Sentenza 18 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2002, n. 3930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3930 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
10 3 9 3 0 /02 ee 62191 REPUBE IN NOME DI POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Pasquale REALE R.G.N. 20511/98 Consigliere Cron. $ 165 Dott. Enrico ALTIERI Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Consigliere Ud. 06/11/01 Dott. EN DI NUBILA Rel. Consigliere RTE SUPREMA DI CASSAZION. ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SE NT ENZA N. 62-191 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CA IN;
- intimato -
avversO la sentenza n. 1222/97 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 02/10/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2193 udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. EN DI -1- NUBILA;
udito il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EN MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Vercelli emetteva avvisi di accertamento nei confronti del rag. EN SC, per gli anni 1986, 1987 e 1988: irregolarità nella tenuta delle riscontrate diverse contabili, l'Ufficio predetto accertava i scritture redditi in via induttiva.
2. Proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado il SC e questa annullava gli avvisi di accertamento. Proponeva appello l'ufficio e la Commissione Tributaria di secondo grado di Vercelli lo accoglieva. Con citazione notificata il 20.12.94, il SC adiva la Corte di Appello di Torino, deducendo errata applicazione della normativa di cui al DL. N. 853.84 ed al DPCM 22.12.89; delle disposizioni in materia di onere della prova;
omessa motivazione;
ultrapetizione; omessa pronuncia in ordine alla legittimità degli avvisi;
in estremo subordine, dichiararsi non dovute la sanzioni. 3 9 1 2 3. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, annullava gli avvisi di accertamento così motivando: non sussiste nullità della costituzione dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato;
le gravi irregolarite contabili riscontrate l'accertamento dall'Amministrazione consentono induttivo, a sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600.73; irrilevante la dichiarazione integrativa presentata dal SC a sensi della Legge n. 413.91, in quanto la stessa non riguarda gli anni in contestazione;
legittimamente l'ufficio ha emesso di accertamenti, a sensi dell'art. 39 lett. 'd' del DPR. N. 600.73 citato;
nel merito, l'ufficio non ha rispettato le prescrizioni di cui alla norma sopra citata, dato che i coefficienti di cui al DPCM 22.12.89 non rappresentano, di sè, per dati о notizie comunque raccolti dall'ufficio accertatore;
in realtà il reddito stato determinato a sensi dell'art. 2 della Legge n. 17.85, erroneamente applicato in via retroattiva, posto che i parametri codificati in un certo tempo non possono valere a. determinare il reddito relativo ad epoche precedenti;
non essendo dimostrato che i coefficienti presuntivi, stabiliti per un determinato anno di imposta, valgano anche per gli anni precedenti, si incorre nel divieto di trarre presunzione da presunzione;
in realtà l'ufficio non ha chiarito se intendesse procedere a determinazione induttiva del reddito a sensi dell'art. 39 del DPR n. 600.73, ovvero a sensi dell'art. 2 comma 29 della Legge n. 17.85; i due sistemi sono diversi ad alternativi tra loro, non essendo consentita la loro commistione, come invece ha fatto l'Ufficio il quale ha seguito uno schema di accertamento che, richiamando i vari tipi di legge, finisce in realt per non seguirne alcuno>.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo un motivo. La controparte non si è costituita. In MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Con l'unico motivo del ricorso, l'Amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, તુ sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 39 DPR n. 600.73 e 2 comma 29 del DL. N. 853.84 conv. In Legge n. 17.85: la sentenza impugnata presuppone erroneamente che le due norme sopra citate non possano coesistere tra loro ed essere applicate congiuntamente. In realtà viene confuso il metodo - che è unico -induttivo con le tecniche ed i presupposti, i quali sono alternativi e sovrapponibili. Nella specie, trattasi di accertamento sintetico ( reso possibile dal disordine amministrativo- contabile del contribuente) basato sui criteri previsti dall'art. 11 del DL. N. 69.89 convertito in Legge n. 154.89. Che l'ufficio possa procedere indifferentemente secondo i due tipi di accertamento confermato dall'avverbio indipendentemente> riportato dal comma 29 cit. Pertanto, richiamato l'art. 39 del DPR n. 600.73, ben poteva l'ufficio utilizzare i coefficienti presuntivi au di cui alla Legge n. 17.85, senza commettere alcuna violazione delle norme sul procedimento accertativo.
6. Il ricorso appare inammissibile per più aspetti.
7. Si rileva, anzitutto, che detto ricorso & indirizzato
contro
EN Toscano> e notificato al medesimo presso lo studio del difensore domiciliatario. Viceversa, il contribuente ha per cognome SC, tale è nominato in tutti gli atti del processo di merito e tale si sottoscrive. Siffatta differenza di vocale, in un cognome che ripete la sua etomologia da un aggettivo il quale sembra attestare una determinata provenienza regionale, non appare di poco momento, considerato che in un sistema in cui i dati anagrafici sono trattati elettronicamente, anche una differenza apparentemente minima> come quella in parola può cagionare la mancata riconoscibilità della persona negli elenchi dei ricorrenti ovvero dei clienti del professionista.
8. Comunque, in via concorrente: l'Amministrazione muove dal presupposto che la motivazione della sentenza della Corte di Appello sia basata su unica ratio decidendi>: il presunto divieto di commistione tra i due procedimenti accertativi di carattere induttivo sopra citati.
9. Per contro, ove si tenga presente la complessa motivazione della sentenza di appello, si rinviene una ulteriore ed autonoma ratio decidendi> la quale non stata investita dal ricorso per Cassazione: - assunta come illegittima l'applicazione retroattiva dei coefficienti presuntivi utilizzati dall'Amministrazione. E poichi tale ratio decidendi.> risulta tale da sorreggere, da sola, il dispositivo di annullamento pronunciato dalla Corte di Appello, ne consegue che il ricorso A inammissibile per non avere censurato un motivo di decisione autosufficiente. 10. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Non essendosi la controparte costituita, non vi luogo a pronunciare sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Vin Dichiara inammissibile il ricorso. Cos deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 6 novembre 2001. IL PRESIDENTE he DOTT. PASQUALE REALE T IL CONSIGLIERE ESTENSORE DOTT. IN DA NUBILA DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 18 MAR 2002.... Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Г Osvaldo Ascanio