Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
In base alle disposizioni sull'inquadramento del personale delle Ferrovie dello Stato di cui alla legge n. 292 del 1984, il passaggio automatico dalla terza alla quarta categoria operaia al compimento di tre anni di anzianità (art. 1, secondo comma, n. 3 e art. 5, quarto comma) deve ritenersi applicabile anche a favore del personale rivestito di profilo professionale "ad personam" ai sensi della legge n. 220 del 1982 sull'inquadramento nei ruoli dell'Azienda degli incaricati di particolari servizi ferroviari (nella specie, di lavoratore addetto all'accudienza dei rifornitori d'acqua, collocato in ruolo ex art. 3 della legge n. 220 del 1982), in base alla disposizione - chiara nella sua lettera e nella sua "ratio" - dell'art. 5, comma ventiduesimo della stessa legge n. 292 del 1984, che espressamente prevede l'applicazione del precedente comma quarto a detto personale e che, nel mantenere ferme le disposizioni dell'art. 7 della legge n. 220 del 1982, si riferisce evidentemente a norme riguardanti altri aspetti (passaggi di categoria di tipo diverso, cambiamenti di profilo professionale, adibizione ad altri impianti, necessità dei previsti titoli di studio e delle prescritte abilitazioni per passare dall'inquadramento "ad personam" a quello istituzionale). Non è previsto, invece, per il medesimo personale l'ulteriore passaggio automatico per anzianità alla quinta categoria, per il quale l'art. 5, comma sesto, del resto richiede l'accertamento professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Giacomo De Tommaso - Presidente
" Umberto Spanò - Consigliere
" Donato Figurelli "
" Giovanni Mazzarella "
" QU Picone "Rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni - in persona del procuratore Maria Teresa Fantola, domiciliata in Roma, Via Barberini n. 3, presso l'avvocato Maurizio De Stefano che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DE IA QU, elettivamente domiciliato in Roma, via Bellini, n. 2, presso lo studio dell'avvocato Roberto Donati, rappresentato e difeso dall'avvocato Manfredi Caniglia in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova n^ 1786 in data 12 giugno 1997 (R.G.5956/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.12.1998 dal Consigliere dott. QU Picone;
udito l'avvocato Maurizio De Stefano;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo
Il Pretore di Genova, in accoglimento della domanda proposta con ricorso del 20 giugno 1994 da QU De UR, dipendente delle Ferrovie dello Stato, ha accertato il diritto del lavoratore all'inquadramento nella quarta categoria stipendiale, profilo operaio qualificato, a decorrere dal 1^ gennaio 1983 e all'inquadramento nella quinta categoria stipendiale a decorrere dal 1^ gennaio 1991, con la condanna dell'azienda al pagamento delle conseguenziali differenze retributive.
Il De UR era stato assunto alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato in data 28 aprile 1983, ma con decorrenza dell'anzianità di servizio dal 1^ gennaio 1979, ai sensi degli art. 3 e 7 della legge n. 220 del 1982, in quanto prestava servizio, con rapporto di lavoro autonomo, quale incaricato dell'accudienza dei rifornitori d'acqua presso la stazione di Genova-Brignole, per cui l'inquadramento nella qualifica professionale era avvenuto, ai sensi della legge indicata, ad personam. L'azienda aveva interpretato la normativa di riferimento nel senso che fosse negata agli inquadrati ad personam la progressione in carriera assicurata agli altri dipendenti - salvo che non conseguissero entro cinque anni le abilitazioni specificamente elencate ai fini dell'inquadramento pleno iure -, sicché agli stessi competeva soltanto la progressione economica assicurata dall'attribuzione delle classi stipendiali all'interno della categoria di appartenenza di cui all'art. 14 della legge n. 42 del 1979. Il Pretore ha, invece, ritenuto che ai lavoratori con qualifica ad personam fosse garantita la progressione economica collegata a tutti i miglioramenti rapportati allo sviluppo ed agli automatismi per le mansioni svolte e per la qualifica posseduta, secondo la successiva evoluzione normativa e contrattuale, non essendo condivisibile l'interpretazione in senso statico sostenuta dalle Ferrovie, basata sulla distinzione tra progressione economica e progressione di carriera.
L'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato SpA è stato rigettato dal Tribunale di Genova.
Il giudice dell'appello, dopo aver premesso di "condividere in linea di massima le argomentazioni svolte dal RE, ha ritenuto superfluo l'esame delle norme e delle clausole dei contratti collettivi relative all'automatismo dei passaggi di categoria, perché la controversia andava risolta sulla base del "chiaro" dettato normativo di cui all'art. 5, comma 23^, della legge 10 luglio 1984, n. 292, che aveva garantito anche al personale rivestito di profili professionali attribuiti ad personam della terza categoria il passaggio alla quarta dopo tre anni ed alla quinta dopo cinque anni. La cassazione della sentenza è domandata dalle Ferrovie dello Stato Spa con ricorso articolato in due motivi, al quale ha resistito con controricorso il De UR. La ricorrente ha altresì depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso - con il quale si denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 23^, della legge 10 luglio 1984, n. 292, in relazione all'art. 7 della legge 30 aprile 1982, n.220, nonché il vizio di omessa motivazione - critica la sentenza impugnata per avere completamente ignorato la chiara salvezza, contenuta nella norma applicata per ritenere fondata la domanda del lavoratore, delle disposizioni di cui all'art. 7 della l. n.220/1982, nella parte in cui subordinano la progressione di carriera degli inquadrati ad personam al conseguimento dei requisiti richiesti per l'inquadramento istituzionale.
Il secondo motivo di ricorso denunzia il vizio di omessa motivazione per non avere il Tribunale, nell'interpretare la medesima normativa, precisato le nozioni, e le differenze, tra progressione di categoria e progressione economica.
I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono soltanto in parte fondati.
La legge 30 aprile 1982, n. 220 (in Gazz. Uff., 8 maggio, n. 125), - Inquadramento degli incaricati di particolari servizi ferroviari nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - ha previsto, all'art. 3, che gli incaricati addetti all'accudienza dei rifornitori acqua utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 (lett. d dell'elencazione contenuta nell'articolo), con decorrenza giuridica dal 1^ gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di operaio qualificato della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del settore tecnico di tutti i servizi, purché in possesso dei requisiti prescritti al successivo art. 7.
Il richiamato art. 7, dopo avere stabilito le condizioni e i requisiti per essere ammessi all'inquadramento nel profilo istituzionale con decorrenza 1^ gennaio 1979, requisiti che gli aspiranti devono possedere alla data di deliberazione della nomina, prevede, nelle parti che rilevano nella controversia, quanto segue:
Gli aspiranti che alla data del 1^gennaio 1979 non si trovino nelle condizioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma del presente articolo saranno inquadrati ad personam nel profilo professionale corrispondente alla posizione giuridica richiesta per la loro sistemazione a ruolo a termini dei precedenti articoli. Il profilo professionale attribuito ad personam, ferme restando la progressione economica e l'utilizzazione degli aventi titolo nello stesso impianto di appartenenza all'atto dell'inquadramento, non comporta progressione di categoria, ne' passaggio ad altro profilo della stessa categoria, o di diverso settore di categoria superiore. L'utilizzazione in impianto diverso di un elemento rivestito di profilo professionale ad personam è ammessa soltanto nel caso di trasformazioni tecniche dell'impianto che ne rendano incompatibile la permanenza nel medesimo. Il passaggio dai profili professionali attribuiti ad personam ai corrispondenti profili di cui alla legge 6 febbraio 1979, n 42, è subordinato al conseguimento dei requisiti
(abilitazioni, titolo di studio) richiesti per l'accesso a tali profili professionali ed al possesso delle 300 giornate di effettive prestazioni nei rispettivi servizi, ivi comprese quelle svolte nel profilo ad personam. Le abilitazioni di cui al precedente terzo comma ed il titolo di studio di cui al precedente quarto comma dovranno essere conseguiti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli aspiranti che alla scadenza del termine sopra indicato non abbiano conseguito le abilitazioni o il titolo di studio previsto per conseguire la nomina nel profilo professionale di inquadramento, conserveranno definitivamente il profilo professionale ad personam. Conservano il profilo professionale ad personam coloro che risulteranno privi, alla data di deliberazione della nomina, dei requisiti di idoneità fisica previsti dalle norme vigenti per i profili professionali di inquadramento. Coloro che hanno superato alla data di entrata in vigore della presente legge l'età rispettivamente prevista per i profili professionali inquadramento al secondo comma del presente articolo, conservano il profilo professionale attribuito ad personam fino all'atto del pensionamento e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età. È utile menzionare altresì le disposizioni, contenute nell'art. 8 della stessa legge, secondo le quali i posti delle dotazioni organiche in aumento, ricoperti da elementi collocati nei profili professionali ad personam per carenza dei requisiti prescritti per l'inquadramento, vengono riassorbiti nella dotazione organica dei corrispondenti profili professionali ferroviari all'atto del collocamento a riposo dei soggetti inquadrati.
Come è agevole constatare, la norma in esame distingue nettamente la condizione giuridica dei dipendenti inquadrati nei "profili istituzionali" da quella dei dipendenti che, come il De UR, sono inquadrati nei profili ad personam, giacché i secondi sono esclusi da ogni progressione di categoria, nonché dal passaggio ad altro profilo della stessa categoria, o di diverso settore di categoria superiore;
devono di norma essere utilizzati nello stesso impianto al quale erano addetti all'atto dell'inquadramento, salvo il caso dell'impossibilità successiva di tale utilizzazione;
occupano posti di organico ad essi specificamente destinati.
La disposizione è chiaramente intesa, quindi, a "cristallizzare" la posizione dei soggetti in questione, ai quali è assicurata la progressione economica per effetto dell'anzianità, ma solo all'interno della categoria di inquadramento iniziale, e senza neppure la possibilità di mutare il profilo professionale. Tuttavia, la stessa norma contempla l'eventualità, sussistendo i requisiti dell'idoneità fisica e dell'età, nonché della prestazione di almeno trecento giornate lavorative (ancorché effettuate dopo l'inquadramento ad personam), che l'inquadramento ad personam diventi inquadramento istituzionale se, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, vengano conseguiti i titoli di studio e le abilitazionì necessarie per l'accesso ai profili istituzionali.
È incontroverso che per il De UR, inquadrato ad personam nel profilo professionale di operaio qualificato, (terza categoria), tale condizione non si è realizzata.
Successivamente è intervenuta la legge 10 luglio 1984, n. 292 (in Gazz. Uff., 14 luglio, n. 193), - Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - che, nel ridisegnare all'art. 1 la classificazione per categorie del personale delle ferrovie statali, ha assegnato alla terza e alla quarta categoria l'operatore specializzato, corrispondente all'operaio qualificato, disponendo, all'art. 2, la decorrenza del nuovo inquadramento dal 1^ gennaio 1983. Il medesimo articolo 2, prevede anche, specificamente, che i dipendenti che rivestono profili professionali attribuiti ad personam ai sensi della legge 30 aprile 1982, n. 220, saranno inquadrati con i criteri di cui al precedente primo comma conservando la posizione giuridica ad personam.
Nel sistema della legge, quindi, il medesimo profilo professionale di operatore specializzato appartiene sia alla terza che alla quarta categoria e ciò in quanto, a norma del comma quarto dell'art 5 della medesima legge, il passaggio dai predetti profili professionali iniziali della terza categoria (tra i quali, quello di operaio qualificato) ... a quelli della quarta categoria, avviene al compimento dell'anzianità minima di tre anni, senza, quindi, alcun accertamento professionale ed automaticamente.
Orbene, il comma ventiduesimo dello stesso articolo (non ventitreesimo, come erroneamente cita il Tribunale e la stessa ricorrente) recita: Nei confronti del personale rivestito di profilo professionale attribuito ad personam ai sensi della legge 30 aprile 1982, n. 220, ferme restando le disposizioni ai cui all'art. 7 della stessa legge, trovano applicazione i commi quarto e settimo del presente articolo.
La Corte, promesso che in tenia di applicazione ed interpretazione di norme di diritto i vizi di motivazione della sentenza impugnata non possono condurre alla sua cassazione quando il dispositivo è conforme a diritto (art. 384, comma secondo, c.p.c.), giudica corretta l'interpretazione secondo la quale anche nei confronti del personale rivestito di profilo professionale attribuito ad personam opera il passaggio automatico dalla terza alla quarta categoria, al compimento del periodo di tre anni.
Induce a tale conclusione, in primo luogo, il rilievo di ordine generale che allorché un passaggio di categoria presuppone il mantenimento del medesimo profilo professionale (con le stesse mansioni) ed è determinata dal mero decorso del tempo, deve essere di regola assimilato ad una progressione meramente economica. Il legislatore, peraltro, ha inteso proprio dissipare gli eventuali dubbi concernenti i lavoratori inquadrati ad personam, disponendo espressamente circa l'applicabilità ad essi dei passaggi di categoria conservando lo stesso profilo professionale, per effetto del solo decorso del tempo e senza accertamento professionale (mediante il richiamo dei due automatismi previsti;
quello di cui al comma quarto e quello di cui al comma settimo, concernente, come si dirà, il passaggio automatico dalla quinta alla sesta categoria). La tesi della ricorrente, secondo la quale l'espressione ferme restando le disposizioni dell'art.7 della l. 220/1982 deve essere intesa nel senso che, per godere del beneficio, gli inquadrati ad personam avrebbero dovuto conseguire i titoli di studio e le abilitazioni necessarie per l'accesso al profilo istituzionale, è contraria alla lettera e alla ratio della norma.
Alla lettera perché, se i destinatari non possono che essere identificati nei lavoratori inquadrati ad personam, non può che trattarsi di coloro che non hanno conseguito i titoli per ottenere l'inquadramento istituzionale.
Alla ratio, perché la disposizione risulterebbe completamente svuotata di ogni significato e portata normativa, atteso che il conseguimento dei titoli di studio e delle abilitazioni, darebbe diritto all'inquadramento istituzionale e, di conseguenza, gli interessati sarebbero destinatari della normativa ordinaria sulle classificazioni ed i passaggi di categoria.
Invece, la norma ha inteso chiarire che i passaggi di categoria automatici, senza accertamento professionale, andavano parificati alle mere progressioni economiche e che, perciò, il beneficio era attribuito anche agli inquadrati ad personam, ferme restando le disposizioni dell'art. 7 della l. 220/1982, per tutto ciò che non concerneva i casi contemplati di mera progressione economica (altri passaggi di categoria, di profilo professionale, di adibizione a diversi impianti, della necessità del conseguimento nel termine previsto dei titoli di studio e delle prescritte abilitazioni per ottenere l'inquadramento istituzionale).
Il ricorso è, quindi, infondato nella parte in cui domanda la cassazione della statuizione del Tribunale concernente il diritto del De UR all'inquadramento nella quarta categoria, fermo restando il profilo professionale ad personam.
Il ricorso deve, invece, essere accolto relativamente all'altra statuizione contenuta nella sentenza impugnata, di riconoscimento del diritto del De UR al passaggio nella quinta categoria con il compimento di cinque anni di servizio nella quarta.
Il Tribunale afferma che tale diritto sarebbe attribuito dal comma settimo dell'art. 5 della l. n. 292/1984, richiamato dal comma ventiduesimo dello stesso articolo: senonché, il comma settimo concerne il passaggio (anch'esso automatico, senza accertamento professionale, al compimento di cinque anni di servizio) dai profili professionali iniziali della quinta categoria a quelli della sesta, mentre i passaggi dalla quarta alla quinta categoria sono tutti subordinati ad accertamento professionale (commi quarto e quinto). Ne segue che la domanda di inquadramento nella quinta categoria non poteva essere accolta dal giudice di merito in base alle disposizioni della legge n. 292 del 1984. Al riguardo, non può dirsi che la decisione sul punto sia sorretta anche dal rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado.
Invero, il Tribunale si è genericamente limitato a dire "di condividere di massima le argomentazioni del RE, nonché ad accennare agli automatismi di carriera previsti dal contratto collettivo del 1990.
Deve, perciò, farsi applicazione del principio secondo il quale, se è vero che adempie all'obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami per relationem alla sentenza impugnata di cui condivida le argornentazioni logico-giuridiche, è però necessario che dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte (vedi, da ultimo, Cass,, sez. un., 8 giugno 1998, n. 5612), cosa che assolutamente non è dato riscontrare nella specie.
Su questo punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro tribunale, che si designa in quello di Chiavari, perché esamini nuovamente, uniformandosi al principio di diritto enunciato, l'appello delle Ferrovie dello Stato avverso la sentenza in data 9.5.1996 del Pretore di Genova, limitatamente al riconoscimento del diritto di QU De UR all'inquadramento nella quinta categoria stipendiale. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
cassa la sentenza impugnata nei limiti delle ragioni di accoglimento del ricorso e rinvia, anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Chiavari.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 1999