Sentenza 21 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2002, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
| Aula 'B' IN NOME DEL POPOL0 2 4 98 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA IL CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 13495/99 Consigliere- Cron.6011 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Dott. Federico Rel. Consigliere Ud. 13/12/01 ROSELLI Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente 482 S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: IRITECNA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUXELLES 61/63, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, e da ultimo presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ROMAMARTELLI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANDREA BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato ENZO STELLA, che lo rappresenta e difende unitamente 2001 all'avvocato FRANCO ZUCCARO, giusta delega in atti;
4987 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 521/98 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 25/06/98 R.G.N. 1207/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato ZUCCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. ------ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il d.l. 11 gennaio 1989 n. 5, al fine di rimediare alla crisi dell'industria siderurgica, attribuì ai lavoratori dipendenti dalle imprese a ultracinquantenni epartecipazione statale, con anzianità contributiva superiore а centottanta mensilità, il diritto al pensionamento anticipato, con efficacia fino al 31 dicembre 1991 e con un numero massimo di lavoratori ammessi al beneficio e il in ciascuno degli anni compresi fra il 1989 1991. Il d.l. 1° aprile 1989 n. 120 apportava alcune modifiche, concedendo tra l'altro il diritto ad una somma pari all'indennità di mancato preavviso in caso di licenziamento. Questo decreto veniva convertito con 1. 15 maggio 1989 n. 181. Come risulta dalla lettura degli atti del presente processo e in particolare del ricorso per cassazione proposto dalla società Iritecna, il 31 maggio 1990 l'Associazione sindacale Intersind, la s.p.a. VA ed alcune associazioni sindacali dei lavoratori del territorio di Piombino convenivano che ogni lavoratore che avesse ottenuto il prepensionamento avrebbe avuto diritto ad un complemento di incentivazione all'esodo, ad una 3 aggiunta al trattamento di cassa integrazione guadagni speciale e ad una somma pari alla suddetta indennità di preavviso. presentava la domanda di LLGiancarlo prepensionamento, che però veniva respinta dalla datrice di lavoro s.p.a. VA per essere stato già raggiunto il suddetto numero massimo. Sopravveniva la legge 23 luglio 1991 n. 223, che riformava i prepensionamenti nel settore della siderurgia e con lettera del dicembre 1991 la società, ritenendo ormai inefficaci le precedenti domande, invitata i dipendenti a presentare nuove istanze di prepensionamento ai sensi della legge n. 223 del 1991 cit., alle quali non sarebbero però seguiti i benefici previsti nell'accordo del 1990. Il LL presentava nuova istanza nel otteneva il pensionamento dicembre 1991 ed anticipato. Egli adiva però il ET di Piombino, chiedendo un'indennità di prepensionamento dovuta per "prassi aziendale costituente uso negoziale". Costituitasi la società, la quale negava la prassi aziendale e diceva essere condizionato ogni beneficio pattizio di prepensionamento all'appli cazione del d.l. n. 120 del 1989, il ET rigettava il ricorso con decisione del 5 luglio 1996, che però veniva riformata con sentenza 25 giugno 1998 dal Tribunale di Livorno. Questo riteneva la persistente efficacia dello accordo del 1990 e perciò il diritto dei lavoratori ai benefici ivi previsti. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Iritecna in liquidazione, succeduta all'VA. Il LL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE lamenta la Col primo motivo la ricorrente violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4, la nullità dellacod. proc. civ., sostenendo sentenza impugnata per la quasi mancanza della esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione. La censura è fondata. La mancanza della detta esposizione, prescritta dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., ° la sua concisione eccessiva, non producono la nullità della sentenza quando i riferimenti di fatto contenuti nella parte motiva permettano la ricostruzione delle questioni di fatto e di diritto risolte dal giudice e, di conseguenza, la 5 comprensione delle ragioni che sorreggono il dispositivo. La comprensibilità di tali ragioni a sua volta rende possibile il controllo della sentenza in sede di impugnazione. Quando, per contro, non siano identificabili le questioni formulate dalle parti ○ sollevate di ufficio dal giudice e, quindi, non sia palese la ratio decidendi, la sentenza - seppure non contenente l'indicazione del inesistente perché collegio giudicante, delle parti, dei difensori e degli altri dati corrispondenti alla realtà compreso il dispositivo è tuttavia processuale, nulla per inidoneità alla produzione del minimo di certezza giuridica richiesto, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 111, sesto comma, Cost. (cfr. Cass. 19 gennaio 1993 n. 636, 8 marzo 1993 n. 2754, 26 febbraio 1994 n. 1965, 3marzo 1999 n. 1771). Nel caso di specie, trattandosi dell'efficacia, persistente о meno, di un accordo collettivo, lo "svolgimento del processo", contenuto nella sentenza qui impugnata e narrato in poco più di tre righe, non contiene il minimo cenno ad esso;
né il le norme di legge che lo suo contenuto, giustificavano con riferimento alle concrete 6 circostanze e le precise ragioni che inducevano ad escluderne la caducazione, ossia a ritenerne la persistente efficacia, vengono illustrate nei "motivi della decisione". La lettura del ricorso per cassazione, diligentemente redatto, rende comprensibili le doglianze del ricorrente, che risultano più chiare, poi, dalla lettura del certa la riferibilità di controricorso, ma non ZASSA ART. 10 esse alle ragioni, non espresse, che hanno portato il collegio di merito alla decisione della presente controversia. L'accoglimento del motivo di ricorso sufficiente alla cassazione dell'intera sentenza e 0 perciò assorbe ogni altra censura. di Firenze Corte d'appello giudice di rinvio, La provvederà anche in ordine alle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, ance per le spese. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2001 Il Cous. extenmore: Teduico Rovelli, Eurove fraixelle Jl Presidente IL CANCELLIERE m ic Depositato in Cancelleria oggi, 21 FEB. 2002- 7 CANCELLIERE