CASS
Sentenza 7 settembre 2022
Sentenza 7 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/09/2022, n. 33065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33065 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR AR nato a [...] il [...] AR UL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE di APPELLO di NAPOLI. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Beltrani;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33065 Anno 2022 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 07/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. MA e NO QU ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 16/12/2019 limitatamente alla dichiarazione di responsabilità degli imputati in ordine al reato di concorso in estorsione aggravata di cui al capo D, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed ha conseguentemente rideterminato le pene ritenute di giustizia in termini più favorevoli), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione, il primo quanto alla sua individuazione come interlocutore nelle conversazioni intercettate valorizzate ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità; il secondo, quanto al contributo concorsuale fornito;
entrambi, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi congiunti degli imputati sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e, comunque, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1. I motivi riguardanti le rispettive affermazioni di responsabilità reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano. 1.1. Le difese dei ricorrenti contestano le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti. 1.1.1. La Corte di appello ha, infatti, incensurabilmente valorizzato: - a fondamento della contestata individuazione di QU MA come interlocutore delle conversazioni valorizzate a sostegno della conclusiva dichiarazione di responsabilità, il nome "MA" con il quale il fratello NO gli si rivolge, ed il fatto che "gli operanti in ascolto conoscevano bene le voci dei due fratelli QU" (pag. 17 della sentenza impugnata); - a fondamento della contestata valutazione inerente al contributo concorsuale fornito da QU NO, gli elementi emergenti dalle conversazioni intercettate riportati a pagg. 15 e seguenti della sentenza impugnata (ed, in particolare, la evidente partecipazione di NO alla programmazione della estorsione in oggetto: tra l'altro, si era stabilito che, in caso di rifiuto della vittima, NO avrebbe sparato alla sua autovettura, e lo avrebbe poi indirizzato dal fratello MA). 2. Analogo vizio inficia le comuni doglianze inerenti al diniego ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione delle rispettive recidive: la Corte di appello ha, all'uopo, incensurabilmente valorizzato la premessa assoluta gravità dei fatti ed i plurimi precedenti penali, anche specifici, degli imputati, in assoluta assenza di elementi sintomatici di quanto meno apprezzabile meritevolezza, che non soltanto il ricorso, ma neppure gli atti di appello, indicavano convincentemente. 2.1. La estrema genericità degli atti di appello sul punto rende, inoltre, le comuni doglianze inerenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non consentite in questa sede, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. 3. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 3.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i rispettivi ricorsi determinando le cause delle inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado delle predette colpe, nella misura di euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/06/2022
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Beltrani;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33065 Anno 2022 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 07/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. MA e NO QU ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 16/12/2019 limitatamente alla dichiarazione di responsabilità degli imputati in ordine al reato di concorso in estorsione aggravata di cui al capo D, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed ha conseguentemente rideterminato le pene ritenute di giustizia in termini più favorevoli), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione, il primo quanto alla sua individuazione come interlocutore nelle conversazioni intercettate valorizzate ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità; il secondo, quanto al contributo concorsuale fornito;
entrambi, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi congiunti degli imputati sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e, comunque, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1. I motivi riguardanti le rispettive affermazioni di responsabilità reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano. 1.1. Le difese dei ricorrenti contestano le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti. 1.1.1. La Corte di appello ha, infatti, incensurabilmente valorizzato: - a fondamento della contestata individuazione di QU MA come interlocutore delle conversazioni valorizzate a sostegno della conclusiva dichiarazione di responsabilità, il nome "MA" con il quale il fratello NO gli si rivolge, ed il fatto che "gli operanti in ascolto conoscevano bene le voci dei due fratelli QU" (pag. 17 della sentenza impugnata); - a fondamento della contestata valutazione inerente al contributo concorsuale fornito da QU NO, gli elementi emergenti dalle conversazioni intercettate riportati a pagg. 15 e seguenti della sentenza impugnata (ed, in particolare, la evidente partecipazione di NO alla programmazione della estorsione in oggetto: tra l'altro, si era stabilito che, in caso di rifiuto della vittima, NO avrebbe sparato alla sua autovettura, e lo avrebbe poi indirizzato dal fratello MA). 2. Analogo vizio inficia le comuni doglianze inerenti al diniego ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione delle rispettive recidive: la Corte di appello ha, all'uopo, incensurabilmente valorizzato la premessa assoluta gravità dei fatti ed i plurimi precedenti penali, anche specifici, degli imputati, in assoluta assenza di elementi sintomatici di quanto meno apprezzabile meritevolezza, che non soltanto il ricorso, ma neppure gli atti di appello, indicavano convincentemente. 2.1. La estrema genericità degli atti di appello sul punto rende, inoltre, le comuni doglianze inerenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non consentite in questa sede, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. 3. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 3.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i rispettivi ricorsi determinando le cause delle inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado delle predette colpe, nella misura di euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/06/2022