Sentenza 14 marzo 2000
Massime • 1
Il limite fissato dall'art. 67, secondo comma, cod. pen., secondo cui, nel caso di concorso di più circostanze, la pena non può essere applicata in misura inferiore a un quarto, opera anche quando fra le circostanze attenuanti concorrenti vi sia quella premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen.
Commentari • 3
- 1. All’asta i beni del terzo proprietarioSposatolaw · https://sposatolaw.it/ · 3 marzo 2013
Pubblicato su Il Messaggero il 3 marzo 2013 dall'Avvocato Gianluca Sposato, esperto in diritto immobiliare. Tutti i diritti riservati Quando il terzo risponde con i propri beni L'art. 2910 del codice civile, richiamando l'art. 602 del codice di procedura civile, stabilisce che il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare oltre ad i beni del debitore anche, in particolari ipotesi, quelli di un terzo. Ciò in ossequio del principio per cui l'esecuzione forzata di un diritto è nel contempo mezzo e risultato – spiega l'Avv. Gianluca Sposato, Presidente dell'Associazione custodi giudiziari. Ricorrono tali fattispecie quando: i beni del terzo proprietario sono …
Leggi di più… - 2. Vendite all’asta, l’espropriazione contro il terzo proprietarioSposatolaw · https://sposatolaw.it/ · 1 luglio 2012
Pubblicato su “Il Messaggero” il 1 luglio 2012 dall'Avvocato immobiliarista Gianluca Sposato. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati. In questo articolo viene affrontata la tematica relativa all'espropriazione contro il terzo proprietario di immobile gravato da ipoteca per debito di un comproprietario. Vendite all'asta: quando è ammessa l'espropriazione contro il terzo proprietario L'articolo 602 del codice di procedura civile disciplina l'espropriazione contro il terzo proprietario. E' una particolare forma di espropriazione su un bene di proprietà di un terzo gravato da pegno, o da ipoteca per debito altrui, ovvero un bene la cui alienazione è stata revocata per frode. …
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Pubblicato su Il Messaggero il 16 gennaio 2011 dall'Avvocato immobiliarista Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione. Il terzo proprietario deve subire l'espropriazione al posto del debitore. Possibile l'opposizione agli atti esecutivi Quando è ammessa l'espropriazione contro il terzo proprietario? L'art. 602 del codice di procedura civile disciplina l'espropriazione contro il terzo proprietario. Questa consiste in quella particolare forma di espropriazione avente ad oggetto un bene di proprietà di un terzo gravato da pegno o da ipoteca per debito altrui, ovvero un bene la cui alienazione sia stata revocata per frode. La responsabilità esecutiva in esame …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2000, n. 4923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4923 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 14.3.2000
Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Scelfo Consigliere N. 533
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco Serpico Consigliere N. 44219/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: TT UC
AVVERSO
la sentenza della Corte d'appello di Roma del 28 aprile 1999;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza del 28 aprile 1999 la Corte d'appello di Roma confermava la condanna alla pena di mesi undici di reclusione inflitta a DO UC, dichiarata dal tribunale colpevole del delitto di peculato, per essersi appropriata, quale impiegata dell'Ufficio provinciale dell'ispettorato del lavoro, di moduli e di un timbro appartenenti all'ufficio medesimo.
Avverso la sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione con cui denuncia:
1. Mancanza di motivazione in ordine al dolo, censurando che non si sarebbe considerato che oggetto del reato sono dei moduli in bianco, privi di valore intrinseco, che l'ufficio mette a disposizione del pubblico, la cui appropriazione avvenne senza la volontà di recare pregiudizio all'Amministrazione;
2. Vizio di motivazione in ordine al diniego della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen., perché il relativo motivo d'appello è stato disatteso sull'erronea affermazione che nell'udienza preliminare non sarebbe stata presentata richiesta di giudizio abbreviato.
p.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato, perché il giudice d'appello ha ampiamente e logicamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo: l'imputata sapeva bene che il timbro e il cospicuo numero di moduli in bianco rinvenuti nella propria abitazione (75 moduli di autorizzazione al lavoro, 12 libretti di lavoro per cittadini extracomunitari ecc.) appartenevano all'ufficio e aveva perfetta coscienza dell'illecita sottrazione. Infatti - argomenta la sentenza sulla scorta del materiale sequestrato la sottrazione mirava alla compilazione abusiva di autorizzazioni al lavoro in favore di extracomunitari.
È fondato, invece, il secondo motivo, perché l'imputata, contrariamente a quanto asserito dall'impugnata sentenza, aveva ritualmente chiesto la riduzione di pena per il giudizio abbreviato. Al riguardo si osserva che il tribunale ha negato il riconoscimento postumo della diminuente del rito con "la necessità di vagliare congiuntamente le posizioni di tutti gli imputati". Ma tale diniego è illegittimo, perché il criterio stabilito dalla legge per disporre il giudizio abbreviato è quello della decidibilità del processo allo stato degli atti. Perciò, considerata anche il deludente apporto probatorio scaturito dall'istruzione dibattimentale, il dissenso espresso dal pubblico ministero non appare giustificato. Ne consegue la riduzione della pena inflitta, tenuto conto del limite fissato dal secondo comma dell'art. 67 cod. pen. per l'ipotesi di concorso di più circostanze attenuanti, a mesi nove di reclusione. Non vi è dubbio, infatti che quel limite operi anche quando tra le attenuanti concorrenti vi sia quella premiale dell'art. 442 cpp.
P. Q. M.
La Corte di cassazione annulla l'impugnata sentenza limitatamente al diniego della diminuente dell'art. 442 cod. proc. pen, che applica;
rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in mesi nove di reclusione.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2000