Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 marzo 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 aprile 2017 |
Commentari • 5
- 1. Fondo sicurezza scuole, istruzioni ministeroGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 5 agosto 2020
Il Ministero dell'istruzione informa che, in attuazione del decreto del Ministero Istruzione n. 77/2020 di riparto delle risorse, in fase di registrazione alla Corte dei Conti, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori, servizi o forniture per l'adeguamento degli spazi scolastici in sicurezza. Le risorse saranno erogate a favore di Comuni con popolazione scolastica superiore ai 10 mila studenti, alle Città Metropolitane e Provincie come da allegato 1, in acconto nella misura del 50% dell'importo spettante all'avvenuta registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti; la restante somma residua all'atto della presentazione del rendiconto …
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Giurisprudenza • 43
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/05/2025, n. 3755Provvedimento: Pubblicato il 05/05/2025 N. 03755/2025REG.PROV.COLL. N. 02893/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2893 del 2022, proposto da Costa IE s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marconi, Massimo Rutigliano e Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32; contro Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Transizione Ecologica, in persona …Leggi di più...
- revoca autorizzazione·
- braccio di carico·
- giurisdizione amministrativa·
- risarcimento danni·
- improcedibilità ricorso·
- art. 95 D.L. 104/2020·
- legge-provvedimento·
- interesse legittimo·
- legittimità costituzionale·
- indennizzo
Versioni del testo
- Art. 1.
Valore simbolico dei siti ((e degli elementi del patrimonio culturale immateriale)) italiani UNESCO
1. I siti ((e gli elementi del patrimonio culturale immateriale)) italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ((resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167,)) di seguito denominati «siti ((ed elementi)) italiani UNESCO», sono, per la loro unicita', punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale. - Art. 2. Priorita' di intervento 1. I progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti ((e degli elementi)) italiani UNESCO acquisiscono priorita' di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti.
- Art. 3. Piani di gestione 1. Per assicurare la conservazione dei siti ((e degli elementi)) italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione.
2. I piani di gestione definiscono le priorita' di intervento e le relative modalita' attuative, nonche' le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalita' complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.
3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalita' previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante il codice dei beni culturali e del paesaggio , di seguito denominato «Codice».