CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/08/2023, n. 33893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33893 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE UN CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avvocato CURATOLA ANTONINO del foro di REGGIO CALABRIA,in difesa di NE UN CE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e) Penale Sent. Sez. 4 Num. 33893 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 29 giugno 2023, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania del 25 novembre 2021, con cui AN RU EO è stato condannato, in esito al rito abbreviato, in ordine al reato di cui all'art. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Catania il 28 maggio 2021, alla pena di anni 6 di reclusione e euro 26.000 di multa. EO era stato arrestato in flagranza, dopo essere stato trovato, poco dopo essere sbarcato in Sicilia dal traghetto, in possesso di otto panetti contetti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di 9,480 chilogrammi, pari a 42.880 dosi medie singole, occultati a bordo della sua auto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90. Il difensore rileva che per potersi applicare una circostanza aggravante è necessario che il fatto concreto abbia disvelato una offesa maggiore rispetto all'offesa prevista dalla norma incriminatrice. Al riguardo le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 17 del 2000, Primavera, hanno specificato che nella applicazione della circostanza aggravante in questione il giudice deve valutare in concreto la possibilità di incremento della consumazione della sostanza stupefacente a causa della condotta tenuta dal soggetto con riferimento al luogo specifico in cui si "proietta" la distribuzione di detta sostanza. Le Sezioni Unite n.36258/2012 hanno poi precisato 3,- l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, espresso in milligrammi (valore soglia) per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata: tale ultima sentenza, peraltro, nella parte motiva ha dato atto di volersi porre in continuità con i principi espressi dalla Sentenza Primavera per cui l'aggravante sarà configurabile tutte le volte in cui il quantitativo, pur non raggiungendo valori massimi, consenta tuttavia di determinare una notevole impennata nei consumi, raggiungendo un numero cospicuo di sub fornitori, prima, e una folta massa di consumatori finali, infine. Anche le più recenti 2 Sezioni Unite, dunque, danno rilievo, in omaggio al principio di offensività, al luogo specifico in cui la sostanza verrà immessa. Nel caso di specie EO era a conoscenza solo della regione di destinazione della droga, la Sicilia, ma non anche più nello specifico, della zona in cui la sostanza stupefacente avrebbe dovuto essere smerciata. In subordine, il ricorrente chiede che venga rimessa al vaglio della Corte Costituzionale la questione della illegittimità dell'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 per contrarietà agli artt. 25 e 117 della Costituzione, quest'ultimo con riferimento all'art. 7 della CEDU. Sostiene che la norma in questione prevede una circostanza aggravante ab origine imprecisa e che i tentativi della giurisprudenza di attribuirgli, ex post, un contenuto predeterminato sarebbero infruttuosi. Il concetto di ingente quantità sarebbe di per sé sfuggente, in quanto non consentirebbe di individuare ex ante la soglia oltre la quale l'aggravante risulta integrata, né sarebbe vero, alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115 del 2018 ( c.d. "Taricco bis"), che spetti all'interprete rendere certe e determinate le fattispecie dai contorni indefiniti. 2.2.Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta che la Corte di Appello avrebbe negato la configurabilità di dette attenuanti in maniera contraddittoria, ovvero richiamando, da un lato, la incensuratezza del ricorrente e la sua ammissione dei fatti e, nel contempo, affermando che tali circostanze non sarebbero idoneo a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. 3.11 Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.11 primo motivo, volto a censurare la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, è manifestamente infondato. 2.1 Al fine di inquadrare la censura e gli argomenti che il ricorrente invoca a sostegno, vale la pena ripercorrere, per brevissimi cenni, l'evoluzione giurisprudenziale della nozione di ingente quantità. Il primo approdo è quello della sentenza delle Sezioni Unite, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 3 216666, secondo cui la circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall'art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la cui ratio legis è da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza. Senonché, a seguito del contrasto formatosi fra due diversi orientamenti successivi a tale pronuncia, l'uno volto ad ancorare la nozione di ingente quantità a criteri quanto più possibile oggettivi (Sez. 6, n. 20119 del 02/03/2010, Castrogiovanni, Rv.243374; Sez. 6, n. 3135:L del 19/05/2011, Turi, Rv. 250545, e Sez. 6, n. 27128 del 25/05/2011, D'Antonio, Rv.250736) e l'altro che, invece, riproponeva i principi della sentenza Primavera (Sez. 4, n. 24571 del 03/06/2010, Iberdemaj, Rv. 247823; Sez. 4, n. 9927, del 01/02/2011, Ardizzone, Rv. 249076; Sez. 4, n. 38794 del 29109/2011, Galateri, Rv. 251438), è intervenuta altra sentenza delle Sezioni Unite n. 35258 del 24/05/2012, ND, Rv. 253150, che ha individuato un parametro numerico per la determinazione del concetto di ingente quantità. Si è così affermato che l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, cornma 2, d.P.R. n. 309/1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, espresso in milligrammi (valore -- soglia) per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata e si è precisato che la soglia in tal modo individuata, proprio perché volta a definire tendenzialmente la quantità minima indispensabile al fine di ritenere la sussistenza della circostanza de qua, può valere solo "in negativo", nel senso che il suo superamento non comporta di per sé automaticamente la configurabilità dell'ipotesi aggravata, dovendo comunque soccorrere la valutazione in concreto del giudice di merito. Si è sostenuto che per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75, comma 1 bis, d.P.R. n. 309/1990, come modificato dalla legge n. 79/2014, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 36/2014, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante in esame, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile (Sez. 4 n. 55014 del 15/11/2017, Corrao, Rv. 271680; Sez. 6 n. 50076 del 4/10/2016, VI e altri, Rv. 268935; Sez. 3 n. 47978 del 4 28/9/2016, Hrim, Rv. 268699), da ritenersi "flessibili", soprattutto nel caso di superamento del valore soglia (Sez. 4, n. 49619 del 12/10/2016, Palumbo e altro, Rv. 268624). Questi principi, peraltro, hanno conservato validità anche all'indomani di altra pronuncia delle Sezioni Unite, chiamate a scrutinare se mantenga validità il criterio per la determinazione dell'ingente quantità fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite ND (fondato sul rapporto da 1 a 2000 fra quantità massima detenibile come prevista nell'elenco allegato al d.m. 11 aprile 2006 e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta) e come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione, il cui prodotto determina il confine inferiore dell'ingente quantità nell'ipotesi di reati concernenti le c.d. "droghe leggere", dopo che è stata ripristinata la distinzione tra i due tipi di sostanza stupefacente. Il Supremo Collegio, all'esito di tale scrutinio, ha affermato che, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite ND del 2012 (Sez. U. n. 14722 del 30/01/2020, LI , Rv. 279005, in cui, in applicazione dei predetti criteri, la Corte ha, tuttavia, precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile, quando la quantità di principio attivo è inferiore a due chilogrammi, pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi;
ciò in considerazione del fatto che detto valore era stato riportato a 500 milligrammi, in luogo dei 1000 considerati dalla sentenza ND, a seguito dell'annullamento del d.m. 4 agosto 2006 che aveva portato da 20 a 40 il moltiplicatore della dose media singola pari a 25 mg.). 2.2. Ciò premesso, il ricorrente si duole che la Corte di Appello avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante, pur non essendo stati i giudici a conoscenza della zona precisa in cui la sostanza stupefacente avrebbe dovuto essere smerciata, ed in tal modo richiama i principi della sentenza Primavera, che, come visto, sono stati, in realtà, superati dalle sentenza ND e LI. La Corte di Appello, invece, si è posta nel solco di tali ultime sentenze e ha rilevato come nel caso di specie si fosse in presenza di un quantitativo di principio attivo, pari a quasi 6,5 chilogrammi, superiore 4 volte al valore soglia, e, dunque ad un quantitativo che non poteva non essere considerato ingente, adottando, in tal modo, un percorso argomentativo logico e coerente e, perciò, non sindacabile. 2.3.Manifestamente infondata è la questione di illegittimità costituzionale che il ricorrente chiede di sollevare. La stessa sentenza Sezioni Unite LI ha 5 chiarito (pag. 18) che le conclusioni cui è pervenuta la sentenza ND per la definizione dei criteri di individuazione della circostanza aggravante della ingente quantità, collegando l'entità della sanzione a dati oggettivi in grado di indirizzare la discrezionalità del giudice, soddisfano le esigenze costituzionali e convenzionali di determinatezza del precetto penale e di parità di trattamento. Non è l'interprete, secondo i criteri elaborati dalla Corte di Cassazione, a riempire di contenuti la fattispecie aggravata, i cui confini, attraverso l'ancoraggio a quei precisi dati numerici, risultano predeterminati. 3. Il secondo motivo, volto a censurare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, è manifestamente infondato. Si deve ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/1)3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Alla luce di tali principi, non si ravvisa la lamentata contraddittorietà nella motivazione della Corte di Appello, secondo cui lo stato di incensuratezza dell'imputato e la sua ammissione ai fatti erano destinati a recedere a fronte della estrema gravità della condotta . e non risultavano ragioni ulteriori, tali da giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 6 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in Rom -38 giugno 2023 Il Consiglier nsore Il Presid
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avvocato CURATOLA ANTONINO del foro di REGGIO CALABRIA,in difesa di NE UN CE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e) Penale Sent. Sez. 4 Num. 33893 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 29 giugno 2023, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania del 25 novembre 2021, con cui AN RU EO è stato condannato, in esito al rito abbreviato, in ordine al reato di cui all'art. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Catania il 28 maggio 2021, alla pena di anni 6 di reclusione e euro 26.000 di multa. EO era stato arrestato in flagranza, dopo essere stato trovato, poco dopo essere sbarcato in Sicilia dal traghetto, in possesso di otto panetti contetti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di 9,480 chilogrammi, pari a 42.880 dosi medie singole, occultati a bordo della sua auto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90. Il difensore rileva che per potersi applicare una circostanza aggravante è necessario che il fatto concreto abbia disvelato una offesa maggiore rispetto all'offesa prevista dalla norma incriminatrice. Al riguardo le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 17 del 2000, Primavera, hanno specificato che nella applicazione della circostanza aggravante in questione il giudice deve valutare in concreto la possibilità di incremento della consumazione della sostanza stupefacente a causa della condotta tenuta dal soggetto con riferimento al luogo specifico in cui si "proietta" la distribuzione di detta sostanza. Le Sezioni Unite n.36258/2012 hanno poi precisato 3,- l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, espresso in milligrammi (valore soglia) per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata: tale ultima sentenza, peraltro, nella parte motiva ha dato atto di volersi porre in continuità con i principi espressi dalla Sentenza Primavera per cui l'aggravante sarà configurabile tutte le volte in cui il quantitativo, pur non raggiungendo valori massimi, consenta tuttavia di determinare una notevole impennata nei consumi, raggiungendo un numero cospicuo di sub fornitori, prima, e una folta massa di consumatori finali, infine. Anche le più recenti 2 Sezioni Unite, dunque, danno rilievo, in omaggio al principio di offensività, al luogo specifico in cui la sostanza verrà immessa. Nel caso di specie EO era a conoscenza solo della regione di destinazione della droga, la Sicilia, ma non anche più nello specifico, della zona in cui la sostanza stupefacente avrebbe dovuto essere smerciata. In subordine, il ricorrente chiede che venga rimessa al vaglio della Corte Costituzionale la questione della illegittimità dell'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 per contrarietà agli artt. 25 e 117 della Costituzione, quest'ultimo con riferimento all'art. 7 della CEDU. Sostiene che la norma in questione prevede una circostanza aggravante ab origine imprecisa e che i tentativi della giurisprudenza di attribuirgli, ex post, un contenuto predeterminato sarebbero infruttuosi. Il concetto di ingente quantità sarebbe di per sé sfuggente, in quanto non consentirebbe di individuare ex ante la soglia oltre la quale l'aggravante risulta integrata, né sarebbe vero, alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115 del 2018 ( c.d. "Taricco bis"), che spetti all'interprete rendere certe e determinate le fattispecie dai contorni indefiniti. 2.2.Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta che la Corte di Appello avrebbe negato la configurabilità di dette attenuanti in maniera contraddittoria, ovvero richiamando, da un lato, la incensuratezza del ricorrente e la sua ammissione dei fatti e, nel contempo, affermando che tali circostanze non sarebbero idoneo a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. 3.11 Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.11 primo motivo, volto a censurare la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, è manifestamente infondato. 2.1 Al fine di inquadrare la censura e gli argomenti che il ricorrente invoca a sostegno, vale la pena ripercorrere, per brevissimi cenni, l'evoluzione giurisprudenziale della nozione di ingente quantità. Il primo approdo è quello della sentenza delle Sezioni Unite, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 3 216666, secondo cui la circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall'art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la cui ratio legis è da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza. Senonché, a seguito del contrasto formatosi fra due diversi orientamenti successivi a tale pronuncia, l'uno volto ad ancorare la nozione di ingente quantità a criteri quanto più possibile oggettivi (Sez. 6, n. 20119 del 02/03/2010, Castrogiovanni, Rv.243374; Sez. 6, n. 3135:L del 19/05/2011, Turi, Rv. 250545, e Sez. 6, n. 27128 del 25/05/2011, D'Antonio, Rv.250736) e l'altro che, invece, riproponeva i principi della sentenza Primavera (Sez. 4, n. 24571 del 03/06/2010, Iberdemaj, Rv. 247823; Sez. 4, n. 9927, del 01/02/2011, Ardizzone, Rv. 249076; Sez. 4, n. 38794 del 29109/2011, Galateri, Rv. 251438), è intervenuta altra sentenza delle Sezioni Unite n. 35258 del 24/05/2012, ND, Rv. 253150, che ha individuato un parametro numerico per la determinazione del concetto di ingente quantità. Si è così affermato che l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, cornma 2, d.P.R. n. 309/1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, espresso in milligrammi (valore -- soglia) per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata e si è precisato che la soglia in tal modo individuata, proprio perché volta a definire tendenzialmente la quantità minima indispensabile al fine di ritenere la sussistenza della circostanza de qua, può valere solo "in negativo", nel senso che il suo superamento non comporta di per sé automaticamente la configurabilità dell'ipotesi aggravata, dovendo comunque soccorrere la valutazione in concreto del giudice di merito. Si è sostenuto che per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75, comma 1 bis, d.P.R. n. 309/1990, come modificato dalla legge n. 79/2014, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 36/2014, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante in esame, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile (Sez. 4 n. 55014 del 15/11/2017, Corrao, Rv. 271680; Sez. 6 n. 50076 del 4/10/2016, VI e altri, Rv. 268935; Sez. 3 n. 47978 del 4 28/9/2016, Hrim, Rv. 268699), da ritenersi "flessibili", soprattutto nel caso di superamento del valore soglia (Sez. 4, n. 49619 del 12/10/2016, Palumbo e altro, Rv. 268624). Questi principi, peraltro, hanno conservato validità anche all'indomani di altra pronuncia delle Sezioni Unite, chiamate a scrutinare se mantenga validità il criterio per la determinazione dell'ingente quantità fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite ND (fondato sul rapporto da 1 a 2000 fra quantità massima detenibile come prevista nell'elenco allegato al d.m. 11 aprile 2006 e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta) e come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione, il cui prodotto determina il confine inferiore dell'ingente quantità nell'ipotesi di reati concernenti le c.d. "droghe leggere", dopo che è stata ripristinata la distinzione tra i due tipi di sostanza stupefacente. Il Supremo Collegio, all'esito di tale scrutinio, ha affermato che, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite ND del 2012 (Sez. U. n. 14722 del 30/01/2020, LI , Rv. 279005, in cui, in applicazione dei predetti criteri, la Corte ha, tuttavia, precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile, quando la quantità di principio attivo è inferiore a due chilogrammi, pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi;
ciò in considerazione del fatto che detto valore era stato riportato a 500 milligrammi, in luogo dei 1000 considerati dalla sentenza ND, a seguito dell'annullamento del d.m. 4 agosto 2006 che aveva portato da 20 a 40 il moltiplicatore della dose media singola pari a 25 mg.). 2.2. Ciò premesso, il ricorrente si duole che la Corte di Appello avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante, pur non essendo stati i giudici a conoscenza della zona precisa in cui la sostanza stupefacente avrebbe dovuto essere smerciata, ed in tal modo richiama i principi della sentenza Primavera, che, come visto, sono stati, in realtà, superati dalle sentenza ND e LI. La Corte di Appello, invece, si è posta nel solco di tali ultime sentenze e ha rilevato come nel caso di specie si fosse in presenza di un quantitativo di principio attivo, pari a quasi 6,5 chilogrammi, superiore 4 volte al valore soglia, e, dunque ad un quantitativo che non poteva non essere considerato ingente, adottando, in tal modo, un percorso argomentativo logico e coerente e, perciò, non sindacabile. 2.3.Manifestamente infondata è la questione di illegittimità costituzionale che il ricorrente chiede di sollevare. La stessa sentenza Sezioni Unite LI ha 5 chiarito (pag. 18) che le conclusioni cui è pervenuta la sentenza ND per la definizione dei criteri di individuazione della circostanza aggravante della ingente quantità, collegando l'entità della sanzione a dati oggettivi in grado di indirizzare la discrezionalità del giudice, soddisfano le esigenze costituzionali e convenzionali di determinatezza del precetto penale e di parità di trattamento. Non è l'interprete, secondo i criteri elaborati dalla Corte di Cassazione, a riempire di contenuti la fattispecie aggravata, i cui confini, attraverso l'ancoraggio a quei precisi dati numerici, risultano predeterminati. 3. Il secondo motivo, volto a censurare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, è manifestamente infondato. Si deve ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/1)3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Alla luce di tali principi, non si ravvisa la lamentata contraddittorietà nella motivazione della Corte di Appello, secondo cui lo stato di incensuratezza dell'imputato e la sua ammissione ai fatti erano destinati a recedere a fronte della estrema gravità della condotta . e non risultavano ragioni ulteriori, tali da giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 6 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in Rom -38 giugno 2023 Il Consiglier nsore Il Presid