Art. 2. Cessazione, variazione o sospensione di attivita'
In caso di sospensione, variazione o cessazione della attivita', il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione, entro trenta giorni, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti e' sussistito il relativo obbligo assicurativo.
In caso di mancato adempimento e' dovuta a ciascuno degli enti nei cui confronti si e' verificata l'omissione la somma di L. ((50.000)) a titolo di sanzione amministrativa.
((Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedono sanzioni per la stessa materia))
In caso di sospensione, variazione o cessazione della attivita', il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione, entro trenta giorni, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti e' sussistito il relativo obbligo assicurativo.
In caso di mancato adempimento e' dovuta a ciascuno degli enti nei cui confronti si e' verificata l'omissione la somma di L. ((50.000)) a titolo di sanzione amministrativa.
((Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedono sanzioni per la stessa materia))