Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 1
L'imputato di reato connesso e il testimone assistito non possono essere ammessi in quanto tali al patrocinio a spese dello Stato, atteso che quest'ultimo si estende alle procedure derivate ed accidentali solo se connesse ad un procedimento nel quale il richiedente sia già stato ammesso al beneficio in quanto titolare di una delle qualifiche soggettive elencate nel primo comma dell'art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2008, n. 33139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33139 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 11/06/2008
Dott. MARINI Carlo - Consigliere - sentenza
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1389
Dott. MARZANO RA - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 43752/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di AR RA, n. in Taranto il 4.5.1961;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto in data 18.9.2006. Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RA Marzano;
Vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa De Sandro Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. Il 18 settembre 2006 il Tribunale di Taranto, in composizione monocratiea rigettava l'opposizione proposta da Di AR RA avverso il provvedimento del 16 novembre 2005 col quale lo stesso Tribunale aveva dichiarato inammissibile una sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, "sul presupposto che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74 non contempla tra coloro che possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato la figura del c.d. testimone assistito". Confermativamente rilevava il giudice della opposizione che "la vigente normativa non contempla, tra le condizioni che legittimano la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne' quella dell'imputato in procedimento connesso ex art. 210 c.p.p., ne' quello del c.d. testimone assistito, figura introdotta dall'art. 197 bis c.p.p.". Riteneva, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale al riguardo proposta dalla difesa dell'istante.
2. Avverso tale ordinanza ha personalmente proposto ricorso l'istante, denunziando "illogica motivazione ed erronea interpretazione di norme". Deduce che "dalla lettura congiunta del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 75 ... si rileva come il Di AR si trovasse nelle condizioni stabilite dalla legge per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, ritenendo con ciò che per procedure derivate ed accidentali si debbano intendere quelle relative agli articoli in questione (artt. 197 bis e 210 c.p.p.). Soggiunge, con un secondo profilo di doglianza, che "la normativa del D.P.R. n. 115 del 2002 (evidentemente nella interpretazione datane dal provvedimento impugnato) ... non soltanto lede l'art. 3 Cost., creando una situazione di disuguaglianza tra difensore di fiducia e difensore di ufficio, ma anche l'art. 36 non garantendo al difensore nominato di fiducia il ristoro delle proprie competenze". MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Non ritiene il collegio che le proposte doglianze possano condividersi.
Occorre, invero, considerare che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 1 (che ripete il dettato della L. 30 luglio 1990, n. 217, art.1, comma 1, come modificato dalla L. 29 marzo 2001, n. 134, art. 2, comma 1) assicura "il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria". Il citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, comma 1 (che ripete, a sua volta, il dettato della L. 30 luglio 1990, n. 217, art.1, comma 3, come modificato dalla L. 29 marzo 2001, n. 134, art. 2, comma 1), stabilisce che "l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse"; ed il secondo comma di tale ultima norma estende la relativa disciplina, in quanto compatibile, "anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione ..., nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza ...".
Ciò posto, assumendo il ricorrente che "dalla lettura congiunta dei predetti articoli" debba inferirsi che "per procedure derivate ed accidentali si debbano intendere quelle relative agli articoli in questione (artt. 197 bis e 210 c.p.)", appare decisivo considerare - pur non ignorandosi un diverso arresto giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 3, 11.1.2002, n. 7071) - che la sequenza normativa presuppone (nella ipotesi, che qui rileva, di cui al citato art. 75, comma 1) che vi sia un "processo" nel quale è stato riconosciuto il beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
solo tanto previamente sussistendo, il beneficio, poi, esplica i suoi effetti non solo "per ogni grado e per ogni fase del processo" medesimo, ma anche "per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse". Ne consegue che appare condivisibile il diverso orientamento in altra occasione espresso da questa Suprema Corte (Sez. 3, 11.6.2002, n. 26393), secondo il quale "è l'originaria ammissione al gratuito patrocinio ad estendere la propria efficacia ... nelle eventuali procedure derivate ed incidentali ...": se questa "originaria ammissione" manca, è, invece, evidente che non può ipotizzarsi alcun effetto estensivo di un provvedimento originariamente insussistente ad alcuna procedura derivata o incidentale. Ed il sistema appare orientato nel senso di riconoscere quel diritto in riferimento all'intero processo (o alle procedure di cui al comma 2), piuttosto che in esclusivo riferimento ad un solo atto che pure postuli la nomina di un difensore a prescindere dal previo riconoscimento del beneficio medesimo. In tal caso il diritto di difesa, in riferimento a quel singolo atto cui non siano estensibili gli effetti di un insussistente beneficio accordato, è assicurato dalla eventuale nomina di un difensore di ufficio, per il che rileva il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116 e segg., donde la manifesta infondatezza di profili di illegittimità costituzionale.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2008