Art. 10. Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori 1. All' articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: «infrastrutture di trasporto» sono inserite le seguenti: «e a dirimere le relative controversie»; b) al comma 3, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorita' di cui al primo periodo, non e' possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione». 2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , come modificata dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e si applicano ai processi successivamente iniziati. Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell' art. 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , come modificato dalla presente legge: «Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti). - Omissis 2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: (Omissis); e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; (Omissis). 3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorita': (Omissis); h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorita' di cui al primo periodo, non e' possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. (Omissis).».
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27 agosto 2022
27 agosto 2022
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 marzo 2026
FATTI DI CAUSA 1. Il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D'Aosta indiceva, con deliberazione del 14 maggio 2024, un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa "Liguria" - ruolo sanitario - profilo professionale veterinario, in forza della disciplina recata dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dal d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, espressamente richiamata dallo stesso avviso pubblico. All'esito della selezione, il 9 ottobre 2024 veniva pubblicata la graduatoria: al primo posto si classificava la dr.ssa Elisabetta R. e al secondo posto la dr.ssa …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 marzo 2026
Giurisprudenza • 61
- 1. TAR Torino, sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 237Provvedimento: […] « 1. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 della legge n. 201/2011 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 118/2022 - Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed eccesso del potere di delega - Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - Violazione degli artt. 11 - 24 - 117 Cost. - Violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 - Violazione dell'art. 15 reg. […] così come modificato dall'art. 10 legge n. 118/2022 , […] violazione del Regolamento CE n° 261/2004 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n° 118/2022 - Eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento - Violazione del principio di proporzionalità […]Leggi di più...
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- 2. TAR Torino, sez. III, sentenza 28/10/2024, n. 1093Provvedimento: […] Falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 118/2022. […] 2. – In via subordinata: illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per il contrasto tra l'art. 10 della legge 118/2022 e le previsioni di cui al Regolamento n. 261/2004. […]Leggi di più...
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- 3. Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 769Provvedimento: […] [...] hanno proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Foggia n. 453/2024, chiedendone la riforma, poiché, senza entrare nel merito della domanda, ha stabilito che: “La domanda risulta improcedibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 118/2022 in quanto non risulta esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'Autorità di Regolazione deiLeggi di più...
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- 4. Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 4145Provvedimento: […] CP_3 si era costituita in primo grado contestando la fondatezza della domanda attorea e rilevando: 1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 10 della legge n. 118/2022, irrilevante essendo, invece, […] Infatti, l'art. 10 della Legge 118/2022, istitutiva del procedimento obbligatorio di conciliazione in materia di trasporti, prevede espressamente che “non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità”.Leggi di più...
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- 5. Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5062Provvedimento: […] In via preliminare: dichiarare l'improponibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 118 del 5 agosto 2022; […] Al riguardo va detto che l'appellata contesta il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, in quanto Parte_3 ha percorso una via diversa da quella prevista dall'art. 10 della legge n. 118/2022, davanti ad un organismo all'epoca non iscritto nell'elenco degli organismi […] Infatti, l'art. 10 della Legge 118/2022, istitutiva del procedimento obbligatorio di conciliazione in materia di trasporti, […]Leggi di più...
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