Sentenza 31 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11381 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA V HOME SPEL POPOLO TRAILIANA IN 1 1 381/02 DILA CORTE SUPREMA DI CAS ZIONE Oggetto responsabi- lità SEZIONE TERZA CIVILE vile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: .N 2542/99 FIDUCCIA Presidente Dott. Gaetano 23863/99 Consigliere Dott. Ernesto Cron. 28989 Dott. Michele VAR Consigliere Consigliere Rep. 2979 Dott. Michele LO PIANO FINOCCHIARO Cons. Relatore Ud. 16/02/02 Dott. Mario ha pronunciato la seguente: S ENT EN ZA sul ricorso (22542/99 R.G.) proposto da: D'IO MA, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tritone n. 91, presso l'avv. Giammaria Camici, che la difende unitamente all'avv. Pietro Pecorini, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. La Fiduciaria Assicurazioni s.p.a.; per diritti € 3.10 31 LUG. 2002 IN PA il IL CANCELLIERE intimati nonché sul ricorso (23863/99 R.G.) proposto da: La Fiduciaria Assicurazioni Assicurazioni s.p.a., in " persona del legale rappresentante Giuseppe Ferrentino, 921 elettivamente domiciliato in Roma, via Muzio Clementi n. 18, presso l'avv. Giuseppe Prudenzano, che lo difen- de anche disgiuntamente all'avv. Silvia Bevilacqua, giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale -
contro
D'IO MA;
IN PA intimati avverso la sentenza della Corte d'appello di Fiorenze 24 marzo 1999 (R.G. n. 383/99 del 2 febbraio 1381/91). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2002 dal Relatore Cons. Mario FI- nocchiaro;
Uditi gli avv. G. Camici e G. Prudenzano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 7 luglio 1988 D'IO MA conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Firenze, RI NI PA nonché la compagnia assicuratrice la Fiducia- ria s.p.a., chiedendone la condanna, il solido, al ri- 2 sarcimento dei danni subiti in conseguenza di un inci- dente stradale verificatosi in Firenze il 18 febbraio 1988, allorché essa concludente mentre attraversava via Maragliano sulle strisce pedonali e con luce semaforica verde era stata investita dalla Fiat Ritmo del MARIOT- TINI che si immetteva da via Doni. la compa- Costituitasi in giudizio esclusivamente contestando la responsabilità del gnia assicuratrice, proprio assicurato e l'eccessività del risarcimento ri- chiesto, il giudice adito, svoltasi l'istruttoria del caso con sentenza 21 giugno 1991 condannava i convenu- ti, in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di lire 107.817.000 oltre interessi. Gravata tale pronunzia in via principale dalla La Fiduciaria s.p.a. e in via incidentale dalla D'AMBRO- SIO, la corte di appello di Firenze, in contumacia del IN con sentenza 2 febbraio - 24 marzo 1999, co- si provvedeva: riduce a lire 30 milioni, comprensive di rivalutazione e interessi sino a oggi la somma dovuta dalla s.p.a. La Fiduciaria alla D'IO а titolo di danno patrimoniale da invalidità permanente (contro una liquidazione, operata dal primo giudice, di lire 55.515.000 oltre interessi legali sulla somma rivaluta- ta dalla cessazione della temporanea); conferma nel re- sto la decisione impugnata. 3 Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 24 settembre 1999, ha proposto ricorso, affidato a un unico complesso, motivo, illustrato da memoria, D'IO MA, con atto notificato il 23 novembre 1999. Resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un motivo, la Fiduciaria Assicurazioni s.p.a. D'IO MA resiste con contoricorso al ricor- so incidentale. Non ha svolto attività difensiva in questa sede MA- RIOTTINI PA. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Come osservato in parte espositiva, i giudici di primo grado avevano quantificato il lucro cessante da invalidità permanente spettante alla danneggiata D'IO in esito al sinistro per cui è controversia in lire 55.515.000 oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla cessazione della temporanea. Diversamente, i giudici di appello, hanno quantifi- cato tale voce di danno nella minore somma complessiva di 30 milioni, comprensiva di rivalutazione e interessi ad oggi.
3. Sia la ricorrente principale, sia quella inci- dentale censurano (sotto opposti profili) tale statui- zione denunziando, rispettivamente, la prima «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 I. 5 c.p.c.>>, la seconda omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e, comunque, violazione о falsa applicazione di una norma di diritto».
4. I due motivi, intimamente connessi e da esamina- sono entrambi manifestamente infon- re congiuntamente, dati e da rigettare. 4. 1. In primis si evidenzia la inammissibilità, sotto diversi, concorrenti, profili, del ricorso inci- dentale, nella parte in cui si deduce violazione falsa applicazione di una norma di diritto». 4. 1. 1. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 366 c.p.c. «il ricorso [per cassazione] deve contenere, a pena di inammissibilità 3) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano>>>. Nella specie pur denunziando la ricorrente inciden- tale, sia nella intestazione del motivo, sia nella par- te espositiva di questa «violazione o falsa applicazio- 5 ne di una norma di diritto», la stessa omette totalmen- te di indicare quale sia detta norma di legge che i giudici del merito avrebbero violato o malamente appli- cato (né questa è, in qualche modo, ricavabile, per im- plicito in relazione alle. censure mosse) così non po- nendo questa Corte in grado di adempiere alla propria funzione istituzionale. 4. 1. 2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva che quando nel ricorso per cassazione si denun- ziandosi violazione e falsa applicazione della legge, è onere della parte ricorrente, da un lato, indicare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza grava- ta che si assumono in contrasto con le disposizioni violate con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dall'altro precisare quale sia la correttadottrina lettura» delle dette disposizioni normative (cfr., ad esempio, Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- са non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si 6 ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si Osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente, oltre ad omettere di indicare quale sia la norma di legge violata», tralascia, altresì, sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, della disposizione, sia di precisare quali siano i motivi per cui la stessa non possa essere ac- cettata, sia, infine, quale sia la «corretta»> interpre- tazione di tale normą In realtà parte ricorrente, lungi censurare 1'interpretazione che il giudice del merito ha dato della ricordata disposizion£, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente pertanto che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 4. 1. 3. Né ancora, concludendo sul punto, può af- fermarsi che la norma di diritto>>> violata о di cui avrebbe dato una falsa applicazione il giudice di meri- to è l'insegnamento contenuto in Cass. 16 aprile 1996, n. 3563, la cui massima è trascritta in ricorso. 7 I precedenti di questa Corte, infatti, non costi - tuiscono norme di diritto>> la cui inosservanza sia censurabile in sede di legittimità sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. Il tutto, ovviamente, a prescindere dal considerare che nella specie i giudici del merito lungi dal disat- tendere i principi di diritto enunciati dalla ricordata pronunzia, si sono puntualmente attenuti a questi. Nella specie, infatti, i giudici del merito, ben lungi dall'affermare che in caso di lesioni personali il danno patrimoniale è necessariamente sussistente, hanno fatto applicazione di un principio totalmente di- verso, indicando analiticamente ben tre, concorrenti, circostanze idonee a dimostrare l'esistenza, nel caso concreto, di un danno patrimoniale. Tali circostanze sono puntualmente a analiticamente descritte alle pagine 7 - 8 della sentenza gravata e giustificano specie considerato che in alcun modo so- no contestate dalla difesa della ricorrente incidenta- le, per cui devono ritenersi pacifiche e incontroverse la conclusione raggiunta sul punto relativo ai danni patrimoniali da invalidità permanente dai giudici del merito. 4. 2. Sempre in limine, si evidenzia la palese inammissibilità, altresì, della seconda parte del ri- 0 0 8 corso principale, che con la quale la D'IO, cen- sura, in particolare, la sentenza gravata nella parte in cui questa non ha dato ingresso a una nuova consu- lenza tecnica d'ufficio, relativamente alle lesioni ri- portate dal sinistro da essa concludente e agli aggra- vamenti verificatisi, successivamente alla già disposta rinnovazione dell'originaria consulenza. Si osserva, infatti, che i giudici del merito hanno ampiamente e logicamente motivato le ragioni in forza delle quali hanno escluso che dovesse o potesse dispor- si una nuova consulenza tecnica sulla persona della D'IO (cfr., al riguardo pagg. 4 - 6 della senten- za gravata). Al riguardo, la ricorrente principale non solo si astiene dal denunciare errori di diritto, o di logica, presenti nella motivazione della sentenza gravata, nel - la parte de qua, ma - totalmente prescindendo da questa ripropone, inammissibilmente, e contra legem, attesi quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità che non è un giudizio di merito di terzo grado, la pro- pria, diversa valutazione di quelle stesse circostanze già considerate dal giudice del merito e da questo di- sattese. 4. 3. Come anticipato, sia la ricorrente principa- le, sia quella incidentale, nel censurare la sentenza 9 gravata nella parte in cui ha quantificato in lire 30 milioni comprensive di rivalutazione e interessi il lu- cro cessante da invalidità permanente, lamentano, nella intestazione del motivo, «omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.». Nessuno dei due ricorsi, peraltro, coglie nel se- gno. 4. 3. 1. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulte- riormente ribadirsi (e da cui totalmente prescindono sia la ricorrente principale che quella incidentale) il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria mo- tivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quan- do nel ragionamento del giudice di merito sia riscon- trabile il mancato o insufficiente esame di punti deci- sivi della controversia, prospettati dalle parti o ri- levabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico po- sto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove 10 dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno о all'altro mezzo di prova (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass., 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass., 22 dicembre 1997, n. 12960). - infatti contrariamente a quan- L'art. 360, n. 5 to suppongono le ricorrenti non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare auto- nomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiu- ti dal giudice del merito, cui riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già 11 quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, spe- cie in motivazione) . Ribadito, ancora, che il ricorso per cassazione con il quale si facciano valere vizi di motivazione della 5 c.p.c.sentenza impugnata a norma dell'art. 360 11. deve contenere, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 366 n. 4 dello stesso codice, la precisa indi- cazione o delle lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità, consistenti nell'attri- buire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune ° ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompati- bilità razionale degli argomenti usati e l'insanabile contrasto degli stessi e che non può, peraltro, con un tale motivo, farsi valere la non rispondenza della ri- costruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte e, in particolare, non può proporsi un preteso migliore e più appagante coordina- mento dei molteplici dati acquisiti (recentemente, in termini, cfr., ad esempio, Cass. 20 febbraio 2002, n. 2442, specie in motivazione) è palese, come anticipato, 12 che né il ricorso principale né quello incidentale pos- sono trovare accoglimento. 4. 3. 2. La ricorrente principale, in particolare censura la sentenza gravata perché riducendo «sic et sempliciter il danno patrimoniale a lire 30 milioni»>, ha portato evidenti scompensi sull'intera pronuncia di primo grado», assumendo che «se il criterio di liquida- zione del danno patrimoniale è cambiato, è cambiato nel frattempo anche quello di liquidazione del danno biolo- gico .. così come sono cambiate rispetto alla data del- la pronuncia le c.d. tabelle per la quantificazione del diritto al risarcimento». È errato sostenere, si legge ancora nel ricorso, che non si sia verificata riduzione della capacità pro- duttiva per il solo fatto che la lesa dopo il sinistro ha ripreso, seppure dopo un lunghissimo periodo di con- valescenza la propria attività lavorativa». «Il divario abnorme tra riduzione della integrità psicofisica e in esistenza ritenuta in appello di un danno alla capacità produttiva rappresenta una grossa incongruità sul piano logico, che non può essere giu- stificata con la più moderna teoria medico legale alla quale la s.p.a. Fiduciaria Assicurazione pare fare ri- ferimento». 13 4. 3. 3. Gli assunti sopra riassunti, al pari di tutti gli altri sviluppati nel motivo, non sempre di agevole comprensione, non possono trovare accoglimento, come anticipato. Infatti: tutte le considerazioni svolte nella parte espo- sitiva del motivo prescindono totalmente da quello che è il contenuto della sentenza gravata e dalla sua moti- vazione e sono, pertanto, sotto tale profilo, manife- stamente inammissibili, non esistendo alcuna correla zione concreta tra la parte motiva della sentenza impu- gnata il ricorso ora in esame;
i giudici del merito, lungi dal ridurre «sic et sempliciter il danno patrimoniale a lire 30 milioni»>, in assenza di qualsiasi motivazione, hanno adeguatamen- te e congruamente giustificato la conclusione raggiun- ta, sulla base di una serie di argomenti, di diritto e di fatto, in alcun modo contestati, dalla ricorrente principale, per cui può ritenersi al momento paci-- fico che gli esiti invalidanti riscontrati sono tali da non produrre contrazione del reddito futuro della D'IO e da non influire negativamente su eventuali progressioni di carriera nell'ambito della attività svolta dalla stessa;
14 come osservato sopra, i giudici di appello hanno ridotto» (non escluso, come pure in più parti del ri- corso si adombra) il danno da invalidità permanente perché le prove raccolte in causa erano tali da giusti- ficare esclusivamente una liquidazione, equitativa, di tale voce di danno, senza fare alcun riferimento ad al- cuna moderna teorie medico legale» genericamente men- zionata nel motivo;
essendo stata attribuita, dai giudici di secondo grado, una minore somma a titolo di danno patrimoniale per invalidità permanente in relazione alle obiettive risultanze di causa, e non per essere «cambiato il cri- terio di liquidazione del danno patrimoniale», è palese che non è in alcun modo conferente, al fine del decide- re, quanto [in modo assolutamente apodittico e in as - senza di qualsiasi motivazione] si afferma in ricorso in ordine alla circostanza che sarebbero, medio tempo- re, mutati anche i criteri di liquidazione del danno biologico non le c.d. tabelle per la sua quantificazio- ne;
né, ancora, può affermarsi che privo di senso quindi, contraddittorio rivedere i criteri di li- er - quidazione di una sola voce di danno>>, atteso che l'autonomia delle singole componenti del danno impone al giudice di valutare separatamente ciascuna di essa, 15 senza che sussista alcun obbligo per il giudice, allor- ché - per qualsiasi motivo riduce o esclude una voce, incrementare proporzionalmente le altre voci;
in buona sostanza tutte le considerazioni svolte in ricorso sulla questione specifica lungi dal porsi come specifiche censure alla sentenza gravata, rilevan- ti sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., sono volte, inammissibilmente, e contra legem, a solle- citare unicamente una diversa valutazione, da parte di questa Corte regolatrice, delle risultanze di causa, nuova valutazione vietata in sede di legittimità, come sopra evidenziato. 4. 3. 4. Analoghe considerazioni devono svolgersi quanto al ricorso incidentale. Contrariamente a quanto apoditticamente si assume nel motivo, infatti, non corrisponde affatto al vero che i giudici del merito dopo avere affermato «che non vi è prova che gli esiti invalidanti riscontrati possa- no produrre una contrazione del reddito futuro della D'IO o possano influire negativamente su eventua- li progressioni di carriera nell'ambito dell'attività da lei svolta», abbiano «inopinatamente>> e, quindi, contraddittoriamente e senza alcuna motivazione al ri- guardo, riconosciuto «un certo danno patrimoniale» alla D'IO. 16 I detti giudici, infatti, sono pervenuti alla con- clusione criticata dalla ricorrente incidentale solo dopo avere analiticamente esposto le ragioni per cui è stato riconosciuto un danno patrimoniale in favore del- la D'IO. I detti giudici hanno infatti evidenziato: a) «la maggior usura dell'apparato locomotorio do- vuta ai detti postumi, concorrenti con le preesistente poliomelitiche, determinerà presumibilmente una antici- pazione del collocamento a riposo della D'IO»> [la quale pertanto, verrà, in concreto, a godere, comples- sivamente, di un reddito inferiore di quello che avreb- be goduto in assenza del sinistro, venendo a porre ter- mine alla propria attività lavorativa ante tempus]; b) medesimi postumi incidono negativamente sulle possibilità di lavori alternativi futuri»>; c) «essi [postumi] rendono maggiormente gravoso e difficoltoso il raggiungimento del posto di lavoro [e] comporteranno con ogni probabilità maggior spese future per messi di trasporto (ai quali l'attrice fa già ri- Corso come da ricevute in atti) >>. 4. 3. 5. Pacifico quanto sopra è di palmare eviden- da un lato, che la sentenza gravata non presenta za, affatto quella carenza di motivazione denunziata, né sussiste una qualche contraddittorietà tra le varie sue 17 parti, dall'altro, che anche la ricorrente incidentale lungi dal prospettare censure rilevanti sotto il profi- lo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., sollecita - con- tra legem e in violazione dei principi generali in tema di giudizio di cassazione una nuova valutazione delle risultanze di causa, preclusa in questa sede.
5. Entrambi i ricorsi, in conclusione, risultati totalmente infondati, devono rigettarsi. Atteso l'esito del giudizio, sussistono giusti mo- tivi onde disporre, tra le parti costituite, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di legit- timità. CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia
P.Q.M.
delle Entrate di Roma 2 i 23.1.2012 serie 4 al n. versate € 13276 3631 La Corte, --------- apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa, tra le parti costituite, le spese di que- 100T 129,11 sto giudizio di legittimità. 486T 51,65 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 180,76 la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 8069 12,00 6 1927 giorno 16 aprile 2002. il Consigliere relatore est. а т efix fem il Presidente Rañan Fidución Depositata in Cancelleria Oggi, 31.27.07 IL CANCEL MERE C1 Dott.ssa MA Aiello IL CANCELLIE Dott.ssa MA AielloMarja 18