Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2001, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE SU02 9 9 7 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto reintegra in possesso SEZIONE SECONDA CIVILE Repliaff Huari un fonds ryustics Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: prossess.netluzione. Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 5098/98 Cron. 6246 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 961 Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 11/04/00 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Me Jahr Romania est. ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CA: IO BO MA, BO LO, ST DA, UFFICIO COPIE A Richiesta copia studio elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA 316, dal Sig. SOLE ORE ,000 per diritti L. presso lo studio dell'avvocato TOLA AR VIRGINIA, MAR. 2001 IL difeso dall'avvocato BERTORA GIOVANNI, in sostituzione CANCELLIERE dell'Avv.to FIAMENGHI VINCENZO, per proc. spec. in 3000 CELLE QUA rep.37488 del Notaio Dr.Giuseppe Rocca in Fiorenziola D'Arda il 15/2/2000; ricorrenti CG063215
contro
OS AR AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell'avvocato DENTE 2000 690 ALBERTO, che lo difende unitamente all'avvocato CHIESA -1- CORTE SUPREMA DI CISIO UFFICIO COPIE Richiesta copic studio GIUSEPPE, giusta delega in atti;
dal Sig. DENTE per diritti L. 3000controricorrente avverso la sentenza n. 26/97 del Tribunale di 1 25 MAG. 2001. IL CANCELIERE PIACENZA, depositata il 29/01/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
BERTORA Giovanni, difensore deludito 1'Avvocato l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato CHIESA Giuseppe, difensore del €0,52 1.1000 CANCELLERIA resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per AY506746 l'inammissibilità o rigetto. €0,52 1000 CANCELLERIA AY506747 €0,52 L.1000 CANCELLERIA AY506748 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 22.5.92 nella Cancelleria della Pretura di Piacenza, Sezione staccata di Fiorenzuola, OR LO, OR quali MA e ST ER, in proprio e componenti dell'omonima impresa familiare diretto- coltivatrice, affittuari del fondo Terzola di proprietà Bosi, ricorrevano ex art.703 c.p.c. al Pretore, sostenendo che la proprietaria del fondo, SI RI PA, a mezzo di propri incaricati (dipendenti della ditta Rossetti), aveva fatto distruggere la coltivazione di orzo che i OR curavano sul fondo in questione, seminato altro prodotto ed apposto catene e cartelli di “divieto di accesso"; che, avendo tale comportamento turbato un possesso ovvero, quanto meno, una detenzione autonoma che durava da più di un anno, i ricorrenti chiedevano l'immediata reintegrazione nel possesso del predetto fondo, con vittoria di spese diritti ed onorari. Si costituiva la resistente ed eccepiva l'inammissibilità dell'azione proposta dai ricorrenti, poiché questi ultimi, dal 1985, avevano coltivato il fondo in virtù di convenzioni annuali coltivazione stagionale di aventi ad oggetto la mais "da trincia", usato dai OR per 3 l'alimentazione del proprio bestiame;
deduceva inoltre che, in ragione della utilizzazione del fondo, i OR avevano versato un compenso che veniva forfettariamente stabilito anno per anno;
che nel dicembre del 1991 i OR avevano disposto l'erpicatura del terreno, fatto che aveva determinato la rottura delle trattative per l'anno successivo, nonché la proposizione di un ricorso per manutenzione da parte della SI;
che, nelle more di tale ultimo giudizio i OR avevano effettuato la semina di orzo di cui si è detto in precedenza. Tutto ciò premesso la SI RI PA chiedeva il rigetto del ricorso, non avendo i OR alcun potere di fatto sul fondo Terzola se non nel limitato periodo in cui veniva coltivato il mais (aprile-settembre), nonché in via riconvenzionale, la reintegrazione nel possesso del fondo Terzola;
con vittoria di spese e di onorari. Con sentenza depositata 1'8.11.1993 il Pretore di Piacenza respingeva il ricorso e motivava la sua decisione affermando che il rapporto dedotto in giudizio dai OR non era un rapporto di affitto (che avrebbe richiesto a suo dire la detenzione del podere per tutto l'anno) bensì di semplice compartecipazione agraria, che richiedeva invece la detenzione del podere solo per pochi mesi all'anno, e cioè per il tempo necessario a coltivare e raccogliere un determinato prodotto, nella specie mais da trincia e da ultimo orzo. Affermato quindi che il rapporto era di compartecipazione agraria, concludeva il Pretore che il OR pagando le somme che essi definivano canone di affitto in realtà corrispondevano invece il prezzo per l'acquisto del mais, da essi stessi coltivato sul terreno della SI. Non avendo quindi i OR dimostrato di essere affittuari, secondo la motivazione del Pretore di Piacenza, il loro ricorso doveva essere respinto. Avverso tale sentenza proponevano appello i OR avanti al Tribunale di Piacenza che, con la sentenza del 16.1-29.1.1997, rigettava l'appello confermando la sentenza del Pretore. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione i OR con due motivi di gravame, che hanno depositato anche memoria illustrativa. Resiste la SI RI PA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano 5 errata violazione degli elementi di prova, perché il tribunale avrebbe dovuto ritenere che i OR, esaurita la coltivazione stagionale del mais, avessero continuato ad esercitare il possesso sul terreno, essendo gli unici conduttori. Il motivo è inammissibile per irrilevanza della censura che investe questioni di fatto. La sentenza impugnata ha qualificato il rapporto fra i ricorrenti e la SI come partecipazione agraria dalla quale conseguiva solo la detenzione del fondo non tutelabile con l'azione di reintegrazione. Dal motivo non si desumono gli elementi di fatto dai quali il tribunale avrebbe dovuto desumere una diversa qualificazione del rapporto. Invero gli attuali ricorrenti avevano la detenzione del fondo per il limitato periodo stagionale destinato alla coltivazione e raccolta del mais e quindi nel momento in cui entrarono sul fondo per seminare l'orzo, non solo non erano titolari di un potere di fatto tutelabile, ma il loro comportamento costituì spoglio del possesso esclusivo dei proprietari, riacquistato dopo la fine della raccolta del mais. Tali conclusioni sono contestate col primo motivo testualmente intestato a “errata valutazione degli elementi di prova" e da 6 intendersi come censura riconducibile al n.5 dell'art. 360 c.p.c. I ricorrenti non deducono neanche che per le annate precedenti avevano coltivato l'orzo, oltre al mais, così godendo del possesso (o quanto meno della detenzione) del fondo per tutto l'anno; essi, giudici di merito noninvece, lamentano che abbiano considerato sufficiente a configurare quella sola coltivazione come idonea ad assicurare la persistenza del possesso o della detenzione per tutto l'anno e quindi "solo animo" per il periodo in cui erano cessate e non erano ancora iniziate le operazioni di coltivazione e raccolta del mais. La contestazione degli attuali ricorrenti non tiene (comeneppure conto delle accertate attività l'aratura del terreno) riferibili alla SI RI PA e significative dell'esercizio di possesso da parte di costei. Si chiede in definitiva una valutazione difforme di quanto accertato in sede di merito mediante una diversa ricostruzione dei fatti. Col secondo motivo i OR denunciano errata interpretazione del tribunale adito delle norme applicabili alfa Sace giudicato, che non erano quelle compartecipazione agraria, ma quelle della 7 dell'affitto. Il motivo, connesso al precedente e del quale è sostanzialmente una ripetizione è inammissibile per genericità perché si limita a denunciare astratte senza precisare in che modo violazioni di legge queste siano poi avvenute in concreto perché sottopone a critica la definizione data al rapporto in termini di compartecipazione agraria anziché di 1.0000 affitto senza indicare da quali elementi, diversi 290000 da quelli considerati dal tribunale, questa, come già in precedenza rilevato, doveva desumersi. la Respinto il ricorso, le spese seguono soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquidano in L. 7260200 di cui L.2.000.000 (duemilioni) per onorario di avvocato. Così deciso in Roma 1'11.4.2000 H Cousigliere est. Ne JulisПотно ув вищ ий вработ IL CANCELLITRE C1 LO Talarico blazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma - 1 MAR. 2001. IL CANCELLIERE C1 Talezic 8 FrieRegistrato in data 3 MAG. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 4 20563 290.000 versate £. C DUECENTONOVANTAMILA Gire p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa RI Grazia DI PPO) Niesponsabile Servizi Atti ludiziar L D E L E MA0 (Dr. M. RACCICH 001 TRA 3 -