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15 maggio 2008
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2 novembre 2012
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27 febbraio 2016
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Art. 104. Modalita' attuative di particolari obblighi 1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
4-bis. E' considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacita' tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attivita' relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneita' dell'impresa e' verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali. (14) ((28)) ------------ AGGIORNAMENTO (14)
La L. 1 ottobre 2012, n. 177 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 7, commi primo , secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 , che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e sono autorizzate a proseguire l'attivita' le imprese gia' operanti ai sensi delle medesime disposizioni." ------------- AGGIORNAMENTO (28)
La L. 1 ottobre 2012, n. 177 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo".
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
4-bis. E' considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacita' tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attivita' relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneita' dell'impresa e' verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali. (14) ((28)) ------------ AGGIORNAMENTO (14)
La L. 1 ottobre 2012, n. 177 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 7, commi primo , secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 , che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e sono autorizzate a proseguire l'attivita' le imprese gia' operanti ai sensi delle medesime disposizioni." ------------- AGGIORNAMENTO (28)
La L. 1 ottobre 2012, n. 177 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo".
Commentario • 1
- 1. Maternità ai tempi del covid 19 tra sicurezza e responsabilitàCarmina Valentino · https://www.diritto.it/ · 12 maggio 2020 · 0.9178676
L'Italia nel 2020, si è travata a combattere un virus sconosciuto, un qualcosa di così grande e immenso che ha messo la nostra nazione in ginocchio. Tante cose sono cambiate e tante ancora cambieranno, nulla sarà più come prima; il mondo si è fermato con l'emergenza Covid-19 e con lui anche una parte di noi. Mentre lottiamo contro il virus però, la vita vince nella maternità. Tante sono le speranze e le aspettative! Ma in questo periodo, come si dovrà comportare il corpo sanitario? Quali leggi dovranno rispettare? Come deve comportarsi il datore di lavoro nei confronti di una donna incinta e quali benefici può attribuire a costei? E' preferibile per le donne in attesa lo smart-working o …
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Giurisprudenza • 9
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/03/2018, n. 2815Provvedimento: […] - per quel che qui interessa, del DM n. 82/2015 che ha istituito l'Albo delle imprese specializzate, di cui all'art. 104, comma 4bis, d.lgs. 81/2008; […]Leggi di più...
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