Articolo 13 del Regio decreto-legislativo 31 maggio 1946, n. 511
Articolo 12Articolo 14
Versione
7 luglio 1946
Art. 13. (Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro)

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza, su tutti gli uffici giudiziari, su tutti i giudici e su tutti i magistrati del pubblico ministero.
Entrata in vigore il 7 luglio 1946
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