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Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2023, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON RI, nata a [...] il [...] avverso la ordinanza in data 10.2.2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. A seguito dell'annullamento parziale pronunciato da questa Corte con sentenza del 23.7.2018 limitatamente al quantum debeatur in relazione al primo provvedimento reso dalla Corte di appello di Napoli ! con cui era stata, in accoglimento dell'istanza di equo indennizzo per ingiusta detenzione, liquidata in favore di AR NE la somma di C 9.000,00, con ordinanza in data 10.2.2022 la stessa Corte di appello in diversa composizione, ha rideterminato in C 30.000,00 la somma dovutale, calcolando rispetto al criterio matematico commisurato ai giorni di detenzione un aumento in considerazione dello strepitus fori, dell'età avanzata della richiedente e dello stato d'ansia cronicizzatosi provocatole dalla Penale Sent. Sez. 3 Num. 2626 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 02/12/2022 reclusione e al contempo una riduzione per effetto della colpa lieve rilevabile nella condotta tenuta a concausa della misura cautelare emessa nei suoi confronti. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo lamenta la carente ed incongrua motivazione in ordine alle specifiche voci di danno individuate a maggiorazione dell'importo standard giornaliero e ai criteri seguiti per le rispettive quantificazioni, censurando la liquidazione resa in via globale senza alcuna distinzione dell'incidenza delle singole voci di danno sull'importo totale che iin quanto pari a soli 26.000 eurof doveva ritenersi manifestamente incongruo a fronte di una situazione di inusuale gravità stanti le conseguenze personali e familiari derivate alla ricorrente dalla privazione della libertà personale. Si duole al contempo anche della riduzione nella misura del 50% effettuata in considerazione della colpa lieve attribuitale per la frase profferita all'atto del rinvenimento dell'arsenale di armi da parte della PG I cui non avrebbe mai dato una spiegazione, rilevando come neppure in tal caso fossero stati individuati i criteri di quantificazione della percentuale e che in ogni caso in nessun conto fosse stata tenuta la durata dello stato custodiale e del fatto che la sua incidenza avrebbe potuto riguardare la sola fase iniziale ma non certamente il suo mantenimento. Aggiunge come il silenzio serbato dalla donna/avvalsasi della facoltà di non rispondere innanzi al Gip i non possa essere assunto a fondamento della colpa i non essendo stati individuati quali fossero gli elementi taciuti o falsamente rappresentati dì cui sarebbe stata a conoscenza, conoscenza che nella specie non poteva assolutamente avere ignorando cosa contenesse il manufatto dove erano state rinvenute le armi e chi le avesse nascoste. 2.2. Con il secondo motivo (ancorché rubricato nel ricorso come terzo) lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge, l'indebito richiamo all'art. 204 secondo comma d.P.R. 115/2002 disciplinante tutt'altra materia, rilevando come dovesse invece trovare applicazione l'art. 92 cod. proc. civ. /sche non consente in assenza di soccombenza reciproca la compensazione delle spese. Sostiene come non fosse stata fornita alcuna spiegazione della ritenuta soccombenza reciproca con l'Avvocatura dello Stato, non ravvisabile, secondo la difesa, in presenza di accoglimento seppur parziale della domanda CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo, quanto al primo profilo di doglianza, deve essere considerato aspecifico e come tale inammissibile. Premesso che l'annullamento disposto dalla sentenza pronunciata da questa Corte in relazione alla precedente ordinanza con cui era sta liquidata all'istante la 2 complessiva somma di C 9.000 concerneva esclusivamente la voce dello strepitus fori che, pur riconosciuta, come dovuta /non aveva determinato l'applicazione di alcun aumento, la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle ulteriori voci di danno lamentate e la mancata liquidazione delle spese nei confronti dell'Avvocatura dello Stato, deve rilevarsi che la ricorrente sostanzialmente si duole delle percentuali applicate dalla Corte partenopea ad integrazione, sia in aumento che in diminuzione, della somma dovuta in base al parametro base commisurato alla durata della detenzione. Tuttavia, nel contestare quanto al primo profilo la forfettizzazione in un'unica percentuale delle plurime voci di danno, non mette in discussione le voci applicate dalla Corte di appello, costituite, per quelle in aumento, dallo strepitus fori, dalla condizione di incensuratezza, dall'interruzione dei rapporti affettivi ed interpersonali e dalle conseguenze psicologiche derivatene e, per quella in diminuzione, dalla colpa lieve cui è stata improntata la sua condotta, né indica elementi indebitamente ignorati rispetto alle richieste difensive. Va chiarito che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, Sentenza n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513; Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, Cannmarano, Rv. 246424; Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi Rv. 263721). Come è comunemente riconosciuto, la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà persona, trovando l'istituto fondamento nelle sole norme processuali penali, cui sono estranei i criteri dettati dalle norme civilistiche che regolamentano il risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., improntate ad un criterio rigorosamente risarcitorio correlato al pregiudizio patito in termini di lucro cessante o danno emergente (in questo senso, Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991, Mangiò, Rv. 190148; cfr., altresì, Sez. Un, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi secondo cui la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa). Conseguentemente, il criterio aritmetico agganciato al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuto dalla normativa penal-processualistica, è suscettibile, in un'ottica esclusivamente equitativa, di aggiustamenti in relazione alla valutazione di circostanze accessorie sia di carattere oggettivo che soggettivo, purchè inerenti a valori socialmente apprezzabili, riferite alle caratteristiche proprie del singolo caso. Pur in assenza di 3 rigidi parametri valutativi, stante l'ampio margine di discrezionalità lasciato al giudice della riparazione itingalz$ nell'individuazione e nell'apprezzamento delle circostanze rilevanti, è tuttavia necessario, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, che vengano individuati in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo derivato dall'applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche, e perciò ordinarie, conseguenti alla privazione della libertà personale, già considerate nei parametri aritmetici giornalieri. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata non risulta affetta dai vizi di legittimità dedotti né sotto il profilo della congruità della motivazione né sotto quello della violazione di legge. Muovendo dalla natura indennitaria della liquidazione e dal criterio della discrezionalità valutativa che è ad essa è inscindibilmente correlato, in tanto la sua determinazione può essere censurabile in quanto sia stata effettuata in termini manifestamente illogici o arbitrari, il che avviene, nel caso di liquidazione maggiorativa rispetto alla durata della misura detentiva, o quando si siano indebitamente pretermesse le allegazioni del richiedente, ovvero si sia operato un discostamento sensibile dai criteri univocamente seguiti, così da ridurre l'indennizzo ad un appannaggio meramente simbolico: evenienze queste ben diverse dal caso di specie/ in cui le singole voci di danno, specificamente individuate dai giudici del rinvio - in aggiunta allo strepitus fori già coperto dal giudicato per effetto dell'annullamento parziale disposto dalla precedente pronuncia della Cassazione — e corrispondenti a quelle indicate dalla ricorrente, sono state valutate in termini unitari pervenendosi, rispetto alla somma liquidabile in base al parametro standard, al suo sostanziale raddoppio. E' pur sempre il metro dell'equità quello che informa la liquidazione dell'indennizzo, ragione per la quale come già affermato da questa Corte, il giudice della riparazione non deve dare conto, in maniera puntuale e particolareggiata, dei singoli aumenti apportati per le voci integrative (Sez. 4, Sentenza n. 6394 del 06/12/2016, D'Elia, Rv. 269077 che nel puntualizzare in motivazione tale principio ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte territoriale che, pur riconoscendo ulteriori e specifici profili di pregiudizio per il ricorrente, aveva omesso di motivare sui criteri seguiti e di tener conto degli elementi documentali e sanitari forniti dall'interessato), tanto più allorquando tra alcune di esse intercorra una stretta connessione, così come evidenziato dall'ordinanza impugnata in relazione al pregiudizio legato all'età avanzata dell'istante, al distacco dai nipoti e allo stato d'ansia cronicizzatosi per effetto della reclusione. Del resto, analogamente ai principi fissati in materia di determinazione della pena, allorquando la valutazione del quantum rientra nella discrezionalità del giudicante, non è necessaria un'analitica esposizione dei criteri adottati (Sez. 2, 4 sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 Rv 180075), essendo sufficiente una valutazione complessiva riferita a tutti gli elementi individuati ai fini della maggiorazione dell'indennizzo. Lo stesso ragionamento deve seguirsi anche per la diminuzione operata in ragione della colpa lieve riscontrata nella condotta della richiedente. Ancorché con motivazione sintetica / il giudice del rinvio motiva sul perché abbia ritenuto di decurtare della metà l'importo risultante dalla già riconosciuta maggiorazione, ritenendo influente nell'adozione della misura l'essersi la NE avvalsa della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia e poi dinanzi al Gip, in tal modo quanto meno non agevolando l'attività investigativa che avrebbe potuto più rapidamente far cadere la misura cautelare. Va ricordato, infatti, che nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità (Sez. 4, n. 21575 del 29/1/2014, Antognetti, Rv. 259212; conf. Sez. 4, n. 2430 del 13/12/2011 dep. il 2012, Popa, Rv. 251739). Lo specifico addebito che viene mosso alla ricorrente e che la sentenza di parziale annullamento pronunciata da questa Corte non ha messo in discussione, risultando perciò il punto relativo all'an della diminuzione coperto dal giudicato, consiste non nell'aver celato circostanze che non avrebbe potuto conoscere o elementi non riguardanti la sua posizione, bensì nel non aver fornito la spiegazione della frase pronunciata davanti ai Carabinieri che avevano appena rinvenuto nei pressi della sua abitazione l'arsenale messo su dal figlio, frase che lasciava oggettivamente pensare che ella fosse a conoscenza della presenza delle armi. Ed essendosi la sua reticenza protratta oltre l'interrogatorio di garanzia anche dinanzi al Gip in relazione alla misura cautelare per la quale era chiamata a difendersi, nessun pregio rivestono le disquisizioni difensive in ordine alla distinzione tra l'emissione e il mantenimento della misura custodiale. La motivazione dell'impugnato provvedimento si sottrae perciò, per i limiti di cui si è detto in premessa, al sindacato di questa Corte di legittimità. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Al di là del fatto che deve ritenersi correttamente menzionato l'art. 204, secondo comma d.P.R. 115/2002, vertendosi in tema di spese di giustizia, deve rilevarsi che le contestazioni difensive in punto di soccombenza reciproca cui la Corte napoletana si è attenuta nel disporre la compensazione delle spese processuali, si dissolvono a fronte dell'accoglimento parziale della domanda di indennizzo rilevato dall'ordinanza impugnata. Non essendo contestato che la pretesa della NE fosse stata formulata nella misura di 133.000,00 euro e che 5 pertanto la domanda sia stata accolta in misura inferiore al quarto, la compensazione delle spese non può ritenersi passibile di alcuna censura. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza civile "la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica, anche in relazione al principio di causalità, nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri" (Cass. civ. n. 20888/2018): la scelta compensativa adottata dalla Corte di merito trova perciò causa nella non totale aderenza della statuizione rispetto alla domanda in origine posta, e quindi nella parziale soccombenza dell'istante per essersi la richiesta rivelata inadeguata rispetto a quella accolta. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile. Segue a tale esito a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere delle spese del presente procedimento e, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 2.12.2022
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. A seguito dell'annullamento parziale pronunciato da questa Corte con sentenza del 23.7.2018 limitatamente al quantum debeatur in relazione al primo provvedimento reso dalla Corte di appello di Napoli ! con cui era stata, in accoglimento dell'istanza di equo indennizzo per ingiusta detenzione, liquidata in favore di AR NE la somma di C 9.000,00, con ordinanza in data 10.2.2022 la stessa Corte di appello in diversa composizione, ha rideterminato in C 30.000,00 la somma dovutale, calcolando rispetto al criterio matematico commisurato ai giorni di detenzione un aumento in considerazione dello strepitus fori, dell'età avanzata della richiedente e dello stato d'ansia cronicizzatosi provocatole dalla Penale Sent. Sez. 3 Num. 2626 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 02/12/2022 reclusione e al contempo una riduzione per effetto della colpa lieve rilevabile nella condotta tenuta a concausa della misura cautelare emessa nei suoi confronti. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo lamenta la carente ed incongrua motivazione in ordine alle specifiche voci di danno individuate a maggiorazione dell'importo standard giornaliero e ai criteri seguiti per le rispettive quantificazioni, censurando la liquidazione resa in via globale senza alcuna distinzione dell'incidenza delle singole voci di danno sull'importo totale che iin quanto pari a soli 26.000 eurof doveva ritenersi manifestamente incongruo a fronte di una situazione di inusuale gravità stanti le conseguenze personali e familiari derivate alla ricorrente dalla privazione della libertà personale. Si duole al contempo anche della riduzione nella misura del 50% effettuata in considerazione della colpa lieve attribuitale per la frase profferita all'atto del rinvenimento dell'arsenale di armi da parte della PG I cui non avrebbe mai dato una spiegazione, rilevando come neppure in tal caso fossero stati individuati i criteri di quantificazione della percentuale e che in ogni caso in nessun conto fosse stata tenuta la durata dello stato custodiale e del fatto che la sua incidenza avrebbe potuto riguardare la sola fase iniziale ma non certamente il suo mantenimento. Aggiunge come il silenzio serbato dalla donna/avvalsasi della facoltà di non rispondere innanzi al Gip i non possa essere assunto a fondamento della colpa i non essendo stati individuati quali fossero gli elementi taciuti o falsamente rappresentati dì cui sarebbe stata a conoscenza, conoscenza che nella specie non poteva assolutamente avere ignorando cosa contenesse il manufatto dove erano state rinvenute le armi e chi le avesse nascoste. 2.2. Con il secondo motivo (ancorché rubricato nel ricorso come terzo) lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge, l'indebito richiamo all'art. 204 secondo comma d.P.R. 115/2002 disciplinante tutt'altra materia, rilevando come dovesse invece trovare applicazione l'art. 92 cod. proc. civ. /sche non consente in assenza di soccombenza reciproca la compensazione delle spese. Sostiene come non fosse stata fornita alcuna spiegazione della ritenuta soccombenza reciproca con l'Avvocatura dello Stato, non ravvisabile, secondo la difesa, in presenza di accoglimento seppur parziale della domanda CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo, quanto al primo profilo di doglianza, deve essere considerato aspecifico e come tale inammissibile. Premesso che l'annullamento disposto dalla sentenza pronunciata da questa Corte in relazione alla precedente ordinanza con cui era sta liquidata all'istante la 2 complessiva somma di C 9.000 concerneva esclusivamente la voce dello strepitus fori che, pur riconosciuta, come dovuta /non aveva determinato l'applicazione di alcun aumento, la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle ulteriori voci di danno lamentate e la mancata liquidazione delle spese nei confronti dell'Avvocatura dello Stato, deve rilevarsi che la ricorrente sostanzialmente si duole delle percentuali applicate dalla Corte partenopea ad integrazione, sia in aumento che in diminuzione, della somma dovuta in base al parametro base commisurato alla durata della detenzione. Tuttavia, nel contestare quanto al primo profilo la forfettizzazione in un'unica percentuale delle plurime voci di danno, non mette in discussione le voci applicate dalla Corte di appello, costituite, per quelle in aumento, dallo strepitus fori, dalla condizione di incensuratezza, dall'interruzione dei rapporti affettivi ed interpersonali e dalle conseguenze psicologiche derivatene e, per quella in diminuzione, dalla colpa lieve cui è stata improntata la sua condotta, né indica elementi indebitamente ignorati rispetto alle richieste difensive. Va chiarito che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, Sentenza n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513; Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, Cannmarano, Rv. 246424; Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi Rv. 263721). Come è comunemente riconosciuto, la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà persona, trovando l'istituto fondamento nelle sole norme processuali penali, cui sono estranei i criteri dettati dalle norme civilistiche che regolamentano il risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., improntate ad un criterio rigorosamente risarcitorio correlato al pregiudizio patito in termini di lucro cessante o danno emergente (in questo senso, Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991, Mangiò, Rv. 190148; cfr., altresì, Sez. Un, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi secondo cui la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa). Conseguentemente, il criterio aritmetico agganciato al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuto dalla normativa penal-processualistica, è suscettibile, in un'ottica esclusivamente equitativa, di aggiustamenti in relazione alla valutazione di circostanze accessorie sia di carattere oggettivo che soggettivo, purchè inerenti a valori socialmente apprezzabili, riferite alle caratteristiche proprie del singolo caso. Pur in assenza di 3 rigidi parametri valutativi, stante l'ampio margine di discrezionalità lasciato al giudice della riparazione itingalz$ nell'individuazione e nell'apprezzamento delle circostanze rilevanti, è tuttavia necessario, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, che vengano individuati in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo derivato dall'applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche, e perciò ordinarie, conseguenti alla privazione della libertà personale, già considerate nei parametri aritmetici giornalieri. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata non risulta affetta dai vizi di legittimità dedotti né sotto il profilo della congruità della motivazione né sotto quello della violazione di legge. Muovendo dalla natura indennitaria della liquidazione e dal criterio della discrezionalità valutativa che è ad essa è inscindibilmente correlato, in tanto la sua determinazione può essere censurabile in quanto sia stata effettuata in termini manifestamente illogici o arbitrari, il che avviene, nel caso di liquidazione maggiorativa rispetto alla durata della misura detentiva, o quando si siano indebitamente pretermesse le allegazioni del richiedente, ovvero si sia operato un discostamento sensibile dai criteri univocamente seguiti, così da ridurre l'indennizzo ad un appannaggio meramente simbolico: evenienze queste ben diverse dal caso di specie/ in cui le singole voci di danno, specificamente individuate dai giudici del rinvio - in aggiunta allo strepitus fori già coperto dal giudicato per effetto dell'annullamento parziale disposto dalla precedente pronuncia della Cassazione — e corrispondenti a quelle indicate dalla ricorrente, sono state valutate in termini unitari pervenendosi, rispetto alla somma liquidabile in base al parametro standard, al suo sostanziale raddoppio. E' pur sempre il metro dell'equità quello che informa la liquidazione dell'indennizzo, ragione per la quale come già affermato da questa Corte, il giudice della riparazione non deve dare conto, in maniera puntuale e particolareggiata, dei singoli aumenti apportati per le voci integrative (Sez. 4, Sentenza n. 6394 del 06/12/2016, D'Elia, Rv. 269077 che nel puntualizzare in motivazione tale principio ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte territoriale che, pur riconoscendo ulteriori e specifici profili di pregiudizio per il ricorrente, aveva omesso di motivare sui criteri seguiti e di tener conto degli elementi documentali e sanitari forniti dall'interessato), tanto più allorquando tra alcune di esse intercorra una stretta connessione, così come evidenziato dall'ordinanza impugnata in relazione al pregiudizio legato all'età avanzata dell'istante, al distacco dai nipoti e allo stato d'ansia cronicizzatosi per effetto della reclusione. Del resto, analogamente ai principi fissati in materia di determinazione della pena, allorquando la valutazione del quantum rientra nella discrezionalità del giudicante, non è necessaria un'analitica esposizione dei criteri adottati (Sez. 2, 4 sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 Rv 180075), essendo sufficiente una valutazione complessiva riferita a tutti gli elementi individuati ai fini della maggiorazione dell'indennizzo. Lo stesso ragionamento deve seguirsi anche per la diminuzione operata in ragione della colpa lieve riscontrata nella condotta della richiedente. Ancorché con motivazione sintetica / il giudice del rinvio motiva sul perché abbia ritenuto di decurtare della metà l'importo risultante dalla già riconosciuta maggiorazione, ritenendo influente nell'adozione della misura l'essersi la NE avvalsa della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia e poi dinanzi al Gip, in tal modo quanto meno non agevolando l'attività investigativa che avrebbe potuto più rapidamente far cadere la misura cautelare. Va ricordato, infatti, che nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità (Sez. 4, n. 21575 del 29/1/2014, Antognetti, Rv. 259212; conf. Sez. 4, n. 2430 del 13/12/2011 dep. il 2012, Popa, Rv. 251739). Lo specifico addebito che viene mosso alla ricorrente e che la sentenza di parziale annullamento pronunciata da questa Corte non ha messo in discussione, risultando perciò il punto relativo all'an della diminuzione coperto dal giudicato, consiste non nell'aver celato circostanze che non avrebbe potuto conoscere o elementi non riguardanti la sua posizione, bensì nel non aver fornito la spiegazione della frase pronunciata davanti ai Carabinieri che avevano appena rinvenuto nei pressi della sua abitazione l'arsenale messo su dal figlio, frase che lasciava oggettivamente pensare che ella fosse a conoscenza della presenza delle armi. Ed essendosi la sua reticenza protratta oltre l'interrogatorio di garanzia anche dinanzi al Gip in relazione alla misura cautelare per la quale era chiamata a difendersi, nessun pregio rivestono le disquisizioni difensive in ordine alla distinzione tra l'emissione e il mantenimento della misura custodiale. La motivazione dell'impugnato provvedimento si sottrae perciò, per i limiti di cui si è detto in premessa, al sindacato di questa Corte di legittimità. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Al di là del fatto che deve ritenersi correttamente menzionato l'art. 204, secondo comma d.P.R. 115/2002, vertendosi in tema di spese di giustizia, deve rilevarsi che le contestazioni difensive in punto di soccombenza reciproca cui la Corte napoletana si è attenuta nel disporre la compensazione delle spese processuali, si dissolvono a fronte dell'accoglimento parziale della domanda di indennizzo rilevato dall'ordinanza impugnata. Non essendo contestato che la pretesa della NE fosse stata formulata nella misura di 133.000,00 euro e che 5 pertanto la domanda sia stata accolta in misura inferiore al quarto, la compensazione delle spese non può ritenersi passibile di alcuna censura. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza civile "la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica, anche in relazione al principio di causalità, nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri" (Cass. civ. n. 20888/2018): la scelta compensativa adottata dalla Corte di merito trova perciò causa nella non totale aderenza della statuizione rispetto alla domanda in origine posta, e quindi nella parziale soccombenza dell'istante per essersi la richiesta rivelata inadeguata rispetto a quella accolta. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile. Segue a tale esito a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere delle spese del presente procedimento e, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 2.12.2022