Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di impianti industriali originanti emissioni nell'atmosfera senza l'autorizzazione regionale, ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, nell'ipotesi di costruzione di impianti nuovi di cui all'art. 24, la permanenza del reato dura fino al rilascio della prevista autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/1999, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. PA Tonini Presidente del 14/01/1999
1. Dott. Aldo Rizzo Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere N.52
3. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N.25324/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TT LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 986 del 25/2-9/3/98, pronunciata dal PR di Brescia. -Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
-udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere dott. Carlo M. Grillo;
-udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale dr W. De Nunzio, con le quali chiede l'annullamento con rinvio della gravata sentenza limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed il rigetto del ricorso nel resto;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il PR di Brescia affermava la penale responsabilità di TT PA in ordine ai reati di cui agli artt. 24 D.P.R. n. 203/1988 e 674 c.p. - per aver iniziato la costruzione di un impianto industriale che origina emissioni in atmosfera senza l'autorizzazione regionale e per aver provocato emissioni atte a molestare le persone - e lo condannava alla pena di L.
2.000.000 di ammenda in ordine al primo reato e di L. 400.000 di ammenda in ordine al secondo.
Avverso la detta decisione l'imputato ricorre per cassazione, deducendo: 1) violazione dell'art. 157 n. 5 c.p., in relazione alla prima contravvenzione, in quanto essa sarebbe estinta per prescrizione, cessando la permanenza con la presentazione della domanda di autorizzazione, avvenuta il 10/2/93; 2) violazione dell'art. 81 c.p., non avendo il PR ravvisato il vincolo della continuazione tra le contravvenzioni ascrittegli;
3) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fatta dipendere dall'inflizione della pena pecuniaria anziché di quella detentiva, prevista in via alternativa. All'odierna udienza il P.G. conclude come riportato in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne la prima doglianza, ricorda il Collegio che - in ordine alla cessazione della permanenza della contravvenzione di cui all'art. 25 L. n. 203/1988 - si registra nell'ambito della Sezione un modesto contrasto tra chi lo individua nel momento della presentazione alla Regione della domanda di autorizzazione, quantunque tardiva (Sez. III, 27 luglio 1995, n. 8324, Cascone), e chi invece ritiene che la detta permanenza si protragga fino all'effettivo rilascio dell'autorizzazione de qua (Sez. III, 13 aprile 1996, n. 3589, Sacerdote;
Sez. III, 18 dicembre 1997, n. 11836, Pasini). Tale giurisprudenza, evidentemente, è più o meno ancorata alla lettera della norma menzionata (art. 25, comma 1), relativa agli "impianti esistenti", che subordina il loro esercizio alla tempestiva presentazione della domanda di autorizzazione. Diversa è, invece, la previsione normativa relativa agli "impianti nuovi", di cui all'art. 24 stessa legge, che riguarda il caso in esame, giacché l'inizio della loro costruzione (comma 1) è espressamente subordinato all'autorizzazione, e quindi all'esistenza di essa ("Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione. . .").
La formula usata dal legislatore non può dar adito ad interpretazione diversa, e difatti non si registra alcun contrasto in ordine all'individuazione del momento di cessazione della permanenza della contravvenzione di cui all'art. 24, che pacificamente dura fino al rilascio della prevista autorizzazione (Sez. 111, 21 dicembre 1994, n. 12710, D'Alessandro). Ciò premesso, è infondata l'eccezione di prescrizione del reato proposta dal ricorrente, dato che la menzionata autorizzazione fu rilasciata dalla Regione Lombardia solo il 24/5/96. Anche la seconda doglianza, relativa al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati ascritti all'imputato, si appalesa infondata. Infatti tra reati contravvenzionali, per essere ipotizzabile la continuazione, si richiede che siano tutti connotati da dolo e non da colpa. Nel caso di specie, invece, è certamente ascrivibile a colpa del TT, e non a suo dolo, il fatto-reato rientrante nel paradigma dell'art. 674 c.p., giacché le emissioni pericolose in questione furono provocate da un guasto dell'impianto di sverniciatura.
Corretta è, quindi, la decisione del PR di non considerare applicabile alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 81 cpv c.p..
Infondata, infine, è anche l'ultima censura.
La ratio della introduzione nel nostro ordinamento delle circostanze attenuanti generiche è sostanzialmente quella di consentire al giudice, nell'ambito della sua discrezionalità, di mitigare la pena, adeguandola alla effettiva gravità dell'episodio criminoso, con riferimento a circostanze non contemplate specificamente dalla legge. Ne consegue che la concessione di dette attenuanti può verificarsi solo quando, esauriti i poteri ordinari (determinazione della pena nel minimo, applicazione di attenuanti comuni e speciali), il giudice ritenga motivatamente di dover ridurre ulteriormente la pena per adeguarla all'entità del fatto-reato ed alla capacità a delinquere dell'imputato.
Orbene, nel caso in esame, il PR ha spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto di concedere le dette attenuanti: avendo optato per la pena pecuniaria, anziché per quella detentiva, ha reputato adeguata alla complessiva gravità dell'episodio il massimo edittale dell'ammenda, da non intaccare dunque per effetto delle generiche. Pur non apparendo ineccepibili tali argomentazioni, sta di fatto che al PR nessuna richiesta di attenuanti generiche, neppure immotivata, venne avanzata dall'imputato o dal suo difensore, che si limitò a chiedere il minimo della pena pecuniaria, previa riunione dei reati, ed i benefici di legge;
nessun obbligo, quindi, aveva il giudice di motivare specificamente la mancata concessione delle dette attenuanti.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999