CASS
Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2026, n. 10408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10408 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
Rel. SENTENZA sul ricorso 26654-2024 proposto da: AM NO, rappresentato e difeso dall'avvocato NATALE CARBONE;
- ricorrente -
contro COMUNE REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIA FALCOMATA';
- controricorrente -
nonché contro CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato TO SI CE;
- controricorrente -
Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 26654/2024 Cron. Rep. Ud. 17/02/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 10408 Anno 2026 Presidente: DI PAOLTO ANNALISA Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 20/04/2026 2 avverso la sentenza n. 602/2024 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 18/10/2024 R.G.N. 431/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO EL che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato NATALE CARBONE. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 18 ottobre 2024 la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione resa dal Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da ON Filocamo nei confronti del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante, nella sua qualità di figlio orfano di vittima della criminalità organizzata, all’assunzione presso gli Enti predetti con chiamata diretta in applicazione dell’art. 1, comma 2, l. n. 407/1998 con riferimento alla qualifica e livello di appartenenza in ragione del titolo di studio, ovvero, in via subordinata, anche a quello immediatamente inferiore. Il ricorrente aveva anche domandato la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno patito. 2. La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto, diversamente dal primo giudice (per il quale l’assunzione obbligatoria e per chiamata diretta dei soggetti appartenenti alla categoria degli orfani di vittime della criminalità organizzata non sarebbe soggetta alla quota di riserva, stante l’ammissibilità del superamento della soglia dell’1%, dovendosi così affermare la sussistenza da parte dell’istante di un diritto soggettivo pieno all’assunzione), 3 preclusa l’assunzione dall’avvenuto superamento della soglia dell’1%. In particolare il giudice d’appello ha affermato l’operatività nella specie delle quote di riserva in base all’invocata norma dell’art. 1, comma 2, l. n. 407/1998, che, nello stabilire il diritto al collocamento obbligatorio, richiama le vigenti disposizioni legislative in materia e, quindi, la legge n. 68/1999, il cui art. 3 prevede le quote di riserva, rispetto alle quali non si registra alcuna deroga con riguardo al lavoro pubblico privatizzato, nulla disponendo sul punto l’art. 35 d.lgs. n. 165/2001 che stabilisce le modalità dell’assunzione obbligatoria prevedendo la chiamata diretta nominativa per i soggetti appartenenti alle categorie protette che non debbano essere reclutati dalle liste di collocamento. 3. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Filocamo, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, sia il Comune di Reggio Calabria che la Città Metropolitana di Reggio Calabria. 4. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, ulteriormente illustrata nel corso della discussione, concludendo per il rigetto del ricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, l. n. 407/1998, 18, comma 2, l. n. 68/1999 e 1 l. n. 25/2011, lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale - tesa ad affermare nella specie l’operatività della quota di riserva che dichiara essere stata già superata in virtù delle assunzioni effettuate con riferimento alla categoria protetta in questione a seguito dell’espletamento di apposita selezione da parte dell’Ente Città Metropolitana (selezione cui aveva partecipato lo 4 stesso ricorrente senza collocarsi in posizione utile per lo scorrimento della graduatoria) - atteso che l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 1 l. n. 407/1998 prevede espressamente per la categoria in questione l’esonero dall’applicazione della quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, l. n. 68/1999 (disposizione questa che limita entro determinate soglie l’assunzione di soggetti rientranti in categorie protette) e l’art. 1 l. n. 25/2011, di interpretazione autentica dell’art. 1, l. n. 407/1998 assoggetta l’ammesso superamento della quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, l. n. 68/1999 - finalizzato al collocamento obbligatorio degli appartenenti a tale categoria con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli secondo le modalità previste dall’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 ovvero con chiamata diretta nominativa - soltanto al rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento, aspetto questo in ordine al quale gli Enti resistenti non hanno dedotto violazione alcuna, da qui derivando il diritto soggettivo pieno dell’istante all’assunzione quale figlio superstite di vittima della criminalità organizzata. 2. Il motivo merita accoglimento. Va innanzitutto rilevato come, in effetti, l’art. 1 l. n. 407/1998, nel prevedere, al primo periodo del comma 2, per i figli unici superstiti delle vittime del dovere e della criminalità organizzata il diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli, al quarto periodo del comma 2, espressamente esclude per i medesimi soggetti l’applicabilità della quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, l. n. 68/1999, ovvero quella quota di riserva in favore dei superstiti dei soggetti deceduti per causa di lavoro di guerra o 5 di servizio rapportata al numero dei dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale determinata secondo la disciplina di cui all’art. 3, commi 3, 4 e 6 e 4, commi 1, 2 e 3 della medesima legge. Non è, pertanto, condivisibile l’argomento interpretativo cui fa riferimento la Corte territoriale per il quale il richiamo dalla legge operato nel sancire il diritto al collocamento obbligatorio per i soggetti in questione “alle vigenti disposizioni legislative” dettate appunto dalla l. n. 68/1999 imporrebbe l’osservanza dell’art. 3 della predetta legge, letto dalla Corte territoriale prescindendo del tutto dal disposto dell’art. 18, come se fosse quella disposizione a stabilire l’operatività di una quota di riserva, quando, invece, la stessa si limita a prevedere la quota percentuale di lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui alla legge in questione che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze in base all’entità dell’organico. 3. Né in senso contrario può deporre l’art. 1 della l. n. 25/2011 di interpretazione autentica del quarto periodo del comma 2 dell’art. 1 l. n. 407/1998, secondo cui quella disposizione “si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, l. n. 68/1999, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, l. n. 68/1999 e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.” 6 Ciò in quanto, trattandosi di norma di interpretazione autentica, non può ritenersi superata la previsione relativa all’inapplicabilità alle assunzioni per la categoria in questione della quota di riserva di un punto percentuale prevista dall’art. 18 l. n. 68/1999, per cui il riferimento al superamento della quota percentuale di cui al predetto art. 18 deve essere inteso nel senso che il diritto alle assunzioni obbligatorie previsto a favore di tale categorie può essere riconosciuto anche oltre quella percentuale di cui è ammesso il superamento, incontrando il solo vincolo dato dai limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento, vincolo cui è sottratta la sola categoria dei disabili, per la quale restano valide le norme sul collocamento obbligatorio e sulle quote di riserva, fino al raggiungimento del numero dei lavoratori originariamente previsti come obbligatoriamente collocati presso datori pubblici e privati dall’art. 3 l. n. 68/1999. 4. Ha, quindi, errato la sentenza impugnata nel ritenere preclusa l’assunzione dall’avvenuto superamento della quota dell’1% e, pertanto, la stessa deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra indicato, e verificando se nella specie ricorressero o meno le condizioni richieste, ai fini dell’assunzione, dalla normativa sopra indicata e dall’art. 35 d.lgs. n. 165/2001. 5. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione che provvederà in conformità, dando corso all’accertamento in fatto di cui sopra e disponendo, altresì, in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
7 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente Nicola De Marinis NA Di IO 8
- ricorrente -
contro COMUNE REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIA FALCOMATA';
- controricorrente -
nonché contro CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato TO SI CE;
- controricorrente -
Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 26654/2024 Cron. Rep. Ud. 17/02/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 10408 Anno 2026 Presidente: DI PAOLTO ANNALISA Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 20/04/2026 2 avverso la sentenza n. 602/2024 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 18/10/2024 R.G.N. 431/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO EL che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato NATALE CARBONE. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 18 ottobre 2024 la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione resa dal Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da ON Filocamo nei confronti del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante, nella sua qualità di figlio orfano di vittima della criminalità organizzata, all’assunzione presso gli Enti predetti con chiamata diretta in applicazione dell’art. 1, comma 2, l. n. 407/1998 con riferimento alla qualifica e livello di appartenenza in ragione del titolo di studio, ovvero, in via subordinata, anche a quello immediatamente inferiore. Il ricorrente aveva anche domandato la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno patito. 2. La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto, diversamente dal primo giudice (per il quale l’assunzione obbligatoria e per chiamata diretta dei soggetti appartenenti alla categoria degli orfani di vittime della criminalità organizzata non sarebbe soggetta alla quota di riserva, stante l’ammissibilità del superamento della soglia dell’1%, dovendosi così affermare la sussistenza da parte dell’istante di un diritto soggettivo pieno all’assunzione), 3 preclusa l’assunzione dall’avvenuto superamento della soglia dell’1%. In particolare il giudice d’appello ha affermato l’operatività nella specie delle quote di riserva in base all’invocata norma dell’art. 1, comma 2, l. n. 407/1998, che, nello stabilire il diritto al collocamento obbligatorio, richiama le vigenti disposizioni legislative in materia e, quindi, la legge n. 68/1999, il cui art. 3 prevede le quote di riserva, rispetto alle quali non si registra alcuna deroga con riguardo al lavoro pubblico privatizzato, nulla disponendo sul punto l’art. 35 d.lgs. n. 165/2001 che stabilisce le modalità dell’assunzione obbligatoria prevedendo la chiamata diretta nominativa per i soggetti appartenenti alle categorie protette che non debbano essere reclutati dalle liste di collocamento. 3. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Filocamo, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, sia il Comune di Reggio Calabria che la Città Metropolitana di Reggio Calabria. 4. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, ulteriormente illustrata nel corso della discussione, concludendo per il rigetto del ricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, l. n. 407/1998, 18, comma 2, l. n. 68/1999 e 1 l. n. 25/2011, lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale - tesa ad affermare nella specie l’operatività della quota di riserva che dichiara essere stata già superata in virtù delle assunzioni effettuate con riferimento alla categoria protetta in questione a seguito dell’espletamento di apposita selezione da parte dell’Ente Città Metropolitana (selezione cui aveva partecipato lo 4 stesso ricorrente senza collocarsi in posizione utile per lo scorrimento della graduatoria) - atteso che l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 1 l. n. 407/1998 prevede espressamente per la categoria in questione l’esonero dall’applicazione della quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, l. n. 68/1999 (disposizione questa che limita entro determinate soglie l’assunzione di soggetti rientranti in categorie protette) e l’art. 1 l. n. 25/2011, di interpretazione autentica dell’art. 1, l. n. 407/1998 assoggetta l’ammesso superamento della quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, l. n. 68/1999 - finalizzato al collocamento obbligatorio degli appartenenti a tale categoria con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli secondo le modalità previste dall’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 ovvero con chiamata diretta nominativa - soltanto al rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento, aspetto questo in ordine al quale gli Enti resistenti non hanno dedotto violazione alcuna, da qui derivando il diritto soggettivo pieno dell’istante all’assunzione quale figlio superstite di vittima della criminalità organizzata. 2. Il motivo merita accoglimento. Va innanzitutto rilevato come, in effetti, l’art. 1 l. n. 407/1998, nel prevedere, al primo periodo del comma 2, per i figli unici superstiti delle vittime del dovere e della criminalità organizzata il diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli, al quarto periodo del comma 2, espressamente esclude per i medesimi soggetti l’applicabilità della quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, l. n. 68/1999, ovvero quella quota di riserva in favore dei superstiti dei soggetti deceduti per causa di lavoro di guerra o 5 di servizio rapportata al numero dei dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale determinata secondo la disciplina di cui all’art. 3, commi 3, 4 e 6 e 4, commi 1, 2 e 3 della medesima legge. Non è, pertanto, condivisibile l’argomento interpretativo cui fa riferimento la Corte territoriale per il quale il richiamo dalla legge operato nel sancire il diritto al collocamento obbligatorio per i soggetti in questione “alle vigenti disposizioni legislative” dettate appunto dalla l. n. 68/1999 imporrebbe l’osservanza dell’art. 3 della predetta legge, letto dalla Corte territoriale prescindendo del tutto dal disposto dell’art. 18, come se fosse quella disposizione a stabilire l’operatività di una quota di riserva, quando, invece, la stessa si limita a prevedere la quota percentuale di lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui alla legge in questione che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze in base all’entità dell’organico. 3. Né in senso contrario può deporre l’art. 1 della l. n. 25/2011 di interpretazione autentica del quarto periodo del comma 2 dell’art. 1 l. n. 407/1998, secondo cui quella disposizione “si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, l. n. 68/1999, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, l. n. 68/1999 e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.” 6 Ciò in quanto, trattandosi di norma di interpretazione autentica, non può ritenersi superata la previsione relativa all’inapplicabilità alle assunzioni per la categoria in questione della quota di riserva di un punto percentuale prevista dall’art. 18 l. n. 68/1999, per cui il riferimento al superamento della quota percentuale di cui al predetto art. 18 deve essere inteso nel senso che il diritto alle assunzioni obbligatorie previsto a favore di tale categorie può essere riconosciuto anche oltre quella percentuale di cui è ammesso il superamento, incontrando il solo vincolo dato dai limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento, vincolo cui è sottratta la sola categoria dei disabili, per la quale restano valide le norme sul collocamento obbligatorio e sulle quote di riserva, fino al raggiungimento del numero dei lavoratori originariamente previsti come obbligatoriamente collocati presso datori pubblici e privati dall’art. 3 l. n. 68/1999. 4. Ha, quindi, errato la sentenza impugnata nel ritenere preclusa l’assunzione dall’avvenuto superamento della quota dell’1% e, pertanto, la stessa deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra indicato, e verificando se nella specie ricorressero o meno le condizioni richieste, ai fini dell’assunzione, dalla normativa sopra indicata e dall’art. 35 d.lgs. n. 165/2001. 5. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione che provvederà in conformità, dando corso all’accertamento in fatto di cui sopra e disponendo, altresì, in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
7 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente Nicola De Marinis NA Di IO 8