Sentenza 28 ottobre 1999
Massime • 1
A seguito dell'esito positivo del "referendum" abrogativo del 18 aprile 1993 e della conseguente approvazione del d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171 la detenzione di sostanze stupefacenti per uso esclusivamente personale non costituisce più reato. In particolare l'esito referendario ha avuto come conseguenza il venir meno del previgente istituto della dose media giornaliera e l'irrilevanza giuridica dell'aspetto quantitativo ai fini della valutazione di rilevanza penale della detenzione della sostanza stupefacente. L'aspetto quantitativo può assumere esclusivamente un rilievo sintomatico della destinazione ad uso di terzi della sostanza detenuta. Arbitrario sarebbe, pertanto, escludere dal concetto di uso personale la costituzione di una "scorta" o "riserva" ciò ricreando una sorta di "dose media" e vanificando di fatto l'abrogazione conseguente all'esito del referendum.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/1999, n. 14515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14515 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI MARIANO Presidente del 28/10/1999
1.Dott. FEDERICO GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. COSTANZO ENZO " N. 2637
3.Dott. SPAGNUOLO ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " N. 19306/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso G.I.P. TRIBUNALE di ROMA
nei confronti di:
CA PIETRO N. IL 05.32.1959
avverso sentenza del 25.11.1996 G.I.P. TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GALATI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito il difensore Avv. PASQUALE BARTOLO, del Foro di Roma, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 25 gennaio 1996 con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma ha assolto CA PIETRO, in esito al giudizio abbreviato, dal delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Secondo la sentenza impugnata non poteva ritenersi provato che la sostanza stupefacente trovata in possesso dell'imputato (gr. 59,5 di cocaina) fosse destinata ad uso di terzi mentre appariva credibile la giustificazione del CA il quale aveva affermato di aver approfittato di un viaggio in Brasile per procurarsi una scorta di sostanza stupefacente ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello praticato in Italia dagli spacciatori.
Sulla base di un unico motivo di ricorso il Procuratore Generale ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale affermando, sulla scorta di un precedente di questa Corte (sez. VI, 18 marzo 1994, n. 3358, Razzauti) che la costituzione di una "riserva" non rientrerebbe nell'uso personale ravvisabile esclusivamente nei casi in cui la quantità di sostanza stupefacente detenuta non superi il fabbisogno necessario per un immediato e personale consumo. MOTIVI DELLA DECISIONE:
Il ricorso è infondato.
Va anzitutto rilevato che costituisce oggetto dell'impugnazione esclusivamente l'asserita violazione dell'art. 73 d.p.r. 309/1990 mentre il p.g. impugnante nulla deduce in merito alla correttezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata relativamente alla ritenuta destinazione della sostanza sequestrata ad uso personale. Questa parte della sentenza impugnata deve pertanto ritenersi definitiva.
Sul punto oggetto dell'impugnazione osserva la Corte che a seguito dell'esito positivo del referendum abrogativo del 18 aprile 1993 e della conseguente approvazione del d.p.r. 5 giugno 1993 n. 171 la detenzione di sostanze stupefacenti per uso esclusivamente personale non costituisce più reato. In particolare l'esito referendario ha avuto come conseguenza il venir meno del previgente istituto della dose media giornaliera e l'irrilevanza giuridica dell'aspetto quantitativo ai fini della valutazione di rilevanza penale della detenzione della sostanza stupefacente. L'aspetto quantitativo può assumere esclusivamente un rilievo sintomatico della destinazione ad uso di terzi della sostanza detenuta.
Arbitrario sarebbe, pertanto, escludere dal concetto di uso personale la costituzione di una "scorta" o "riserva" con ciò ricreando una sorta di "dose media" e vanificando di fatto l'abrogazione conseguente all'esito del referendum.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1999