Articolo 9 della Legge 19 novembre 1990, n. 341
Articolo 8Articolo 10
Versione
8 dicembre 1990
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Versione
18 maggio 1997
Art. 9. Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione 1. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 )) .
2. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 )) .
3. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127 )) .
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi (( universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda )) una limitazione nelle iscrizioni.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attivita' professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso.
Entrata in vigore il 18 maggio 1997
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