Sentenza 22 novembre 2016
Massime • 1
In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la mancata indicazione del codice fiscale del richiedente costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza, non potendo conferirsi effetto sanante alla eventuale possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2016, n. 5314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5314 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2016 |
Testo completo
05314-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA a 1705/15 Dott. LUISA BIANCHI - Presidente - D. Dott. FAUSTO IZZO - Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere rel.- n. 23323/2016 Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO TA n. 29/12/1966 avverso la ordinanza n. 2247/2015 del TRIBUNALE di LECCE del 18/04/2016 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Ciro AN- GELLILIS, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ri- corso indicato in epigrafe, con ogni statuizione consequenziale ex art. 616 c.p.p. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'opposizione ex art. 99 .P.R. 115/02, ha rigettato l'impugnazione proposta da LO TA a norma dello stesso articolo avverso il provvedimento con il quale il Tribunale penale aveva rigettato la sua richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, rilevando una causa d'inammissibilità dell'istanza nella mancata indicazione del codice fiscale del richiedente, avendo il giudice dell'impugnazione ritenuto irrilevante, per il caso di omissione, la eventuale possibilità di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza.
2. L'interessata ha proposto ricorso a mezzo di difensore, deducendo, attraverso due distinti motivi, da un lato, la violazione dell'art. 24 della Costituzione, per irrilevanza della mera irregolarità dell'istanza rispetto allo scopo della norma che prevede quell'adempimento, quello cioè di fornire non tanto a giudice, quanto all'amministrazione finanziaria, un dato essenziale per svolgere gli accertamenti di rito, verificando la corrispondenza al vero di quanto dichiarato;
dall'altro, la violazione dell'art. 111 della Costituzione, assumendo la totale carenza di un percorso motivazionale coerente, logico e completo atto a superare le argomentazioni difensive svolte proprio con riferimento al citato art. 24. 3. Con successiva memoria depositata il 07/11/2016, la difesa ha sviluppato alcune argomentazioni a sostegno del ricorso, altresì rilevando che il giudice dell'opposizione non si era pronunciato su altre anomalie del decreto di rigetto impugnato ex art. 99 d.P.R. 115/02 (definizione del giudizio con sentenza assolutoria prima del provvedimento di rigetto, intervenuto a considerevole distanza di tempo dalla istanza, erronea indicazione della data di deposito della istanza). Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.
2. La parte non ha smentito la circostanza che nell'istanza non fosse indicato il codice fiscale, ma preteso di dare una lettura della norma che la lettera della stessa non suffraga e che il giudice di merito non ha recepito, proprio rinviando al testo di legge. In particolare, ha ritenuto che l'omessa indicazione del codice fiscale non avrebbe determinato per ciò solo l'inammissibilità della istanza, poiché il dato era ricavabile dall'incartamento prodotto a suo corredo, incartamento peraltro che non ha allegato al ricorso, cosicché, sotto tale aspetto, lo stesso non può neppure considerarsi autosufficiente. In ogni caso, non si rinviene nel provvedimento impugnato il dedotto vizio di violazione 2 di legge, l'unico peraltro deducibile ex art. 99 co. 4 d.P.R. 115/02, ma neppure l'allegata carenza assoluta di motivazione, avendo il giudice dato conto della sua decisione, sulla scorta di una lettura del disposto normativo operata alla luce di uno dei canoni fondamentali del procedimento ermeneutico. Tale vizio non è neppure ravvisabile con riferimento alle circostanze sulle quali non si è pronunciato, stante il valore assorbente del rilevato profilo di inammissibilità e tenuto conto, in ogni caso, della natura del termine previsto per la decisione dell'istanza e della ininfluenza dell'errata indicazione della data di deposito di essa rispetto alla decisione rassegnata.
3. Quanto, poi, alla prospettata necessità di una interpretazione adeguatrice della norma in esame, questa Corte ritiene di non poter convenire con la parte laddove assume che l'interpretazione del giudice di merito non sarebbe costituzionalmente orientata, né conforme agli strumenti sovranazionali, in quanto lesiva del fondamentale diritto di difesa, a tal fine operando un rinvio alla ordinanza n. 144 del 2004 della Corte Costituzionale. Con detta decisione, infatti, la Consulta, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 del d.P.R. 115/02, sollevata dal tribunale di Roma proprio con riferimento agli art. 3, 10 e 24 della Costituzione, era stata chiamata ad esaminare la legittimità della norma in relazione alla ben diversa situazione di un istante cittadino straniero, irregolarmente presente sul territorio. In quella sede, il giudice delle leggi ha ritenuto coerente con le norme costituzionali la previsione dell'inammissibilità della domanda per omessa indicazione del codice fiscale, ma ne ha dato una interpretazione costituzionalmente orientata, affermando che la sua formulazione non escludeva una lettura logico-sistematica conforme agli evocati parametri costituzionali, alla luce della quale la indicazione dei dati di cui all'art. 4 del d.P.R. 605 del 1973 (cognome, nome, data di nascita, sesso, con l'unica eccezione, quanto al domicilio, della possibilità di indicare in luogo del domicilio fiscale il domicilio dell'istante all'estero) poteva considerarsi, in quel caso, equipollente a quella del codice fiscale. Secondo la prospettazione contenuta nella stessa ordinanza di rimessione, la disposizione sospettata di incostituzionalità avrebbe posto a carico dello straniero irregolare>> un adempimento burocratico irragionevole, oltre che ingiustificato, trattandosi di soggetto non legittimato a richiedere il codice fiscale, essendone il rilascio subordinato all'esistenza di un valido titolo di soggiorno in Italia, sicché il mancato possesso dello stesso non era imputabile allo straniero ma ad una impossibilità giuridica di carattere oggettivo. La lettura che il giudice di merito ha dato alla norma in esame non è pertanto irragionevole nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'eventuale controllo da parte del giudice della documentazione allegata a corredo dell'istanza, considerato che l'indicazione pretermessa costituisce un adempimento funzionale al controllo circa la veridicità di quanto autocertificato in ordine alla sussistenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al beneficio de quo. Ove si aderisse a tale prospettazione, peraltro, dovrebbe ritenersi che anche nel caso in cui sia omessa l'indicazione delle generalità complete o del procedimento al quale l'istanza è correlata, la stessa non sarebbe necessariamente inammissibile, se detti elementi risultino 3 of dall'incartamento allegato all'istanza. Sulle conseguenze della rilevata omissione, peraltro, questa Corte e questa stessa sezione si sono già pronunciate in senso conforme alla decisione impugnata (cfr. in motivazione sez. 3 n. 42205 del 23/09/2004, Mata Olivera;
sempre in motivazione, cfr. anche sez. 4 n. 33125 del 24/04/2008).
4. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 22 novembre 2016. Il Presidente Il Consigliere est. Vleise'Briend' Luisa Bianchi Gabriella Cappello Sphello@yell Depositata in Cancelleria Oggi. - 3 FEB. 2017 Il Funzionano Giudiziario Patria Ciorra 4