Articolo 2 del Decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 luglio 1978
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Versione
23 agosto 1978
Art. 2. Cessazione, variazione o sospensione di attivita'
In caso di sospensione, variazione o cessazione della attivita', il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione, entro trenta giorni, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti e' sussistito il relativo obbligo assicurativo.
In caso di mancato adempimento e' dovuta a ciascuno degli enti nei cui confronti si e' verificata l'omissione la somma di L. ((50.000)) a titolo di sanzione amministrativa.
((Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedono sanzioni per la stessa materia))
Entrata in vigore il 23 agosto 1978
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