Sentenza 3 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2003, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
SENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA се 69016 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA 0 30 97 /03 $ LA CORTE SUL EMA CASSAZIONI SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.7464/00 Saccucci Dott. Bruno Dott. Stefano Consigliere Monaci Cron. 7141 Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Rep. Consigliere Dott. Giuseppe V.A. Magno Ud. 19/06/02 Ruggiero Cons. Rel. Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,e Ufficio del Registro di Viareggio, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n.12; - ricorrente contro . N NG Giuseppe, residente a [...]del Greco (NA), in Prol. Mart. D'Africa-Casa Bianca 14;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria 2820 1 Regionale della Campania-Napoli n.41 del 5/15-2-99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/6/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il sig.Giuseppe NG, in data 16-3-88,in regime di comunione legale con la moglie, acquistava un immobile da destinare ad abitazione principale e chiedeva le agevolazioni di cui alla L. n.118/85. Queste non venivano riconosciute perché la moglie era intestataria di porzione di proprietà di un immobile urbano. Perciò, in data 13-6-89,il NG provvedeva al versamento delle somme dovute all'Ufficio del Registro. Detto immobile veniva poi dai coniugi venduto il 25-2- 91. Successivamente, lo stesso NG, in data 6-3-91,in altroregime di separazione dei beni, acquistava appartamento, chiedendo i benefici della L.24-10-88 n. 541. In relazione а tale ultimo acquisto l'Ufficio del Registro notificava al NG un avviso di liquidazione dell'imposta e di liquidazione delle 2 sanzioni, assumendo che aveva già usufruito dei benefici ed era proprietario di altro immobile. Il NG impugnava tale avviso, contestando quanto assunto dall'Ufficio. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 163/11/96 del 13-2-96, rigettava il ricorso, motivando che alla data dell'acquisto il contribuente possedeva altri immobili. II NG proponeva gravame. L'appellante deduceva che : al momento dell'acquisto del 6-3-91 era nullatenente, come risultava dall'attestato della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli;
non aveva goduto dei benefici per il precedente acquisto, avendo corrisposto la restante imposta all'Ufficio del Registro. L'Ufficio controdeduceva che il NG aveva già goduto dei benefici fiscali relativamente al primo atto del 1988. La Commissione Tributaria Regionale della Campania- Napoli, con sentenza n. 41 del 5/15-2-99 accoglieva 1'appello, riconoscendo legittime le agevolazioni richieste relativamente all'acquisto del 6-3-91. Il Ministero delle Finanze e l'Ufficio del Registro di Viareggio proponevano ricorso per cassazione, notificato il 25/27-3-2000. Il NG non si costituiva. 3 Motivi della decisione Il presente ricorso risulta proposto superfluamente -ed oltre che -validamente- dal inammissibilmente- dall'Ufficio del Registro, ufficio Ministero, anche periferico privo di soggettività esterna e quindi carente di legittimazione : peraltro, a quello di "Viareggio" non potrebbe riconoscersi alcuna competenza territoriale, essendo il rapporto sorto con quello di Napoli. L'Amministrazione Finanziaria con l'unico motivo di doglianza ha dedotto la violazione dell'art.2 L. n. 118/85 e l'erroneità della motivazione, rilevando che il contribuente aveva già usufruito delle agevolazioni in occasione del primo acquisto, non ostando a questa tesi il fatto rappresentato dal versamento delle normali imposte, in quanto questo derivava da un adempimento eseguito successivamente alla registrazione dell'atto che aveva ricevuto il richiesto trattamento agevolato. La tesi prospettata dal Ministero è risultata destituita di fondamento. Il NG non aveva affatto goduto delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa" in occasione dell'atto del 16-3-88. Orbene, non avendo mai usufruito in precedenza di tali 4 agevolazioni, non è contestabile che il diritto potesse essere esercitato in occasione dell'acquisto effettuato il 6-3-91. Diversamente opinando si perverrebbe all'assurda conclusione che il contribuente, per il solo fatto di essere decaduto dal beneficio, non può più godere delle agevolazioni, anche nella ricorrenza delle condizioni di legge. In sintesi, la decadenza dal beneficio deve restare circoscritta all'acquisto effettuto senza che tali condizioni ricorressero. D'altronde, la sanzione rappresentata dalla perdita definitiva del diritto alle agevolazioni -peraltro, di notevole gravità non risulta prevista dalla disciplina regolatrice della materia. Per le ragioni sinteticamente delineate, l'esaminato ricorso va disatteso. Non deve essere adottata alcuna prununcia in ordine alle spese, non essendosi il NG costituito, né avendo lo stesso svolto difese nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 19-6-2002, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte 5 di Cassazione. Il Relatore Dott. Francesco Ruggiero Jmmer soppies E✓ERE IL CANCELLIERE C1 DO CA F 619 Il Presidente нико речиси Dott. Bruno Saccucci DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 MAR. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 DO CA ↑ ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA