Sentenza 15 ottobre 2008
Massime • 1
L'accettazione della remissione di querela, che non necessita di autorizzazione del giudice tutelare perchè non è atto di straordinaria amministrazione, si può sostanziare anche soltanto nel mancato rifiuto da parte del querelato e, in tal caso, ove l'accettante sia inabilitato, deve presumersi che abbia agito con l'avallo del curatore non dissenziente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2008, n. 43414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43414 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/10/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 3721
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 21460/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC ZI, nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 2-4-08 dal Giudice di pace di Ventimiglia.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 2-4-08 il Giudice di pace di Ventimiglia dichiarava non doversi procedere nei confronti di IO ZI - imputato ex art. 594 c.p. di ingiuria nei confronti di BA SI per averle detto "bastarda e figlia di puttana" - per intervenuta remissione di querela e relativa accettazione;
poneva le spese a carico del querelato.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi.
1 - Violazione di legge in quanto il IO era inabilitato, per cui egli non poteva accettare la remissione della querela senza l'avallo della curatrice, rimanendo di conseguenza l'avvenuta accettazione priva di efficacia.
2 - Violazione di legge poiché, dovendo le spese processuali (tra le quali, quelle relativa alla perizia volta ad accertare la capacità dell'imputato di intendere e volere nonché di stare in giudizio) rimanere a carico del querelato, era necessario l'intervento del curatore ed altresì del giudice tutelare.
Procedendo in ordine logico la Corte osserva.
Infondato è il rilievo circa l'omesso interpello del giudice tutelare.
L'accettazione della remissione della querela non costituisce un atto di straordinaria amministrazione e pertanto può avvenire senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
invero trattasi di atto volto ad evitare un giudizio che può risolversi negativamente per l'imputato inabilitato, con conseguenti ulteriori spese.
Con riferimento all'assistenza della curatrice è opportuno considerare che tale intervento si modella necessariamente in relazione all'atto a cui si riferisce. Pertanto, poiché per l'efficacia giuridica della remissione della querela non è indispensabile l'accettazione del querelato, posto che l'art. 155 c.p., comma 1 richiede unicamente che non vi sia rifiuto della remissione, in forma espressa o tacita (Cass. 17-3-86 n. 7568 Rv. 173409), deve del pari ritenersi che, in mancanza di manifestazione contraria del curatore, l'accettante inabilitato abbia agito con l'avallo del medesimo. In conclusione s'impone il rigetto del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2008