CASS
Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 09/05/2023, n. 19557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19557 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO UN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 19557 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di LL NO in ordine al reato di cui all'art. 76 d.p.r. n. 445 del 2000 in relazione a false dichiarazioni l'ultima delle quali resa il 22 settembre 2014; 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, eccependo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza impugnata. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). 3.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata: - l'ultimo (in ordine cronologico) dei fatti in contestazione si è consumato il 22 settembre 2014; - il termine prescrizionale massimo pari ad anni sette e mesi sei, è decorso il 25 maggio 2022 (un giorno prima della pronuncia della sentenza impugnata), tenuto conto di 64 giorni di sospensione c.d. Covid collegati al rinvio dell'udienza del 6 maggio 2020 (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep, 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02, Rv 280432 - 03). 3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 27/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 19557 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di LL NO in ordine al reato di cui all'art. 76 d.p.r. n. 445 del 2000 in relazione a false dichiarazioni l'ultima delle quali resa il 22 settembre 2014; 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, eccependo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza impugnata. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). 3.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata: - l'ultimo (in ordine cronologico) dei fatti in contestazione si è consumato il 22 settembre 2014; - il termine prescrizionale massimo pari ad anni sette e mesi sei, è decorso il 25 maggio 2022 (un giorno prima della pronuncia della sentenza impugnata), tenuto conto di 64 giorni di sospensione c.d. Covid collegati al rinvio dell'udienza del 6 maggio 2020 (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep, 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02, Rv 280432 - 03). 3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 27/04/2023