Sentenza 17 marzo 2003
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- 1. Magistrato onorario indagato: si applica lo spostamento di competenzaAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2003, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
E 0 3875 /03 N IO 6 c.c. 7 385 8 UBBLICA ITALI Z 9 1 A / R . 4 / T N 6 IS - 2 . G B Y .R E . R .P R L A L D T A A L U . D E IB B D E A I R ་ T T S T N N 1 E IN NOME LAPO E 3 S S 1 IA I F . A A N S LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 21287/00 Cron. 8313 Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. CECCHERONI Rel. Consigliere Dott. Aldo ud. 02/07/02 Dctt. Paulo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 72335 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pre Lempore, domiciliato iг ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERAL DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope logis;
- ricorrente
contro
CE CE TO;
intimato avversO la sentenza n, 384/99 della Commissione Lributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2002 25/10/99; 3038 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato dello Stato MELILLO che si rimette agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostitulo Procuratore Generale Coll. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza depositata in data 25 ottobre 1999, confermò la decisione di primo grado, che aveva an- nullato la cartella esattoriale notificata a EN De IC per Irpef 1985. Con la predetta cartella, 'Amministrazione aveva iscritto a ruolo le imposte dovute, sulla premessa che erano state a suo avviso illegittimamente detratte dalla base imponibile le somme relative alle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1981.
Contro
Ca sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle inanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- tc, con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. comma 2 bis del d.l. 30 dicem- bre 1985 n. 791, dell'art. 13, comma primo 1. 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 10 1. 28 febbraio 1986 n. 46, dell'art. 2 d. P.R. 11. 597 del 1973 e d.l. 29 maggio 1989 1. 202 convertito dalla del legge 1. 263 del 1989; е si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- tenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.l. П. 91/1985 e l'art. 13 1. n. 449/1997 ncl senso che le stesse somme non costituiscono un one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la norma agevolativa è da intendere nel sen- so che le somme relative alla sospensione delle im- poste dirette sopra ricordate, nonché dei contribu- ti assistenziali e previdenziali "non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor", e che essa si configura come una de- roga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determi- nazione della base imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo) e sulle relative ecce- zioni;
mentre l'agevolazione di cui si controverte non deve essere confusa con la disciplina della de- ducibilità delle imposte pagace al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- tazione autentica dell'art. 28 della 1. 13 maggio 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.
1.1999 n. n. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu- te a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato sospeso per calamità pubbliche, 10г costituiscono constrel.Il cons rel. est.. dr. Aldo CeccheriniBeecher 11 onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata;
pertanto, la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, sicché l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì la deduzione dell'imposta, yià sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata, se ciò non sia previsto da speciali diverse dispo- sizioni di legge. Poiché non sono addotti argomenti nuovi, che impongano una rinnovald considerazione della que- stione, il ricorso deve csscrc rigettato. Non aven- do l'intimato resistito al ricorso non v'è luogo a pronuncia sulle spese.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Cosi deciso a Roma, in cancra di consiglio, il giorno 2 Luglio 2002. Il Presidente. Il Cons. est. Al (Francesco Cristarella Orestano) (Aldo Ceccherini) JANCELLERIA IL CANCELLIERE 01 17 MAR. 2013 ELLIERE O alo عنهما Amaldo Quenny ño