Articolo 19 del Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
Articolo 18Articolo 20
Versione
7 maggio 1992
Art. 19. 1. A fini di coordinamento, i presidenti della giunta provinciale concordano annualmente con il Ministro del tesoro l'entita' dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti destina nelle rispettive province sulla base dei programmi nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, e, secondo le priorita' dagli stessi stabilite, anche in deroga alle eventuali disposizioni statali in materia.
Nota all'art. 19:
- L'art. 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , come modificato dall' art. 8 della legge n. 386/1989 , e' cosi' formulato:
"Art. 81. - Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la provincia di Bolzano puo' assegnare ai comuni una quota di integrazione.
Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il presidente della relativa giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni".
Entrata in vigore il 7 maggio 1992
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