Sentenza 6 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/06/2002, n. 8175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8175 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
0 8175 /0 2 се 63143 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Hosta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRISTARELLA ORESTANO Francesco R.G.N. 2261/99 Presidente Cron. 22536 Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Ud.15/02/02 Rel. Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere DI PALMA Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: IMITUR SRL, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell'avvocato PERSICHELLI CESARE, che lo difende, giusta procura Notaio ERASMO DIMITA di UDINE, rep. 103733 del 14.01.1999; ricorrente contro 2002 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 833 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, -1- presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avversO la decisione n. 117/97 della Commissione tributaria regionale di TRIESTE, depositata il 10/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PERSICHETTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 2261SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Imitur srl ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 10 docembre 1997, 117/05/97 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Friuli V.g. rigettava l'appello della contribuente e confermava la inapplicabilità del sesto comma dell'art. 6 del D.P.R. 643/1972 in sede di applicazione dell'INVIM straordinaria a beni immobili di pertinenza della Imotur srl. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce violazione degli artt. 19 e 20 del D.P.R. 643/1972 lamentando che la Amministrazione abbia escluso la applicabilità del sistema di calcolo di cui al 6° comma dell'art. 6 della legge mediante avviso di liquidazione e non avviso di accertamento. Il motivo deve essere rigettato. Invero il giudice di merito ha accertato che dalla stessa dichiarazione del contribuente emergevano tutti gli elementi necessari per il diverso calcolo del dovuto. E' dunque applicabile al caso di specie il 1° comma dell'art. 19 della legge 643 secondo cui l'ufficio liquida senz'altro le somme dovute “in base agli elementi risultanti dalla dichiarazione". Mentre, invece in caso di “non accettazione” da parte dell'ufficio di tali elementi si deve procedere mediante "avviso di accertamento" (art. 20). In termini analoghi, si può ricordare che questa Corte (sentenza 11 maggio 1995, n. 5175) ha affermato che l'amministrazione finanziaria può, in applicazione del 2° comma dell'art. 19 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, ed indipendentemente dalla emissione dell'avviso di accertamento previsto dall'art. 20 medesimo d.p.r. escludere, in sede di liquidazione della imposta sull'incremento del valore degli immobili, dalle spese incrementative spese che ontologicamente non rientrano in tale categoria. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene con svariati argomenti violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla mancata applicazione del citato 6° comma dell'art. 6 del D.P.R. 643/1972. Non viene però investita la prima ratio decidendi contenuta nella sentenza, cioè l'affermazione secondo cui per l'applicabilità della norma agevolativa è necessario che le opere siano ultimate al momento assunto a base di riferimento. Il ricorrente sviluppa complesse argomentazioni per dimostrare di aver proceduto ad una ristrutturazione degli immobili tanto radicale da costituire un nuovo utilizzo dell'area e non semplicemente una modifica delle costruzioni esistenti. Ma queste considerazioni riguardano solo la seconda ratio indicata in via aggiuntiva dal giudice a pag. 7 ed 8 della sentenza;
e quindi risultano inammissibili perché non idonee a determinare la cassazione della decisione impugnata che comunque reggerebbe sulla prima argomentazione già riferita. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese della presente fase del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 15 febbraio 2002. те Relatore Jil Presidente M IL CANCELLIERE C1 IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio DEPOL 06 GIU. 2002. Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio