Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 2
In tema di sanzioni amministrative, è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede che, se la legge in vigore nel momento in cui è stata commessa la violazione e quella posteriore sono diverse, si applichi quella più favorevole all'incolpato, atteso che non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo imposto al legislatore nel senso dell'applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella discrezionalità del medesimo, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minor rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina (cfr. Corte cost., ordd. nn. 140 e 501 del 2002).
La disciplina della caccia è riservata in via esclusiva alla potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia, sia pure "in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato" e "nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni" (art. 4, n. 3, dello Statuto speciale approvato con legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato, da ultimo, con legge cost. 31 gennaio 2001, n. 2), con la conseguenza che non è ipotizzabile l'applicazione di norme statali che non siano richiamate da altra norma di fonte regionale (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto inapplicabile, in tema di sanzioni amministrative per esercizio abusivo della caccia, l'art. 31, lett. d), della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, in luogo dell'art. 7 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 46).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2004, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI PA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà, n. 13, presso l'avv. Orlando Sivieri, che lo rappresenta e difende con all'avv. Romeo Bianchin del Foro di Pordenone in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA di PORDENONE, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Gonfalonieri n. 5, presso l'avv. Andrea Manzi che, unitamente all'avv. Vittorina Colò la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso;
e per proc. spec. Not. Bevilacqua del 19.3.03 n. 19562 di reg.;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 1067/00 dell'11 agosto 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 aprile 2003 dal relatore Dott. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, l'avv. Sivieri e l'avv. Cevolotto con delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
- che, con ricorso depositato il 27 settembre 1999 presso il Tribunale di Pordenone, il signor ME AP proponeva opposizione avverso l'ordinanza n.1375 dell'8 luglio 2000, con la quale il Presidente della Provincia gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 250.000, a titolo di sanzione amministrativa, per avere, il 18 novembre 1998, esercitato la caccia in una riserva consorziale (PN 3), pur essendo sprovvisto del relativo permesso di accesso e a una distanza dalle strade carrozzabili inferiore a quella (50 metri) prescritta, in violazione, rispettivamente, dell'art. 7, legge Regione Friuli Venezia Giulia 3 settembre 1984, n, 7, e dall'art. 21, lett. e), legge statale 11 febbraio 1992, n, 157;
- che l'opponente negava che ricorressero gli estremi delle infrazioni contestate deducendo preliminarmente che l'art. 7 della legge regionale era stato abrogato ed, inoltre:
- che l'art. 7 della legge regionale, sanziona l'esercizio di caccia "abusivo", fattispecie nella specie non rawisabile, essendo egli in possesso della licenza di caccia e del permesso di accesso ad una riserva (PN 4), contigua a quella (PN 3) indicata nel verbale di accertamento;
- che non si era reso conto di essere penetrato in detta riserva, anche perché i suoi erano di recente più volte modificati ed erano comunque segnalati in modo insufficiente;
- che, in ogni caso, se sconfinamento vi era stato, esso era stato minimo e ricorrevano, pertanto, nella specie gli estremi (non dell'illecito previsto dall'art. 7 della citata legge regionale n. 7/84, ma) di quello, previsto e sanzionato meno gravemente dall'art. 31, lett. d), legge statale n. 157/92;
- che, infine, le distanza regolamentari dalle strade carrozzabili erano state rispettate;
- che il Tribunale rigettava l'opposizione, osservando:
- che le norme in tema di sanzioni amministrative, anche se più favorevoli, sono inapplicabili ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore e che non poteva quindi tenersi conto della sopravvenuta abrogazione deil'art. 7 della legge regionale;
- che i fatti contestati erano stati provati, tenuto conto che costituisce esercizio venatorio anche "il semplice vagare o soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla" (art. 13, legge 157/92);
- che dalla documentazione prodotta dalla Provincia risultava che nella zona nella quale l'opponente era stato sorpreso a cacciar i confini "per anni" non erano stati mai cambiati e che la tabellazione esistente era "sufficientemente atta" a evidenziare i conlini della riserva PN 3;
- che il ricorrente chiede la cassazione di tale sentenza con tre motivi di ricorso illustrati con memoria;
- che la Provincia resiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il dubbio, prospettato con il pruno motivo in riferimento all'art. 3 Cost, che l'art. 1, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 sia costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in tema di sanzioni amministrative, non prevede che, se la legge in vigore nel momento in cui è stata commessa la violazione e quella posteriore sono diverse, si applichi quella più favorevole all'incolpato, è manifestamente infondato, come rilevato dal Giudice delle leggi, ponendo in evidenza:
- in linea generale, che non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo imposto al legislatore nel senso dell'applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minor rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina;
- con riferimento alla materia in esame, che non può ritenersi irragionevole che, in riferimento a particolari tipologie di illeciti amministrativi, il legislatore abbia che la Provincia resiste. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il dubbio, prospettato con il primo motivo in riferimento all'ari. 3 Cost., che l'art. 1, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 sia costituzionalmente illegittimo nella partetui tema di sanzioni amministrative, non prevede che, se la legge in vigore nel momento in cui è stata commessa la violazione e quella posteriore sono diverse, si applichi quella più favorevole all'incolpato, è manifestamente infondato, come rilevato dal Giudice delle leggi, ponendo in evidenza:
- in linea generale, che non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo imposto al legislatore nel senso dell'applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del Umite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minor rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina;
- con riferimento alla materia in esame, che non può ritenersi irragionevole che, in riferimento a particolari tipologie di illeciti amministrativi, il legislatore abbia optato per l'introduzione di una disciplina di maggior favore per l'autore della trasgressione, senza che, trasformando l'eccezione in regola, dette scelte debbano essere generaUzzate e poste come disposizioni di principio (C. Cost. ord. 24 aprile 2002, n. 140; 28 novembre 2002, n. 501);
- che con il secondo motivo, il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3, legge 24 novembre 1931, n. 689, in relazione dell'art. 45, r.d. 5 giugno 1939, n. 1016; nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per non aver considerato:
- che la zona in cui, il 18 novembre 1998, era stata accertata la sua presenza, era ricompresa, in precedenza, nella Riserva PN 4, per la quale era munito di regolare permesso di accesso;
- che di tale mutamento territoriale, non evidenziato neppure sul documento ufficiale della Riserva, non era stato informato;
- che il confine con la riserva PN 3 non era segnalato con modalità conformi a quelle stabilite dall'art. 45, del r.d. 1016/39;
alla potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia, sia pure "in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giurì dico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi intemazionali dello Stato" e "nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni" (art. 4, n. 3, dello Statuto approvato con legge cost. 31 gennaio 1963, n.l, così come modificato, da ultimo, con legge cost. 31 gennaio 2001, n. 2) e non è quindi ipotizzatale che possa farsi riferimento a norme statali che, come nel caso di specie, non siano richiamate da altra norma di fonte regionale;
- che il ricorso deve essere.quindi respinto in ogni sua parte;
- che le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della resistente, liquidate in complessivi euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), di cui 380,00 (trecentottotanta/00) per onorari, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004