Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2002, n. 8737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8737 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME EL PO LO ITALIANO"9 73 7 /0 2 A M E T A R I . 3 T N 1 . 1 A B L . A . B L - 5 N I S A N E I S E D L D . P . R 2 4 . 6 / / 1 9 8 6 N E E S D T E E R R G S A I O A T N Z E I ITALIANA T R I U A T B R I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Imposta successione SEZIONE TRIBUTARIA rettifica - - riduzione in giudizio del maggior valore accertato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 15249/00 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Cron.23887 Dott. Stefano MONACI Consigliere Consigliere Rep. Dott. GI FALCONE Consigliere Ud. 28/02/02 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA insur sul ricorso proposto da: DI OM IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE DI LANDO 10, presso lo studio che lo difende, dell'avvocato EUGENIO TAMBURELLI, giusta mandato in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO SUCCESSIONI & ATTI GIUDIZIARI ROMA;
- intimato Commissione avversO la sentenza n. 36/00 della 2002 tributaria regionale di ROMA, depositata il 09/05/00; 1124 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 28/02/02.. dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TAMBURELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. § 1. Svolgimento del processo La commissione tributaria provinciale di Roma acco- glieva parzialmente il ricorso di GI Di Giandome- nico avverso l'avviso di accertamento col quale l'uffi- cio del Registro di Roma aveva rettificato in lire 510.217.600, ai fini dell'imposta di successione, il ляц valore di una quota di terreno sito in Monopoli, facen- te parte dell'asse ereditario di NN CI. La commissione aveva ritenuto che il terreno fosse solo parzialmente edificabile, e riduceva, in conseguenza, il valore accertato a lire 350.000.000. L'appello del contribuente, il quale sosteneva che il terreno non aveva alcuna possibilità concreta di edificazione, veniva parzialmente accolto dalla commis- sione tributaria regionale del Lazio con sentenza 20 marzo 9 maggio 2000, sulla considerazione che il cri- terio di valutazione automatica di cui all'art. 52, quarto comma, del d.P.R. n.131/86, invocato dal contri- 2 buente, non era applicabile a terreni per i quali lo come nel caso di specie strumento urbanistico prevede anche nel caso in cui - la destinazione edificatoria, non ricorra l'edificabilità in concreto. Quanto alla precedente decisione della commissione di primo grado di Roma, divenuta definitiva, con la quale, a seguito di ricorso in occasione della succes- sione della madre della de cuius, era stata ritenuta l'ammissibilità della valutazione automatica dello stesso terreno, la stessa costituiva evidente frutto di un errore. In considerazione della edificabilità soltanto po- лац tenziale del terreno la commissione riduceva il valore a lire 300.000.000. Avverso tale sentenza GI Di IC ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mez- zo d'annullamento. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attivi- tà difensiva. S 2. Il motivo di ricorso Denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc.pen., il ricorrente lamenta: a) che la commissione regionale non abbia preso in 3 considerazione, senza alcuna motivazione sul punto e nonostante la proposizione di specifico motivo d'appel- 10, la consulenza tecnica giurata, dalla quale risul- tava che il valore del terreno non era superiore alle lire 15.000 per mq. catastale, e pertanto assai infe- riore al valore di lire 300.000.000; b) che del pari non siano state considerate le ca- ratteristiche dell'area, emergenti dal certificato ri- lasciato dal comune, le quali rendevano evidente l'as- soluta impossibilità di qualsiasi destinazione edifi- catoria o, al limite, un indice di edificabilità assai kay- prossimo allo zero. § 3. Motivi della decisione Le censure del ricorrente, da esaminarsi congiunta- mente, non meritano accoglimento. E' da premettere che l'interpretazione del- l'art. 52, quarto comma, del d. P.R. n. 131/86, accolta dalla commissione tributaria regionale, la quale ha escluso il ricorso alla c.d. valutazione automatica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici preve- dono una destinazione edificatoria, indipendentemente da una concreta edificabilità, non costituisce oggetto di censura da parte del ricorrente, il quale critica la decisione Lamenta soltanto per quanto attiene all'ac- certamento di valore. Anche sotto tale profilo, comunque, nessun sindaca- to di legittimità, neppure per quanto attiene alla mo- tivazione è consentito esercitare sulla mancata presa in esame della consulenza tecnica, non avendo il ricor- rente indicato quali elementi, risultanti da tale atto, avrebbero potuto condurre ad una decisione a lui favo- revole. La prima parte della censura è, quindi, inam- missibile perché generica. Quanto alla seconda parte del motivo, la Corte ri- tiene che l'argomentazione della sentenza sia immune da rilievi, e che le questioni svolte dal ricorrente ten- dano ad introdurre nuovi accertamenti о apprezzamenti di fatto, inibiti in sede di legittimità. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non avendo l'Amministrazione finanziaria svolto at- tività difensiva, nessuna statuizione deve essere adot- tata sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione Tributaria, il 28 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Enrico Altieri попо Il Presidente 5 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista starella Orestano Francesco wuss 7314 DEPOSITA Ogg 18 GIU. 2002 W E I V 1 3 1 . N . T A B A B N L L . - . 5 E E A R E G I S T O N E E S N T D R A Z I E N I G N I V 9 / U b I / 1 V 6 8 9 6