Sentenza 12 dicembre 2008
Massime • 1
La dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti", fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in senso tecnico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2008, n. 48494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48494 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 12/12/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 2845
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 33936/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM SI;
nel procedimento di ricusazione del G.i.p. Dr. RI Ercole nell'ambito del procedimento di archiviazione nei confronti dei:
Dr. MARZANO EMILIO, Procuratore della Repubblica di Bari;
dei Sostituti Procuratori della Repubblica del Tribunale di Bari, Dr. De Maria Emanuele e Dentamaro Giuseppe;
nonché del G.i.p. del Tribunale di Bari Dr.ssa Civitano Chiara;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce del 16 luglio 2008;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, Dott. Passacantando Guglielmo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da DI SI nei confronti del magistrato addetto all'ufficio G.i.p. del Tribunale di Lecce, Dr. Ercole RI, con la quale il DI aveva chiesto la ricusazione di quest'ultimo nel procedimento di archiviazione della denuncia nei confronti della dottoressa PI LLOspedale SA OM (per una falsa TAC), del dottor Emilio NO, Procuratore della Repubblica di Bari di altri due suoi sostituti e del G.i.p. del Tribunale di Bari, dottori Emanuele De Maria e Giuseppe Dentamaro, nonché del G.i.p. del Tribunale di Bari dottoressa Chiara Civitano. Rilevava che il dott. RI non si era affatto già pronunciato sullo stesso fatto, come sostenuto dal ricusante, in precedente procedimento di archiviazione da lui emesso nei confronti del dottor NO per la denuncia nei confronti della dottoressa PI, ma anche che non poteva ravvisarsi alcuna inimicizia grave tra il ricusante e il dottor RI (denunciato dal DI alla Procura della Repubblica di NZ per la precedente archiviazione) perché non sussisteva alcuna ipotesi di inimicizia grave per tale solo fatto che riguardava una vicenda strettamente endoprocessuale. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione il DI il quale dopo un excursus in fatto delle denunce da lui prodotte contro magistrati baresi, deduce in diritto che, a seguito della denuncia presso la Procura della Repubblica di NZ (dopo il primo provvedimento di archiviazione da lui emesso), vi sarebbe stata "automatica apertura del procedimento disciplinare contro il dott. RI OL. Nel procedimento di archiviazione in cui era stata proposta l'istanza di ricusazione, il magistrato (ai sensi LLart.36 c.p.p., comma 1, lett. a), sottoposto a procedimento disciplinare,
sarebbe stato condizionato nell'esercizio della attività giurisdizionale, essendo portato a decidere nello stesso senso del precedente procedimento - che insiste a definire per lo stesso fatto - sfavorevole al ricusante. La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la istanza di ricusazione era basata sulla "inimicizia grave" (derivante dalla denuncia contro il dottor RI proposta), perché in realtà la ricusazione era stata proposta perché il G.i.p. che doveva decidere sulla istanza di ricusazione aveva "interesse" nel procedimento.
Osserva la Corte che va confermata la inammissibilità della istanza di ricusazione seppure con motivazione diversa e pregiudiziale rispetto alle questioni affrontate dalla Corte d'appello di Lecce. Preliminarmente a ogni altra argomentazione deve qui essere ribadito che la persona offesa - come ha rilevato il P.g. in sede - non è legittimata a proporre istanza di ricusazione del giudice del procedimento di archiviazione, dato che lo strumento può essere utilizzato solo dalla parti del processo (art. 37 c.p.p., comma 1, primo periodo) tra le quali non è ricompresa la persona offesa (Cass., sez. 6, 5 luglio 2005 - 24 ottobre 2005, n. 39203 CED 232516).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2008