. -2- Con atto notificato l'11 maggio 1999 NN LL conveniva davanti al Giudice di pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del contributo per calamità atmosferiche relativo all'anno 1987, in base alle previsioni della 19 e 10 dicembre 1982 n. legge Regione Puglia 11 aprile 1979 n. 38. La Regione Puglia, costituitasi, eccepiva il difetto di e, in subordine, il propriogiurisdizione del giudice ordinario difetto di legittimazione passiva, in quanto la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Comune di Gioia del Colle e della Provincia di Bari, ai quali per legge era stata delegata favorevole per l'attore, о 1'istruttoria conclusasi con esito comunque il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tali enti. Con sentenza in data 21 novembre 2000 il Giudice di pace di Bari ritenendo implicitamente, per quanto in accoglieva la domanda, interessa, che a seguito dell'esito favorevole questa sede dell'istruttoria, delegata dalla legge Regione Puglia 10 dicembre 38 ai Comuni ed alle Province, sorge per il titolare di 1982 n. azienda agricola che abbia subito danni per calamità atmosferiche il diritto soggettivo al pagamento del contributo previsto dalla normativa in materia. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia, con due motivi, illustrati da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia deduce che la delibera della Giunta provinciale di Bari n. 1357/89, contrariamente а quanto sarebbe stato affermato dal Giudice di pace, non avrebbe riconosciuto il diritto dell'attore alla contributo per cui è causa, ma avrebbe corresponsione del concessione di tale contributo al verificarsi di subordinato la alcune condizioni. La doglianza è infondata. La delibera in questione, infatti, secondo quanto risulta dallo stesso ricorso, avrebbe subordinato la sola corresponsione del contributo alla disponibilità dei fondi da fornire dalla Regione Puglia, ma il diritto soggettivo а tale corresponsione deve ritenersi sorto per effetto della conclusione con esito positivo della apposita istruttoria, come questa S.C. ha già avuto occasione di affermare (cfr., da ultimo, sent. 10 maggio 2002, n. 6736). Il primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti vanno trasmessi al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice al fine della decisione degli altri motivi del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. MACIONE E BOLLO Roma, 14 novembre 2002 21-11-1991, N.374 DICE DI PACE) Put Th кри IL CANCELLIERE C1 NN Giambattista Deposit in Cancelleria 14 GEN 2003 IL CANCELLIERE C1 NN Glambattista