Sentenza 24 aprile 2013
Massime • 1
Lo "ius excludendi", esercitato a tutela dell'inviolabilità del domicilio, spetta soltanto al titolare dell'alloggio o, in sua assenza, agli altri familiari con lui conviventi. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di proscioglimento per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. che aveva ritenuto scriminata la condotta di una persona che aveva spinto fuori dall'abitazione di cui non era titolare, e nel quale non conviveva, appartenenti alle forze dell'ordine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2013, n. 21230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21230 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/04/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 759
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 7321/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di AN;
contro la sentenza 13 luglio 2012 del G.I.P. di AN pronunciata nei confronti di:
LI RH, nato in [...] il [...], residente a[...] assolto dall'accusa ex art. 336 cod. pen.;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della gravata sentenza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
LI RH (residente a[...]) è accusato del reato di cui all'art. 336 c.p., comma 1, perché, nel corso di un intervento, effettuato dagli Appuntati Scelti EL LF e RR VI, in servizio al N.O.R.M. dei Carabinieri di AN, che si erano recati presso l'abitazione sita in via Tavernelle n. 18 di AN (abitazione di YK ET IZ) a seguito di segnalata lite, usava violenza nei loro confronti, spingendoli fuori, dall'appartamento della YK. strattonando violentemente l'Appuntato EL, sì da provocargli lesioni varie alla spalla destra e alla mano sinistra. In AN, il 14.07.2011.
Il G.I.P. di AN, con sentenza 13 luglio 2012, ritenuto che l'imputato con il contestato comportamento si è presumibilmente limitato ad esercitare il suo diritto di escludere dalla "sua abitazione" i militari intervenuti, che non avevano ragione di permanervi, non avendo comunque ravvisato alcun reato procedibile che richiedesse la loro presenza nella privata dimora, ha assolto l'accusato ex art. 129 cod. proc. pen. per insussistenza del fatto contestato.
I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.
Con un unico motivo di impugnazione il Procuratore generale ricorrente prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermata sussistenza di uno jus excludendi in capo all'imputato.
L'LI invero non risiedeva affatto nell'abitazione, al cui interno si erano introdotti i Carabinieri, i quali erano stati chiamati per una "segnalazione di lite" e che avevano, nella circostanza, rinvenuto l'LI ubriaco e la cittadina polacca, ivi residente, scalza, con i piedi sanguinanti, e per terra frammenti di bottiglie di birra spaccate, sedie rotte e soprammobili danneggiati.
Da ciò la richiesta di annullamento con rinvio della gravata sentenza attesa la legittimità dell'intervento e della permanenza dei Carabinieri nel luogo di privata dimora e della ulteriore legittimità della richiesta di identificazione degli occupanti dell'immobile stesso atteso il quadro di violenza accertato nonché le ferite rilevate sul corpo della proprietaria dell'immobile. Il motivo è fondato.
Invero, a prescindere dalla palese legittimità dell'intervento dei Carabinieri nei contesti segnalati, all'imputato, cittadino marocchino, residente in [...] non competeva alcun diritto di escludere chiunque dall'immobile abitato dalla YK ET IZ in via Tavernelle n. 18 di AN, considerato che egli non era ne' titolare dell'alloggio e neppure familiare convivente della detta YK.
Per risalente ed immodificata giurisprudenza (cass. pen. sez. 5, 7127/1972 rv. 122157; conf. 115843/1970 e 119598/1971), infatti, soltanto nell'assenza del titolare dell'alloggio, anche i suoi familiari possono esprimere, in modo implicito od esplicito, il loro dissenso all'ingresso nell'abitazione nella quale essi convivono con il capo famiglia, essendo il principio incontroverso che all'inviolabilità del domicilio hanno diritto tutti i conviventi e tale non era l'odierno accusato.
La fondatezza del gravame comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale di AN per nuova decisione che tenga conto del principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova decisione al Tribunale di AN.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013