Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3321
CASS
Sentenza 6 aprile 1999

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In base alle disposizioni sull'inquadramento del personale delle Ferrovie dello Stato di cui alla legge n. 292 del 1984, il passaggio automatico dalla terza alla quarta categoria operaia al compimento di tre anni di anzianità (art. 1, secondo comma, n. 3 e art. 5, quarto comma) deve ritenersi applicabile anche a favore del personale rivestito di profilo professionale "ad personam" ai sensi della legge n. 220 del 1982 sull'inquadramento nei ruoli dell'Azienda degli incaricati di particolari servizi ferroviari (nella specie, di lavoratore addetto all'accudienza dei rifornitori d'acqua, collocato in ruolo ex art. 3 della legge n. 220 del 1982), in base alla disposizione - chiara nella sua lettera e nella sua "ratio" - dell'art. 5, comma ventiduesimo della stessa legge n. 292 del 1984, che espressamente prevede l'applicazione del precedente comma quarto a detto personale e che, nel mantenere ferme le disposizioni dell'art. 7 della legge n. 220 del 1982, si riferisce evidentemente a norme riguardanti altri aspetti (passaggi di categoria di tipo diverso, cambiamenti di profilo professionale, adibizione ad altri impianti, necessità dei previsti titoli di studio e delle prescritte abilitazioni per passare dall'inquadramento "ad personam" a quello istituzionale). Non è previsto, invece, per il medesimo personale l'ulteriore passaggio automatico per anzianità alla quinta categoria, per il quale l'art. 5, comma sesto, del resto richiede l'accertamento professionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3321
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3321
    Data del deposito : 6 aprile 1999

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