Articolo 2 della Legge 5 aprile 1985, n. 124
Articolo 1
Versione
27 aprile 1985
Art. 2.
In deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 155 , e al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 , la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a corrispondere, per gli operai assunti a tempo determinato di cui all'articolo precedente, i contributi agricoli unificati dovuti, a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 , mediante versamenti trimestrali dei contributi medesimi per il numero di giornate effettivamente impiegate in ogni trimestre dell'anno solare.
Le denunce periodiche e i versamenti contributivi sono sottoposti ai termini di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 giugno 1982. Tale disciplina si applica altresi' alla denuncia degli operai a tempo indeterminato e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Le denunce della manodopera assunta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205 , e i relativi versamenti dei contributi agricoli unificati, effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge secondo termini e modalita' diversi da quelli previsti dalle leggi di cui al primo comma, sono considerati validi e soggetti ad eventuale conguaglio senza gravamenti di interessi per ritardato pagamento.

Entrata in vigore il 27 aprile 1985
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