Articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 48Articolo 50
Versione
1 luglio 2002
Art. 49.
(Elenco delle spettanze)

1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennita' di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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