Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2003, n. 14805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14805 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B 148 05 /03 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. obblig. Dr. Sergio Mattone Presidente R.G. n. 8195/2001 Dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Cron. 23894 Dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. Dr. Francesco Antonio Maiorano Consigliere Ud. 08.05.2003. Dr. Aldo De Matteis Consigliere Ha pronunciato la seguente Пришло SENTENZA Sul ricorso proposto da: OD NC, nato a [...] il [...], ivi residente in via Cedrino n. 23, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Rosa Maffei, elettivamente domiciliato preso lo studio della medesima in Roma alla piazza Cola di Rienzo n. 69, ricorrente;
CONTRO
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del Dirigente Generale dr. Pasquale Acconcia, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Catania, Giuseppe De Ferrà ed Emilia Favata, giusta procura speciale a rogito notaio Carlo Federico Tuccari di Roma in data 19 aprile 2854 1 - 2001 rep. N. 56784 e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla ± via IV Novembre n. 144, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nuoro in data 14 giugno 2000, n. 369/2000, n. 24/98 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza dell'8 maggio 2003; udito l'avv. Emilia Favata per l'INAIL; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. all : - 2. Svolgimento del processo. Con ricorso ritualmente notificato il signor NC OD conveniva I'INAIL innanzi al Pretore del lavoro di Nuoro ed esponeva di essere affetto da silicosi e/o broncopneumopatia contratta in occasione di lavoro;
chiedeva al Pretore di condannare l'INAIL al versamento di quanto dovuto a titolo di rendita per malattia professionale. L'Istituto convenuto negava la propria legittimazione passiva, deducendo che il ricorrente era stato esposto a rischio silicotico in relazione all'attività lavorativa prestata all'estero e non in Italia;
eccepiva altresì la nullità dell'atto introduttivo in quanto privo di specificazione in ordine alla lavorazione Приве svolta in Italia dalla quale sarebbe derivata la lamentata malattia professionale;
contestava comunque nel merito la fondatezza della domanda. Il Pretore, con sentenza n. 765/97, respingeva il ricorso in ragione del fatto che, da un lato, il OD niente aveva dedotto sulle lavorazioni svolte in Italia (manovale in impresa edile) quali possibili cause della denunciata tecnopatia, dall'altro, il OD era stato esposto a rischio di silicosi nel periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze di imprese francesi in Francia e per le quali, tuttavia, stante il principio di territorialità della legislazione sociale, non poteva essere richiesta la copertura assicurativa dell'INAIL. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione il OD, deducendo che, nel caso di specie, egli aveva prestato, nel settore edile, attività che, qualora non fossero state ingiustamente disattese le richieste di CTU , si sarebbero dimostrate fonte di esposizione a rischio silicotico. L'INAIL chiedeva il rigetto dell'appello. Ammessa ed espletata CTU in ordine all'accertamento della lamentata 3. tecnopatia, il Tribunale di Nuoro rigettava l'appello. Il Tribunale condivideva le conclusioni del CTU che il OD non era affetto da silicosi polmonare intesa ai sensi di legge né da broncopneumopatia professionale invalidante. Avverso detta sentenza il OD ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'Istituto intimato ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, denunziando violazione degli artt. 3, 66 ss! De 140 ss. del fruend D.P.R. n. 1124 del 1965, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; motivazione insufficiente ed inadeguata, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.; difetto di istruttoria anche documentale, con conseguente difetto di motivazione su punto decisivo della controversia e, con conseguente violazione degli artt. 421 e 213 c.p.c.; il tutto in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per mancato compiuto esame della relazione di consulenza tecnica di ufficio e dell'altra documentazione sanitaria prodotta in atti, nonché erroneità di detta consulenza, escludente la malattia professionale sulla base di una radiografia, non letta correttamente, smentita da altri radiogrammi presenti in atti, dai quali si evidenziano chiari segni di pneumoconiosi consistenti in micronodularità, come da "certificato" della dott. Pisanu datato 28.10.1993, concludente per una sindrome disventilatoria ostruttiva di grado marcato determinante conseguenze di carattere permanente invalidante quantificate intorno al 40%, e trovante conferma negli accertamenti della USL n. 77 e n. 3 Presidio Ospedaliero “C. 4 Zonchello" di Nuoro del 21.10.1993; difetto di indagine istruttoria relativamente agli atti e ai documenti prodotti in causa, fra cui la "relazione medica" dell'INAIL datata 11 aprile 1995, evidenziante la fondatezza della domanda del OD, per il lungo periodo (dal 1952 al 1969) di lavoro all'interno di miniere di carbone in Francia, non trascurabile fonte di rischio silicotigeno e con nodulazione all'esame radiografico, di cui non poteva essere esclusa la natura silicotica, e con un grave deficit ventilatorio misto con enfisema. () 131 n. Il ricorrente aggiunge che la CTU, pur avendo preso atto degli esami faule specialistici, non ne ha poi tenuto adeguatamente conto;
e tali vizi si estendono alla sentenza impugnata, per avere il Tribunale sic et simpliciter recepito detta CTU.; che la sentenza impugnata è carente di motivazione in ordine all'attività da ultimo espletata e per lungo tempo dal OD quale manovale edile, lavorazione la cui nocività a livello polmonare è presunta per legge;
richiama giurisprudenza della Cassazione in materia, evidenziando che l'Istituto non ha provato un diverso fattore patogeno rispetto alla lavorazione la cui nocività a livello polmonare è presunta per legge e ha anzi dedotto con la "relazione medica" le ragioni sanitarie della fondatezza della domanda del OD. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. -ma anche inInvero, nel giudizio in materia di invalidità pensionabile materia di accertamento di rendita da malattia professionale -, nel caso in cui il giudice del merito si basi, come nella specie, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinchè i lamentati errori e lacunc della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza 5 denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o 10 deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte -- o del consulente di parte Infatti, quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (Cass. 9 marzo 2001 n. 3519). Il Tribunale ha invero condiviso le conclusioni del CTU che il OD non era affetto da silicosi polmonare, né da broncopneumopatia professionale invalidante, in quanto attinte sulla base di esaustiva anamnesi lavorativa, fisiologica, familiare e patologica, sulla base dell'esame obiettivo del paziente ed alla luce della documentazione clinica e degli esami specialistici complementari (radiografia al torace e emogasalisi arteriosa), ed ha in particolare evidenziato che, secondo quanto affermato dal CTU, erano trascorsi oltre 25 anni dall'ultima esposizione "efficace" (lavoro in galleria), senza che fosse risultato dall'indagine radiologica alcun elemento di lesione pneumoconiotica (e sulla lettura della radiografia da parte del CTU il ricorrente, pur deducendo la possibilità di lettura con una tecnica specificamente indicata, non deduce, quanto meno espressamente, gli errori 7 in cui sarebbe incorso il CTU). Non ha pertanto pregio la doglianza del ricorrente secondo la quale la sentenza impugnata non avrebbe esaminato compiutamente la relazione peritale d'ufficio e tutta l'altra documentazione sanitaria prodotta in atti, -- 6 - perché il Tribunale fa espresso riferimento alla documentazione clinica ed 53 agli esami specialistici complementari (e specificamente alla radiografia del torace ed alla emogasanalisi). Lo stesso ricorrente peraltro osserva che il CTU ha preso atto degli esami specialistici, sia per quanto riguarda la radiografia del torace, sia per quanto riguarda le prove di funzionalità respiratoria (segni di enfisema polmonare, sindrome disventilatoria a prevalente componente ostruttiva), di tal che non vi è carenza di valutazione di detti esami, ma diversità di valutazione tra quella del consulente d'ufficio che ha escluso la - malattia professionale sulla base di dette risultanze e la valutazione della parte. Degli accertamenti condotti dalla USL 77 di Nuoro in data 21.10.1993 vi è nel ricorso solo un generico richiamo, e la censura pertanto non specifica. Per quanto riguarda il certificato della dr. Pisanu del 28.10.1993, le cui conclusioni sono indicate in precedenza nell'esposizione del motivo di ricorso, le micronodularità, evidenziate in altri radiogrammi, sono indicative, secondo la stessa, di chiari segni di pneumoconiosi, ma il CTU li ha ritenuti chiaramente insufficienti ai fini della dedotta malattia professionale, ed il giudice del merito ha condiviso tale valutazione con l'espresso richiamo alla documentazione sanitaria prodotta in atti. Per quanto concerne le conclusioni contenute nella "relazione medica" dell'INAIL dell'11 aprile 1995, indicata in ricorso, e riferentesi a lavorazioni svolte in Francia dal OD (quale minatore all'interno di miniere di carbone dal 1952 al 1969) - conclusioni disattese implicitamente dal Tribunale sulla base della CTU -, esse si limitano a non escludere che la nodulazione descritta nell'esame radiografico sia anche di natura silicotica;
alla stregua delle stesse pertanto il Tribunale ha evidentemente ritenuto che esse non fossero idonee ad 7 infirmare le motivate conclusioni del consulente d'ufficio. In ordine poi alle deduzioni del ricorrente relative all'espletamento di attività di manovale edile da parte del OD, rientrante nelle lavorazioni tabellate, e sul dedotto vizio di motivazione al riguardo della sentenza impugnata, si osserva l'irrilevanza di tali deduzioni, in quanto l'eventuale esposizione a rischio, peraltro genericamente indicata di lunga durata, non ha comportato alcuna malattia professionale, e segnatamente né silicosi polmonare né broncopneumopatia professionale invalidante, come accertato dal CTU nella predetta relazione, condivisa dal Tribunale per la congruità e la correttezza delle argomentazioni mediche in essa contenute. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non essendo il ricorso manifestamente infondato e temerario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'8 maggio 2003. Il Presidente (dr. Sergio Mattone) про Halder Il Consigliere estensore ✓ CANCELLIERE (dr.ponataFigurelli) Depo Citato in Cancelleria 3 TT 2003 Oggi, CANCELLIERE N O R - 8