Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/05/2002, n. 7609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7609 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
ее de ориё k 6 OGGETTO: E 8 9 N PUBBLICA ITALIANA0 7.6 0 9 / 0 2 Imposte dirette/Irpeg ed Ilor/ 1 O / Interessi su crediti d'imposta/ I 4 Z regime del DPR / 5 A A 6 . I 97/73/natura 2 R N R uridica/interessi T . - ompensativi/tassabilità/esclu S A R I . B T sione/ragioni P G . U E D B R L I A E . A R D B T D A I A S T I E N 1 T R E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 N S E 1 E I T . S A A N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 015032/1997 Cron. 21225 Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.18.10.2001 Dott. Pasquale Reale Presidente Dott. Enrico Papa Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere rel. E N O I E Z Dott. Aldo Ceccherini Consigliere A L S I S A V I C Dott. Antonio Merone Consigliere I C D A E M ha pronunciato la seguente E - N R P 5 O U S I 2 E P T 8 R M Sentenza O 0 A C C 8 Sul ricorso proposto da : . N Amministrazione delle Finanze dello Stato,in persona del Ministro in carica, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliata ricorrente
Contro
Banca Brignone spa,incorporante della Banca Rosemberg Colorni Co spa,in persona del legale rappresentante pro pore dr. A.Brignone,rappresentata e difesa per procura speciale a litem in atti 3 2 0 2 dall'avv.Silvia Pansieri del foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Rita Gradara, via Sardegna n.40 intimata,resistente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.63/20/97 depositata in data 19.03.1997 Udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Udita per la Banca intimata l'avv. S. Pansieri;
Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele,che ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo Il II° Ufficio delle II.DD. di Milano,con avviso di accertamento notificato in data 30.11.1989, rettificava il reddito imponibile ai fini IRPEG ed ILOR dichiarato per l'anno 1983 dalla Banca Brignone spa( ex Banca Rosemberg Colorni & Co.spa). Il ricorso proposto dall'Istituto avverso tale accertamento veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Milano con decisione n.438/01/91,con la quale venivano annullate diverse riprese a tassazione ad eccezione di quelle attinenti alla non deducibilità degli “interessi attivi maturati su crediti d'imposta" e di “spese varie non identificabili”. La decisione veniva impugnata da entrambe le parti. All'esito del relativo giudizio la Commissione Tributaria della Lombardia,con sentenza n. 63/20/97 depositata il 19.3.1997, accoglieva in parte l'appello della Banca Brignone, ritenendo corretta l'omessa contabilizzazione degli interessi attivi maturati su crediti d'imposta( per complessive £.53.959.000),attesa la loro natura compensativa e la loro non tassabilità né come redditi di impresa e neppure come redditi di capitale. La CTR rigettava invece l'appello dell'Ufficio, anche per quel che concerne il recupero a tassazione della posta omaggi indeducibili" per £. 39.502.000,ritenendone la deducibilità trattandosi di costi documentati e caratterizzati dai necessari requisiti della inerenza e congruità. Ricorre per cassazione l'Amministrazione delle Finanze dello Stato,con due mezzi di gravame. р Nell'interesse dell'Istituto Bancario intimato è stata svolta attività difensiva in sede di discussione del ricorso. Motivi della decisione Con un primo motivo si deduce violazione degli artt. 41,44,52,74 e 80 DPR 597/73 quanto alla affermata non imponibilità degli interessi su crediti d'imposta. La ricorrente ne sostiene la tassabilità, in primo luogo non potendosi tali interessi ritenere di natura compensativa e comunque dovendosi gli stessi ricondurre a reddito d'impresa,quali elementi positivi di detto reddito concorrenti alla formazione dell'utile ( o della perdita) di esercizio. La censura è priva di fondamento. Invero,l'orientamento di questa Corte che il Collegio pienamente condivide e che ritiene di ribadire in quanto non sono prospettati argomenti nuovi e decisivi in senso contrario è ormai consolidato nel senso che nel vigore del DPR 29.9.1973 n.597 gli interessi maturati sui crediti d'imposta vantati dal contribuente nei confronti dell'A.F. non vanno inclusi nel reddito imponibile,attesa la loro natura meramente compensativa e quindi la loro non qualificabilità - pur quando( come nella specie) il contribuente sia un Istituto di credito come redditi di capitale,e neppure d'impresa(ex - plurimis, Cass. 9510/1999; 12318/1995;7091/1990). Vero è che l'art.56 comma terzo del DPR 917/86 ha introdotto in materia di redditi d'impresa il diverso principio della tassabilità degli interessi di qualsiasi natura specificando che gli stessi concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nel relativo esercizio;
e che tale innovazione opera retroattivamente per i periodi d'imposta precedenti in virtù di quanto previsto dall'art.36 DPR 42/1988. Tuttavia,l'applicazione retroattiva della nuova disciplina per esplicito disposto normativo art.36 DPR 42/1988 cit.- è subordinata alla presentazione di dichiarazione ad essa conforme ( per quanto in questa sede rileva alla disciplina dell'art.56 comma terzo DPR 918/1986). Nella specie i Giudici di appello hanno escluso tale circostanza, rilevando che l'Istituto di credito ricorrente non ha assoggettato a tassazione gli interessi in questione. Alla stregua di quanto precede deve dunque concludersi che le dedotte violazioni di legge non sussistono. Con un secondo motivo,la ricorrente Amministrazione deduce violazione dell'art.60 DPR 597/73 e falsa applicazione dell'art.74 stesso DPR, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo,quanto alla ritenuta deducibilità di omaggi per la somma( £.39.502.000) suindicata. Si contesta,in particolare, il convincimento dei Giudici di appello che si tratti di costi inerenti, osservandosi che le relative erogazioni liberali sono deducibili soltanto se effettuati in favore dei soggetti indicati dall'art.60 cit. e che le erogazioni in tanto possono ritenersi congrue in quanto contenute nei limiti percentuali fissati dalla norma. - che, nonostante la dedotta violazione di legge, investe in La censura realtà la sentenza sotto un profilo di stretto merito - si appalesa, così come è formulata, del tutto generica e pertanto inammissibile. E N 6 O 8 I 9 A 5 Z 1 I / . A R 4 R N / A 6 T - 2 S T I B . U .R G . B E L .P I L R D A R . T L A E B D D A T I E A S T 1 I N 3 E N R 1 S E E S . I T E A N A M Invero, dalla stessa non è dato ricavare lo specifico errore nel quale sarebbero caduti i Giudici di appello quanto alla individuazione dei soggetti beneficiari degli “omaggi” ed altresì in qual modo sarebbe configurabile l'inosservanza dei limiti di deducibilità fissati dall'art.60 DPR 597/1973. Di conseguenza,neppure può essere esercitato un serio controllo in ordine al dedotto vizio motivazionale. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese del giudizio si ravvisano giusti motivi per dichiararne la compensazione.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 ottobre 2001 Il Consigliere estensore 118 Il Presidente امولا 18 Nor IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIAMAG. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Pattista