Sentenza 1 marzo 2007
Massime • 1
È configurabile il tentativo di concussione nella condotta del controllore di un pubblico servizio di trasporto, il quale, sorpreso un viaggiatore privo del biglietto di viaggio, lo solleciti a versargli "brevi manu" una somma di danaro per evitare la formale contestazione della contravvenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2007, n. 37077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37077 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 01/03/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 349
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 13383/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR GU, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 27 settembre 2004 n. 6103;
Letta la memoria difensiva in data 5 febbraio 2007;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Vittorio MELONI, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. POMPONI MA, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 23 maggio 2003 n. 12204 il Tribunale di Roma assolveva GU RG perché il fatto non sussiste dal reato previsto dagli artt. 56, 317 e 81 cpv. c.p., commesso in Roma il 24 dicembre 2000 nelle sue funzioni di controllore della Metroferro s.p.a. (ex COTRAL) ih servizio presso la stazione della Metro A di Roma Termini, dopo aver contestato alle viaggiatrici ON LE e SA AR l'irregolarità della loro posizione in quanto trovate in possesso di biglietti di viaggio della metropolitana non obliterati e aver loro rappresentato che erano incorse in una violazione che importava il pagamento della somma di L. 101.500 cadauna, abusando della sua qualità soggettiva e dei poteri anche certificativi e autoritativi ad essa inerenti col sollecitare alle due viaggiatrici di versargli brevi marni la somma complessiva di L. 100.000, si da evitare la formale contestazione della contravvenzione, compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre le suddette a dargli tale indebita utilità economica, senza riuscire nell'intento per la ferma opposizione della ON e della AR, che lo invitavano a redigere regolarmente il verbale dell'infrazione.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il P.M., chiedendo che in riforma della sentenza di primo grado venisse dichiarata la colpevolezza dell'imputato.
Con sentenza del 27 settembre 2004 n. 6103 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il RG colpevole del reato ascrittogli e, concesse l'attenuante dell'art.323 bis c.p.p. e le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di otto mesi di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, con i benefici di legge.
Avverso tale sentenza il RG ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo, riproposto con atto del 7 aprile 2006 in conformità alla L. 20 febbraio 2006, n.46, art. 8:
1. manifesta illogicità della sentenza impugnata (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), laddove ha ritenuto la colpevolezza dell'imputato per il fatto che non avrebbe rilasciato alle due viaggiatrici la ricevuta per il pagamento della sanzione pecuniaria, mentre il RG si era limitato a dire che non avrebbe fatto il verbale, la cui redazione riguarda il caso che il contravventore non paghi in via breve;
e per il fatto che non avrebbe fatto pagare l'importo del biglietto, senza tener conto che questo avveniva per prassi, in quanto il biglietto veniva contestualmente obliterato;
2. contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (motivo nuovo, dedotto ex L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8) perché, come risulta dagli atti, il RG mai ebbe ad escludere il rilascio della ricevuta di pagamento, essendosi limitato a rappresentare che il pagamento in via breve avrebbe evitato la stesura del verbale;
e, con riferimento alla mancata riscossione contestuale del prezzo del biglietto, perché è invalso l'uso, per evidenti motivi di praticità, di chiedere la sanzione e procedere all'obliterazione del biglietto. L'impugnazione è inammissibile.
La Corte d'appello ha rivisto e riformato, in accoglimento dell'appello del P.M., la decisione di primo grado, fondata sul dubbio che la proposta dell'imputato fosse diretta a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria a una sola delle viaggiatrici, in ciò concretizzandosi la presunta liberalità natalizia da lui prospettata.
La sentenza impugnata ha ritenuto fondate le censure mosse dal P.M. appellante, il quale aveva sottolineato che la possibilità di un malinteso era stata ulteriormente esclusa nell'istruzione dibattimentale, dalla quale era emerso che il RG mirava a ottenere indebitamente per sè la somma di denaro richiesta e a non rilasciare alcuna ricevuta o verbale;
che il dubbio non aveva ragion d'essere a fronte delle dichiarazioni delle due viaggiatrici, attendibili non solo perché logiche e coerenti, ma anche perché disinteressate, atteso che l'infrazione era stata verbalizzata e nessun vantaggio veniva loro dalla denuncia dell'accaduto, che peraltro le due donne neppure avevano sporto, limitandosi a proporre un reclamo interno sulla qualità del servizio.
Ed ha, inoltre, aggiunto che la possibilità di un malinteso restava altresì esclusa dall'accertata assenza di una forma di conciliazione, che consentisse il pagamento contestuale di una sanzione ridotta, sicché le viaggiatrici avevano compreso perfettamente il senso della proposta loro rivolta dall'imputato. E, ancora, che nel modulo del reclamo, il cui contenuto era stato confermato dalla ON nella testimonianza resa in dibattimento, la stessa aveva dichiarato: un controllore mi ha informato che avrei subito due multe per me e per mia madre di L. 203.000...se noi davamo in via del tutto eccezionale L. 100.000 in contanti subito a lui senza ricevuta, non avrebbe emesso i due verbali e la cosa sarebbe finita lì. E che tali dichiarazioni, oggetto della denuncia sporta da MA Di AR, legale rappresentante della Metroferro s.p.a., acquisita agli atti sull'accordo delle parti, erano state confermate in dibattimento dalla AR e da NI AN, dipendente della Metroferro s.p.a., con riferimento alla relazione da lui redatta il giorno del fatto.
Premessa, quindi, la verifica positiva sullo svolgimento dei fatti, la sentenza impugnata ha ritenuto provato l'intento del RG di ottenere indebitamente per sè la somma di denaro richiesta sulla base della duplice constatazione che le due donne avrebbero dovuto pagare la somma complessiva di L. 203.000, mentre l'imputato aveva chiesto la somma di L. 100.000 senza il rilascio di alcuna ricevuta;
e che l'ipotesi, formulata dal Tribunale, della richiesta del pagamento della sanzione relativa a una sola delle viaggiatrici, non collimava con le risultanze processuali, non solo perché anche in tal caso invece la ricevuta avrebbe dovuto essere rilasciata, ma anche perché in questo modo il RG avrebbe dovuto riscuotere, sia pure attraverso l'obliterazione del biglietto, l'ulteriore somma di L. 1.500.
La motivazione appare aderente ai fatti e logicamente coerente. Il ricorrente, nelle censure mosse in entrambi i motivi di ricorso, non tiene conto che stesura del verbale e rilascio della ricevuta sono elementi correlativi dell'accertamento dell'infrazione e del pagamento della relativa sanzione, per cui dall'omissione della stesura del verbale di accertamento discende la mancata riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria e, per conseguenza, il rilascio della relativa ricevuta.
D'altra parte, l'accertamento dell'infrazione, con la stesura del relativo verbale, appare incompatibile con l'obliterazione del biglietto, perché la prova dell'infrazione è data dal biglietto non obliterato. Se dopo l'accertamento, in luogo della riscossione del prezzo del biglietto si procede all'obliterazione, questo deve risultare dal verbale, nel quale si deve dar atto che, una volta constatata l'omessa obliterazione, lo stesso viene obliterato. Pure sotto questo profilo, peraltro, ed anche se si fosse proceduto, arbitrariamente, all'accertamento di una sola delle infrazioni, la stesura del verbale e il rilascio della ricevuta erano indefettibili. Entrambi i motivi di ricorso risultano perciò manifestamente infondati.
Il ricorso, di conseguenza, dev'essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007